Italian Court of Cassation allows appeal against execution order for failure to apply continuation rule to mafia crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against an execution order that refused to apply the legal rule of continuation to the appellant's crimes. The appellant argued that his possession of weapons and kidnapping were part of the same criminal program as his mafia association conviction, despite a long time gap. The court found the lower court's reasoning insufficient because it failed to concretely analyze whether these acts stemmed from a single criminal intent or autonomous decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 416-bis cod. pen.: The rule of continuation applies to mafia association crimes and 'end crimes' only if the actor maintained a unitary criminal representation from the moment of joining the organization, requiring a concrete analysis of the temporal and intentional links between the acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Palamara Santo nato ad Africo il 29/07/1967 avverso l'ordinanza del 28/11/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Raffaele Piccirillo per il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’avv. Sergio Laganà che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 28 novembre 2024, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di Santo Palamara di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: -sentenza n. 802/22 della Corte di appello di Reggio Calabria del 16 giugno 2022, in relazione ai reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e art. 3 l. 146 del 2006, commesso nella provincia di Reggio Calabria sino al 22 giugno 2018; -sentenza n. 33/99 della Corte di appello di Reggio Calabria dell’11 giugno 1999, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso ad Africo–Ferruzzano dal 1983 all’11 marzo 1997; tra le quali il vincolo della continuazione è già stato riconosciuto e: -sentenza n. 117/92 della Corte di appello di Reggio Calabria del 29 gennaio 1992 in relazione al reato di cui agli artt. 10 l. 497 del 1974 e 23, comma 3, l. 110 del 1975, commessi ad Africo il 3 giungo 1991; -sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, Sezione Minorenni, del 19 aprile 1991, in relazione al reato di cui all’art. 630 cod. pen. e altro in materia di possesso e detenzione illecita di armi, commessi il 25 gennaio 1983.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 125 e 671 cod. proc. pen. In un unico articolato motivo di ricorso la difesa evidenzia che il giudice dell’esecuzione, peraltro travisando il contenuto dell’istanza, non avrebbe applicato correttamente i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in quanto dalla lettura delle sentenze, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, emergerebbe che la detenzione delle armi e il sequestro di persona a scopo di estorsione rientravano anche nella contestazione associativa per la quale il ricorrente è stato condannato in quanto commessa sin dall’anno 1983.
3. In data 20 febbraio 2025 pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Raffaele Piccirillo chiede che il ricorso sia rigettato.
4. In data 25 febbraio 2025 è pervenuta in cancellaria una memoria con la quale l’avv. Sergio Laganà insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 125 e 671 cod. proc. pen. La doglianza è fondata 2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate - a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.
In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.
Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria:
a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti;
b) le concrete modalità della condotta;c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici;
d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01). L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso - come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01;
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 – 01). La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr.
Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, Di Cicco, Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico - come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita - posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.
Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia. 2.2. Nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina della continuazione si riferisce al reato associativo e ai reati fine non è sufficiente che i secondi siano riconducibili a una generica e indeterminata attuazione del programma dell’associazione o che siano inseriti nel medesimo contesto criminale.
Anche in tale ipotesi, infatti, ciò che rileva è che il soggetto agente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momento ideativo della prima cioè, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si è determinato a fare ingresso nel sodalizio per cui «è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01;
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all'atto della costituzione del sodalizio Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, Zampaglione, Rv. 277914 – 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481 – 01; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv. 243199). 2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, omettendo di confrontarsi in termini concreti con i puntuali elementi evidenziati nell’istanza dalla difesa, ha reso una motivazione carente e contraddittoria in ordine all’applicazione dei principi in enucleati.
Il provvedimento impugnato, infatti, pure a fronte della rilevata esistenza di dati sintomatici in ordine all’inserimento della detenzione di armi commessa nel 1991 e dei fatti relativi al sequestro di persona del 25 gennaio 1983 nel contesto caratterizzata dall’appartenenza all’associazione mafiosa, non contiene una effettiva e concreta analisi delle sentenze di merito. Ciò anche e soprattutto considerato che la detenzione di armi si inserisce all’interno del periodo per cui vi è la condanna per il reato associativo -in ordine al quale è stata riconosciuta l’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.- e che il sequestro di persona a scopo di estorsione è stato commesso in un periodo prossimo all’inizio della partecipazione al sodalizio.
La carenza di motivazione rilevata impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio affinché la Corte di app