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Sentenza — n. 20597/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution judge's order revoking full pardon due to illogical reasoning and failure to apply partial reduction principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20597/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the Forlì execution judge's order revoking the entire pardon granted to Massimo Dabellonio. The court found the lower court's reasoning illogical because it failed to recognize that the defendant had already benefited from a pardon covering less than the statutory maximum of three years. Consequently, the execution judge should have merely reduced the excess portion of the pardon rather than revoking the entire measure.

Regesto Legislator

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Art. 1 legge n. 241/2006; Art. 174, comma 2, cod. pen.: The execution judge must reduce pardons exceeding the statutory limit without revoking previously applied measures, as pardons apply only once in cumulative sentencing.

Parole chiave

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indulto revocation cumulative sentencing execution judge power statutory limit three years illogical reasoning restituzione delle prestazioni revoca della sospensione condizionale revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 1 legge n. 241/2006
Art. 174, comma 2, cod. pen.
art. 1 legge n. 241/2006

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6067 del 07/04/2017
stabilisce che l'indulto si applica una sola volta in sede di cumulo» (Sez. 1, n. 6067 del 07/04/2017, dep.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: VINCENZO SIANI - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GAETANO DI GIURO FRANCESCO ALIFFI PAOLO VALIANTE Sent. n.sez. 1034/2025 CC - 25/03/2025 R.G.N. 3170/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DABELLONIO MASSIMO nato a Cerignola il 21/08/1964 avverso l'ordinanza del 02/12/2024 del TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NICOLA LETTIERI che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20597/2025 Roma, lì, 03/06/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 02 dicembre 2024 il Tribunale di Forlì, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto concesso a Massimo Dabellonio con l'ordinanza emessa in data 31 gennaio 2012 dal Tribunale di Foggia per il periodo di due anni, un mese e undici giorni, ritenendo che il giudice ignorasse la già intervenuta concessione del beneficio da parte del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, risalente al 06 maggio 2011 ma inserita nel SIC solo in data 26 giugno 2012. Ha ritenuto, pertanto, revocabile il beneficio concesso dal Tribunale di Forlì, non dovuto ed applicato solo a causa del ritardato aggiornamento del casellario.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Massimo Dabellonio, per mezzo del suo difensore avv. Cataldo Torelli, articolando un unico motivo, con il quale deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe potuto revocare solo parzialmente l'indulto, solo per la parte eccedente il limite di tre anni, potendo il ricorrente beneficiarne ancora per alcuni mesi. L'ordinanza, sul punto, è illogica e priva di motivazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

2. La motivazione dell'ordinanza impugnata appare manifestamente illogica, in quanto dallo stesso elenco dei provvedimenti con i quali è stato concesso, al ricorrente, l'indulto delle pene irrogate con quattro diverse sentenze, risulta che, prima dell'applicazione del beneficio disposta dal Tribunale di Foggia in data 31 gennaio 2012, il ricorrente ne aveva ottenuto l'applicazione per una pena complessiva inferiore a tre anni di reclusione ed euro 10.000 di multa, cioè inferiore al limite massimo stabilito dall'art. 1 legge n. 241/2006, dovendo rilevarsi l'errore materiale riportato nell'ordinanza circa la pena condonata dal Tribunale di Foggia in data 22 febbraio 2007, sicuramente inferiore a quella di «anni 1 e mesi 21» ivi indicata.

Il giudice dell'esecuzione ha revocato il provvedimento di applicazione dell'indulto emesso dal Tribunale di Foggia in data 31 gennaio 2012 richiamando una sentenza di questa Corte relativa all'esistenza di una causa ostativa, mentre dalla motivazione non risulta essere emersa, successivamente a detto provvedimento, alcuna causa ostativa ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge n. 241/2006: l'argomentazione circa le ragioni della revoca di tale provvedimento, pertanto, risulta inconferente e manifestamente illogica. Il beneficio dell'indulto risulta, invece, essere stato concesso per una quantità di pena superiore al limite massimo sopra indicato.

Deve applicarsi, pertanto, il principio dettato da questa Corte, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione ha il potere di ridurre entro i limiti di legge l'indulto applicato con più provvedimenti in misura eccedente quella prevista, senza necessità di revocare i condoni applicati in eccesso, in quanto l'art. 174, comma secondo, cod. pen. stabilisce che l'indulto si applica una sola volta in sede di cumulo» (Sez. 1, n. 6067 del 07/04/2017, dep. 2018, Rv. 272396). Dopo la concessione dell'indulto per ulteriori «anni 1 e mesi 6 di reclusione» da parte del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi residuava, per quanto risulta dai dati riportati nel provvedimento impugnato, un breve periodo di reclusione e una più ampia quantità di pena pecuniaria ancora indultabili: il giudice dell'esecuzione, pertanto, avrebbe dovuto calcolare la pena complessivamente irrogata al ricorrente ed applicare su di essa l'indulto nel limite stabilito dalla legge, dichiarando estinta la pena solo in detta misura, senza revocare interamente alcuno dei provvedimenti applicativi precedentemente emessi.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Forlì, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Vincenzo Siani