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Sentenza — n. 20594/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order denying alternative detention due to flawed reasoning on work contract and residence suitability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20594/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation annulled the lower court's order denying alternative detention measures for Nicolae Zbranca, ruling on the second ground of appeal. The lower court incorrectly dismissed a submitted fixed-term employment contract and failed to properly evaluate the temporary unsuitability of the applicant's residence due to ongoing renovations. The court held that the lower tribunal's reasoning was illogical and incomplete, necessitating a new judgment with a full assessment of the applicant's current social and residential conditions.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 6, cod. proc. pen.; The lower court must substantively evaluate all submitted evidence regarding alternative detention eligibility, and a manifestly erroneous or incomplete motivation regarding the relevance of a submitted contract or the temporary nature of a residence defect constitutes a ground for annulment.

Parole chiave

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alternative detention measures surveillance court jurisdiction flawed judicial motivation employment contract relevance residence suitability assessment annulment of lower order social reintegration prospects competenza speciale in materia di contratti di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 656, comma 6, cod. proc. pen.
L'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. stabilisce che l'istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, prevista dall'art.
art. 677 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Rv. 286631
Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Rv. 286631).
Sez. 6, n. 20522 del 25/05/2022, Rv. 283268
Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261433
Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261433).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: VINCENZO SIANI - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GAETANO DI GIURO FRANCESCO ALIFFI PAOLO VALIANTE Sent. n.sez. 1032/2025 CC - 25/03/2025 R.G.N. 3087/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZBRANCA NICOLAE nato in Romania il 18/03/1988 avverso l'ordinanza del 14/11/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20594/2025 Roma, lì, 03/06/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 14 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di concessione delle misure alternative della detenzione domiciliare o dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Nicolae Zbranca per l'espiazione di una pena di mesi nove di reclusione, irrogata per il delitto di invasione di edifici commesso nel 2015. Il Tribunale ha rilevato che, a sostegno della domanda di affidamento in prova ai servizi sociali, non è stata allegata alcuna proposta di lavoro, con regolare contratto, o di altra attività risocializzante, e che il domicilio indicato è risultato inidoneo, perché posto in un edificio in ristrutturazione e privo di citofono. Inoltre l'istante e il suo difensore si sono disinteressati della domanda, omettendo di presentarsi in udienza nonostante le regolari notifiche.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Nicolae Zbranca, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Bruno, articolando due motivi, ai quali premette una ricostruzione dell'istanza, asserendo di avervi allegato un contratto di lavoro a tempo determinato e la disponibilità all'accoglienza della propria cognata, e una spiegazione per la mancata partecipazione all'udienza di decisione, dovuta solo alla mancanza della relazione e alla contestazione della competenza del tribunale. 2.1. Con il primo motivo deduce l'incompetenza del Tribunale di sorveglianza di Roma in favore di quello di Ferrara.

L'istanza conteneva la richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ferrara, competente per il luogo in cui il ricorrente aveva eletto il domicilio, ma il Tribunale di Roma non ha provveduto, e non ha neppure valutato tale richiesta. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto al diniego delle richieste. L'ordinanza è, di fatto, priva di motivazione, in quanto il Tribunale non ha tenuto conto dell'assenza di una inclinazione a delinquere del ricorrente, pur menzionando che, oltre alla condanna da espiare, ha solo un precedente per un furto commesso nel 2010 e nessun carico pendente, ed ha erroneamente affermato la mancata allegazione di un contratto di lavoro, che invece è stato allegato.

Anche l'affermazione della inidoneità del domicilio indicato è errata, perché i carabinieri di Ferrara hanno riferito solo di non aver potuto compiere accertamenti. Il Tribunale, poi, non ha tenuto conto della scarsa gravità del delitto commesso e della condotta corretta tenuta dal ricorrente per ben nove anni, idonea a dimostrare l'allontanamento da logiche criminali, l'avvio di una revisione critica, l'adesione ai valori socialmente condivisi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è accoglibile limitatamente al secondo motivo proposto.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. L'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. stabilisce che l'istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette al tribunale di sorveglianza «competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero»; si tratta, infatti, di una norma speciale che deroga al principio generale di competenza territoriale del tribunale di sorveglianza, stabilito dall'art. 677 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 276398).

Correttamente, pertanto, l'istanza è stata trasmessa al tribunale di sorveglianza di Roma, essendo la condanna posta in esecuzione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. L'attribuzione della competenza, poi, non è soggetta a variazioni, in quanto sia nel procedimento esecutivo, sia nel procedimento di sorveglianza, vige il principio della perpetuatio jurisdictionis, come affermato costantemente da questa Corte, secondo cui «La competenza in materia di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, in ipotesi di condannato per il quale è stata disposta sospensione dell'esecuzione, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione e, in applicazione del principio della "perpetuatio jurisdictionis", resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti» (Sez. 1, n. 53177 del 08/10/2014, Rv. 261606;

Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Rv. 286631). La richiesta asseritamente avanzata dal ricorrente, di trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza di Ferrara, ritenendolo competente in relazione al proprio domicilio, era pertanto manifestamente infondata, in quanto in contrasto con la norma dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. L'omessa decisione su tale istanza non costituisce una ipotesi di nullità della motivazione del provvedimento impugnato, dovendosi applicare il principio dettato da questa Corte, secondo cui «il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza» (Sez. 6, n. 20522 del 25/05/2022, Rv. 283268;

Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261433).

3. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato e deve essere accolto. L'ordinanza impugnata motiva in modo illogico, eccessivamente sintetico ed incompleto, nonché apparentemente errato, il rigetto dell'istanza di concessione di una misura alternativa. L'ordinanza afferma che l'istante non ha dedotto alcuna attività lavorativa con regolare contratto, mentre dagli atti allegati al ricorso risulta che egli aveva prodotto un contratto a tempo determinato, con scadenza prorogata fino al 30/06/2022, cioè ad epoca successiva alla data di presentazione dell'istanza stessa, risalente al 01/04/2022.

Non è pertanto comprensibile, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, se il tribunale abbia ritenuto del tutto mancante la deduzione di un'attività lavorativa, o se abbia ritenuto irrilevante il contratto prodotto, essendo ormai decorsa la sua data di scadenza. In quest'ultimo caso, peraltro, il tribunale avrebbe dovuto valutare che la scadenza del contratto era maturata a causa del tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e la fissazione dell'udienza per il suo esame, ed accertare, eventualmente chiedendo all'UEPE una specifica relazione, se il condannato avesse nel frattempo svolto altra attività lavorativa, ovvero avesse al momento altre prospettive risocializzanti.

Analoga valutazione deve essere effettuata con riferimento all'asserita inidoneità del domicilio indicato in Ferrara. Il tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza rende plausibile un mutamento anche solo occasionale e temporaneo della situazione abitativa, legato cioè solo alla ristrutturazione dell'immobile. Anche sotto questo profilo la richiesta all'UEPE di una verifica delle condizioni di vita dell'istante avrebbe consentito una valutazione più approfondita, e una motivazione non superficiale, circa la inidoneità del domicilio indicato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, limitatamente al suo secondo motivo, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, sul punto, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Vincenzo Siani