Cassation annuls execution judge's sentence for failure to separate crimes and motivate continuance increases under Art. 81 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution judge's order regarding the combined sentence, remanding the case for a new trial. The appellant argued that the judge violated Article 81 of the Penal Code by failing to separate the crimes before calculating increases and by providing insufficient reasoning for the penalty adjustments. The court ruled that the execution judge must first isolate each crime, identify the most serious one, and then independently justify any additional increases for satellite offenses, a procedural step the lower court omitted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.: In cases of continued offense where prior judgments already unified multiple violations, the execution judge must first separate all crimes, identify the most serious one, and only then independently justify increases for satellite offenses, providing adequate motivation for the final penalty calculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Castiglione Dario nato a Napoli l 08/04/1990 avverso l'ordinanza del 11/12/2024 del TRIBUNALE di Modena esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
. Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di Dario Castiglione di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen tra i reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Ha, quindi:
i) individuato la pena più grave in quella irrogata per il capo c) della sentenza della Corte di appello di Bologna in data 30 settembre 2022, di un anno, sei mesi di reclusione ed euro 900,00 di multa; ii) determinato l'aumento per la continuazione interna mantenendo gli stessi aumenti così come parametrati dal Giudice di merito; iii) determinato l'aumento per i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna in data 16 dicembre 2020, irrevocabile il 6 settembre 2022, posta in continuazione, in quello complessivo di un anno, sette mesi e quindici giorni di reclusione ed euro 150,00 di multa; iv) infine – avuto riguardo alla diminuente del rito – ha rideterminato la pena complessiva unica in due anni, cinque mesi di reclusione ed euro 660,00 di multa.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Dario Castiglione, per il tramite del difensore di fiducia, e ha dedotto, con un unico motivo, i vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione. Il Giudice, nel determinare la pena complessiva unica in due anni, cinque mesi di reclusione ed euro 660,00 di multa, avrebbe violato il disposto dell'art. 81 cod. pen., poiché non avrebbe proceduto alla doverosa operazione di scorporo di tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione; operazione solo successivamente alla quale, sulla pena come determinata per il più grave, avrebbe potuto operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.
Inoltre, avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione sull'entità degli aumenti ex art. 81 cod. pen., in violazione dei canoni ermeneutici che regolano la materia. Sul punto, rileva il ricorrente, come il Giudice dell'esecuzione non sembrerebbe neppure aver seguito le proporzioni in base alle quali i Giudici della cognizione hanno applicato i singoli aumenti per i reati posti in continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
3. Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave – cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave – e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845;
Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez.
U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). Infine, si è chiarito che quando, operata la scelta della pena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice intenda confermare l'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva.
3. Nel caso in scrutinio, il Giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo di detti principi, non rendendo comprensibili né il criterio in base al quale – una volta fissata la pena base per il più grave reato di cui al capo c) della sentenza della Corte di appello di Bologna in data 30 settembre 2022 – è giunto alla pena finale unica di due anni, cinque mesi di reclusione ed euro 660,00 di multa (avendo omesso anche qualsiasi riferimento alla motivazione del giudice di cognizione), né quello in base al quale ha determinato l'aumento di pena inflitto per i reati giudicati con la seconda sentenza, i cui fatti ha ritenuto avvinti dall'unitaria, antecedente deliberazione.
4. Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena complessiva co