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Sentenza — n. 20581/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding execution of concurrent sentences and alternative measures suspension.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20581/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the convicted man's request to extinguish concurrent sentences or suspend alternative measures. The lower court correctly applied recidivism rules and found the cumulative sentence order valid, while the appellant's arguments regarding the amnesty and foreign pre-served time were deemed specific and unsupported by evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 656 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the convicted person fails to substantiate arguments regarding the calculation of the sentence or the suspension of alternative measures, as the court has already considered the amnesty and foreign pre-served time in the execution order.

Parole chiave

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execution of concurrent sentences suspension of alternative measures recidivism specific infraquinquennale amnesty application foreign pre-served time inadmissibility of appeal court costs and fine recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 656 c.p.p.
A tale ultimo proposito, invero, la decisione è in linea con l'insegnamento di questa Sezione secondo cui «La sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 cod.
Art. 172 cod. pen.
A ragione della decisione, quanto alla prima questione, il Tribunale – in senso contrario alla richiesta del condannato – ha rilevato l'operatività dell'art. 172, settimo comma, cod.
Art. 99 cod. pen.
pen., poiché Tedesco era stato dichiarato recidivo specifico infraquinquennale, dunque ai sensi dell'art. 99, secondo comma, cod.
Art. 76 cod. pen.
Ha, inoltre, evidenziato che – ai sensi dell'art. 76, secondo comma, cod.
art. 78 cod. pen
art. 656 cod. proc. pen
A tale ultimo proposito, invero, la decisione è in linea con l'insegnamento di questa Sezione secondo cui «La sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020, Bottone
Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Polini
Si vedano anche Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Polini, Rv.
Sez. 1, n. 29087 del 11/07/2006, Proietti Bartolucci
Sez. 1, n. 29087 del 11/07/2006, Proietti Bartolucci, Rv.
Sez. 1, n. 27008 del 19/05/2021, Scarcia
Sez. 1, n. 50376 del 12/11/2019, Manzi
Sez. 5, n. 8156 del 17/01/2023, Sheu Mentor
277863 - 01) e nei limiti e nei limiti della medesima quantità di pena qui inflitta (Sez. 5, n. 8156 del 17/01/2023, Sheu Mentor, Rv.
Corte Cost. n.186 del 2000
Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tedesco Claudio nato a Lamezia Terme il 25/08/1972 avverso l'ordinanza del 12/11/2024 del TRIBUNALE di Torino esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere Eva Toscani; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato:

i) l'istanza avanzata da Claudio Tedesco, volta a ottenere la declaratoria di estinzione delle pene della reclusione (tre anni, tre mesi e ventuno giorni, già detratta la pena oggetto d'indulto) e dell'arresto (sei mesi) per decorso del tempo in riferimento al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Torino in data 21 luglio 2009; ii) l'istanza di revoca ovvero l'eccezione di nullità del provvedimento di "cumulo" appena indicato, poiché non sospeso. A ragione della decisione, quanto alla prima questione, il Tribunale – in senso contrario alla richiesta del condannato – ha rilevato l'operatività dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., poiché Tedesco era stato dichiarato recidivo specifico infraquinquennale, dunque ai sensi dell'art. 99, secondo comma, cod. pen., con sentenza del Tribunale di Savona in data 20 giugno 2002, irrevocabile il 26 febbraio 2003, quindi con sentenza del Tribunale di Torino in data 5 marzo 2008, irrevocabile il 20 dicembre 2008.

Ha, inoltre, evidenziato che – ai sensi dell'art. 76, secondo comma, cod. pen., le pene di specie diversa concorrenti si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave e che, sempre alla stregua del principio dell'unitarietà dell’esecuzione, non era possibile sciogliere il cumulo per dichiarare l'estinzione di una delle pene cumulate. In merito alla seconda questione prospettata, ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva, con provvedimento dell'11 novembre 2008, già respinto la richiesta di misura alternativa riguardo alle condanne allora in esecuzione che sono state tutte identicamente riportate nel nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, sicché non era possibile l'invocata nuova sospensione dell'ordine di esecuzione e, conseguentemente, nessuna nullità viziava il nuovo provvedimento di cumulo che riteneva, invece, ritualmente emesso.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione Tedesco, per mezzo del suo difensore avv. Giamogante, e deduce un unico, articolato motivo. Il Tribunale di Torino non offrirebbe alcuna motivazione in merito alla censura di nullità del provvedimento di cumulo con riguardo all'errato calcolo della pena da espiare e avrebbe trascurato il fatto che, ai fini del calcolo corretto, detto provvedimento avrebbe dovuto contenere altresì il presofferto espiato in Spagna, nonché l'indulto di anni due e mesi due di reclusione concesso in relazione alla sentenza del Tribunale di Torino del 5 marzo 2008, irrevocabile il 20 dicembre 2008, quindi applicare il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., secondo l'interpretazione fatta dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 47799/2023 3. Il Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 marzo, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, che deduce doglianze manifestamente infondate, dev'essere dichiarato inammissibile.

1. In primo luogo non è superfluo evidenziare come – alla stregua dell'incontestata situazione fattuale riportata nel provvedimento impugnato quanto alla scansione cronologica dei vari provvedimenti di cumulo e del Tribunale di sorveglianza riguardanti la posizione del condannato – il Giudice dell'esecuzione abbia fatto buon governo dei principi espressi in sede di legittimità in merito sia all'estinzione della pena, sia ai limiti alla possibilità di una nuova sospensione dell'ordine d'esecuzione. A tale ultimo proposito, invero, la decisione è in linea con l'insegnamento di questa Sezione secondo cui «La sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione ad un successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti per disporre la sospensione» (Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020, Bottone, Rv. 279217 - 01.

In motivazione, la Corte ha precisato che l'espressione "stessa condanna" di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., si riferisce anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, poiché questo istituto comporta la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione delle singole condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamente considerate, si possa sospendere l'esecuzione. Si vedano anche Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Polini, Rv. 263380;

Sez. 1, n. 29087 del 11/07/2006, Proietti Bartolucci, Rv. 235417 ). Diversa è la situazione, che non ricorre nel caso che ci occupa, nella quale il provvedimento di unificazione di pene concorrenti sia stato contestualmente sospeso prima della valutazione dell'istanza di concessione di misure alternative formulata in relazione a titolo poi inglobato nel cumulo, poiché in tal caso si determina una completa novazione del titolo esecutivo, sicché legittimamente l'interessato può presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative che tiene interamente luogo di quella precedentemente presentata (Sez. 1, n. 27008 del 19/05/2021, Scarcia, Rv. 281616 - 01).

2. Ciò premesso, il ricorrente – che non ha riproposto le due questioni principali rigettate dal Giudice dell'esecuzione (estinzione della pena e obbligo di sospendere anche il secondo cumulo nonostante il rigetto da parte del Tribunale di sorveglianza della richiesta di misure alternative) – ha invece lamentato l'omessa considerazione dell'indulto nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, con argomenti del tutto a-specifici, anche avuto riguardo a quanto indicato nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione e che, in ogni caso, non si confrontano con quanto indicato nel provvedimento impugnato che indica che l’indulto è stato conteggiato correttamente nella misura massima di anni tre di reclusione; ciò che risulta altresì dalla piana lettura dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso il 21 luglio 2009.

Del tutto a-specifiche sono da considerarsi anche le doglianze riguardanti il pre-sofferto riguardante una custodia cautelare patita in Spagna che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ben può essere considerato quale fungibilità, a condizione che si tratti di fatto-reato per il quale si è proceduto in Italia; Sez. 1, n. 50376 del 12/11/2019, Manzi, Rv. 277863 - 01) e nei limiti e nei limiti della medesima quantità di pena qui inflitta (Sez. 5, n. 8156 del 17/01/2023, Sheu Mentor, Rv. 284341 - 01); circostanze non allegate dal ricorrente.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric