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Sentenza — n. 20580/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance magistrate's inadmissibility ruling for lack of defense mandate and improper de plano procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20580/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Catania surveillance magistrate's order declaring the request inadmissible due to a missing defense mandate. The applicant argued the magistrate erred by treating a new request as distinct from the original one and by applying the summary de plano procedure without contradictorial hearing. The court held that the defense lawyer is inherently legitimated to appeal and that the magistrate's procedural error regarding the request's identity necessitated a remand for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 64, 56, 666 c.p.p.; The defense lawyer is inherently legitimated to appeal surveillance orders without a special mandate, and inadmissibility rulings via de plano procedure require immediate legal defects without need for contradictorial hearing.

Parole chiave

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surveillance magistrate procedure defense lawyer legitimation de plano inadmissibility special defense mandate contradictorial hearing requirement summary procedure limitations remand for new examination sfratto

Disposizioni normative citate

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Art. 64 L. n. 689 del 1981
Con il decreto in preambolo, emesso con procedura de plano, il Magistrato di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata da Alfio Strano, sottoposto a detenzione domiciliare sostitutiva, tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 64 l.
Art. 56, comma 2 L. n. 689 del 1981
689 del 1981, a uscire dall'abitazione per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, L.
Art. 666, comma 2 c.p.p.
Osserva preliminarmente il Collegio che, nel procedimento di sorveglianza, il decreto d'inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod.
Art. 666, comma 6 c.p.p.
Osserva preliminarmente il Collegio che, nel procedimento di sorveglianza, il decreto d'inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso
Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh
273714; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv.
Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk
Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv.
Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida
261662; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv.
Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci
Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara
666 del codice di rito (Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv.
Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione
pen., rientrante tra i soggetti, cui è notificata detta ordinanza, che possono proporre ricorso per cassazione» (Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Strano Alfio nato a Catania, il 16/02/1974 avverso il decreto del 02/01/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Catania esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in preambolo, emesso con procedura de plano, il Magistrato di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata da Alfio Strano, sottoposto a detenzione domiciliare sostitutiva, tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 64 l. n. 689 del 1981, a uscire dall'abitazione per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, L. n. 689 del 1981. A ragione della decisione ha osservato che l'istanza, da qualificarsi quale opposizione innanzi al magistrato di sorveglianza, era inammissibile per difetto di legittimazione, poiché il provvedimento opposto era stato emesso in data 18 dicembre 2024, mentre la procura speciale del difensore era datata 16 settembre 2024.

2. Avverso detta ordinanza ricorre Strano, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Cannata, e denuncia l'illogicità della motivazione. Sotto un primo profilo, lamenta l'erroneità dell'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato che subordina l'ammissibilità dell'impugnazione al rilascio di una nuova procura speciale. In ogni caso, eccepisce l'incompetenza del Magistrato di sorveglianza alla declaratoria d'inammissibilità, invece di competenza del Tribunale di sorveglianza.

3. Con requisitoria scritta depositata il 27 febbraio 2025, il Sostituto procuratore generale, Francesca Costantini, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito.

1. Non è superfluo richiamare le vicende che hanno preceduto il provvedimento impugnato. 1.1. Con ordinanza resa in data 23 agosto 2024, il Magistrato di sorveglianza di Catania aveva respinto l'istanza – formulata da Strano, sottoposto a detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'art. 64 L. n. 689 del 1981 – tesa a ottenere l'autorizzazione a uscire dalla propria abitazione per quattro ore, per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita. Nell'istanza si precisava che il condannato era stato autorizzato dalla Corte di Appello di Catania, con la sentenza che gli applicava la pena sostitutiva, adallontanarsi per quattro ore al giorno (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) e che successivamente il Magistrato di Sorveglianza, dopo il passaggio in giudicato della condanna, lo aveva autorizzato a uscire per sette ore (dalle 7 alle 14) per prestare attività lavorativa, sicché la possibilità di lasciare il domicilio per quattro ore al giorno era parzialmente non fruibile.

A ragione della decisione, il Magistrato di sorveglianza, osservava che il detenuto aveva, comunque, a disposizione due ore al giorno per provvedere alle proprie esigenze di vita. 1.2. L'impugnazione formulata avverso detto provvedimento, che l'interessato erroneamente riteneva trattarsi di reclamo ai sensi dell'art. 69-bis l n. 354 del 1975, era qualificata come opposizioneai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. con sentenza di questa Sezione della Corte di cassazione in data 29 novembre 2024, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Catania per nuovo esame. 1.3.

Il Magistrato di sorveglianza cui gli atti erano trasmessi, preso atto che medio tempore era stato emesso un nuovo ordine di esecuzione di peneconcorrenti, chiedeva al difensore di comunicare l'«eventuale persistenza dell'interesse al provvedimento» e, in caso affermativo, lo invitava a presentare una «nuova istanza». Con provvedimento in data 18 dicembre 2024 il Magistrato di sorveglianza, a fronte della nuova istanza formulata nell'interesse del condannato, la respingeva parzialmente, autorizzando Strano ad uscire per una sola ora. L'opposizione esperita avverso tale ulteriore provvedimento era dichiarata inammissibile con il provvedimento qui impugnato per le ragioni già indicate in premessa.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che, nel procedimento di sorveglianza, il decreto d'inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge, laddove la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970;

Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017). Nella seconda delle indicate ipotesi, il rilievo dell’inammissibilità presuppone che appaiano immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta, restando riservati al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e, comunque, la delibazione di fondatezza nel merito dell’istanza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017; Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, Piccinno, Rv. 254887).

La ratio della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu oculi di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell’istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all’istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996).

Tanto premesso, la motivazione resa dal Magistrato di sorveglianza è errata sotto più profili. In primo luogo, in diritto, va riaffermato il principio secondo cui «In tema di procedimento di esecuzione, il difensore dell'interessato è legittimato, iure proprio, a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il giudizio, senza necessità che, a tal fine, sia munito di procura speciale, in quanto, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., rientrante tra i soggetti, cui è notificata detta ordinanza, che possono proporre ricorso per cassazione» (Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv. 276353 - 01).

Sotto altro profilo, non vertendosi in un’ipotesi di difetto di una condizione di legge, è errata l'adozione della procedura de plano. Infine, in senso dirimente, osserva il Collegio che l'asserita mancanza di un valido mandato dall'interessato al suo difensore è stata determinata da un errore dell'Ufficio di sorveglianza che – invece di provvedere sull'originaria istanza, com’era stato indicato nella sentenza rescindente – ha dapprima sollecitato l'interessato a svolgere una «nuova domanda» che tale non era e ha trattato come procedimento nuovo, quello che in realtà era l'unico e originario procedimento, sul quale – al di là delle alterne vicende che l'avevano caratterizzato – egli doveva provvedere in qualità di giudice del rinvio.

3. Per tali motivi il decreto impugnato dev'essere annullato con rinvio al Magistrato di sorveglianza per nuovo esame che, libero negli esiti, sia rispettoso dei principi suindicati.