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Sentenza — n. 20395/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against murder conviction, upholding appellate court's reasoning on aggravating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20395/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected appeals filed by Antonio Tubello and Nicola Martinez against the Second Instance Court of Naples' decision to increase their prison sentences for a mafia-motivated murder. The appellants argued that the appellate court failed to properly address specific defense points regarding the defendants' roles and the existence of premeditation. The court found these arguments insufficient because the appellate judgment had already comprehensively addressed the relevant facts and legal reasoning in its detailed written decision, rendering the appeals inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must demonstrate specific defects in the lower court's reasoning; generic references to excerpts or failure to cite the specific pages where the court addressed the contested points render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility motiveless appeal rejection insufficient motivation mafia-motivated murder aggravating circumstances concurrent liability premeditation omicidio colposo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TUBELLO ANTONIO nato a NAPOLI il 14/07/1967 MARTINEZ NICOLA nato a NAPOLI il 14/11/1957 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori Avv. Dario Raucci che ha concluso chiedendobiccoglimento dei ricorsi di Tubello Antonio e Martinez Nicola; Avv. Annalisa Senese che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso di Antonio Tubello, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di assise di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava quella di primo grado, emessa dalla Corte di assise di Napoli in data 8 aprile 2021, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando in anni ventotto di reclusione la pena inflitta agli imputati Antonio Tubello e Nicola Martinez, in quanto ritenuti responsabili del delitto di omicidio premeditato commesso, con le finalità e il metodo mafiosi, in danno di Paolo Colaiacolo, con condotte poste in essere in Napoli in data 19 giugno 1998 ed evento morte verificatosi il giorno successivo (ad entrambi gli imputati in primo grado erano state concesse le circostanze attenuanti generiche e le stesse erano state ritenute equivalenti alle contestate aggravanti della premeditazione e della recidiva).

2. Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta provata dai giudici di merito, l'omicidio di Colaiacolo venne deliberato da Vincenzo Sarno, nella qualità di capo dell'omonimo clan camorristico operante nel quartiere Ponticelli di Napoli, prima che lo stesso fosse arrestato. Al momento di tale deliberazione, Ciro Sarno, fratello di Vincenzo e leader storico del clan Sarno, si trovava già in stato di detenzione. Il movente del delitto era riconducibile ad una faida che vedeva tale clan contrapporsi ad altro gruppo camorristico, facente capo ad Antonino De Luca Bossa e al quale apparteneva Colaiacolo.

Vincenzo Cece e Ciro Esposito, guidando il clan Sarno, nel periodo in cui sopraggiunse la detenzione di Vincenzo Sarno, idearono e curarono l'esecuzione dell'agguato mortale già deciso in danno di Colaiacolo. Anche Carmine Esposito, fratello di Ciro, contribuì ad una parte della fase che precedette l'agguato. Il giorno dell'omicidio, Martinez, affiliato anch'egli al clan Sarno e rientrato a Napoli dalla Sicilia per unirsi agli altri impegnati nel conflitto fra clan, agì armato di una pistola quale esecutore materiale. Egli fece irruzione, insieme a Cece, nella sala giochi ove era stata segnalata la presenza della vittima.

I due vennero condotti in quel luogo da Tubello, altro appartenente al clan Sarno, alla guida di un'auto rubata. Colaiacolo, quando si accorse della presenza di Cece all'interno della sala giochi, tentò la fuga, ma venne subito fermato da uno sgambetto ad opera dello stesso Cece. Così, Martinez poté iniziare ad esplodere i colpi di pistola che avrebbero in seguito cagionato la morte della vittima. La sequenza degli spari proseguì all'esterno del locale ove Colaiacolo riusciva a portarsi. In seguito, Cece e Martinez si allontanarono sull'auto condotta da Tubello.

La prova di tale ricostruzione dei fatti era desunta dai giudici di merito dalle dichiarazioni accusatorie di Ciro Esposito, Carmine Esposito, Vincenzo Sarno e Carmine Ca/niello (altro affiliato all'epoca al clan Sarno), tutti divenuti collaboratori. Ciro Esposito e Carmine Esposito erano stati già condannati per l'omicidio di Colaiacolo con sentenza divenuta irrevocabile, in ragione delle loro dichiarazioni autoaccusatorie, oltre che etero accusatorie. Anche Cece era stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per il delitto di cui trattasi.

Quest'ultimo, nel separato giudizio celebrato a suo carico, aveva ammesso di esserne responsabile. Ciro Esposito aveva elevato le sue accuse sia per cognizione diretta, quanto al mandato conferito e alle fasi in cui Tubello, Martinez e Cece si organizzarono e si mossero per eseguirlo, sia in forza di quanto in seguito appreso dagli stessi. Carmine Esposito aveva riferito in ordine al coinvolgimento nell'omicidio dei medesimi correi in ragione non solo delle notizie recepite dal fratello Ciro, ma anche di quanto visto poco prima dell'omicidio e in seguito appreso dagli altri.

Secondo quanto dichiarato da Vincenzo Sarno, egli, nel corso di un'udienza di un processo in cui era imputato in stato di detenzione, ebbe comunicato da Cece e Martines, tramite il labiale e alcuni gesti, che gli stessi avevano ucciso Colaiacolo. Infine, Caniello aveva riferito di essere stato raggiunto da Tubello e Martinez a Casalnuovo il giorno dell'omicidio di Colaiacolo, apprendendo così dagli stessi che Martinez lo aveva commesso a seguito dell'indicazione della vittima da parte di Cece e che Martinez, dopo la sparatoria, era stato "recuperato" da Tubello che attendeva fuori in auto e con il quale aveva in seguito raggiunto Casalnuovo.

Le sopra citate dichiarazioni accusatorie venivano ritenute dai giudici di merito intrinsecamente attendibili, confermate dalle altre emergenze e convergenti nell'accusare Tubello e Martinez, così da potersi riscontrare reciprocamente. La stessa concordanza non era stata rilevata già in primo grado in ordine alle accuse mosse ad Antonio Sarno (figlio di Ciro), anch'egli imputato, in quanto uno dei mandanti dell'omicidio, secondo quanto affermato da Carmine e Ciro Esposito, sicché la Corte di assise di Napoli lo aveva assolto per non aver commesso il fatto.

3. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione Martinez e Tubello.

4. Il ricorso nell'interesse di Martinez e Tubello, proposto dall'Avv. Dario Raucci, deduce cinque motivi. 4.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 178 lett. e e 179, cod. proc. pen., per effetto della mancata notificazione (già eccepita all'udienza preliminare) dell'avviso di cui all'art. 415- bis, cod. proc. pen., e successivamente di quello di fissazione dell'udienza preliminare, all'Avv. Michele Cerabona quale codifensore di fiducia di Tubello, nonché all'Avv. Gianluigi Di Ruocco, quale codifensore di fiducia di Martinez.Deduce che i Giudici di secondo grado, con l'ordinanza resa all'udienza del 12 settembre 2024, hanno ritenuto valide le nomine di detti difensori solo per il procedimento di riesame della misura cautelare a suo tempo instaurato, sulla base di ricostruzioni che mancano di rilevare che, trattandosi di atti provenienti da soggetti che si trovavano entrambi ristretti in carcere, le nomine in questione non sarebbero potute intervenire davanti al giudice del procedimento principale.

Inoltre, a causa della mancata acquisizione di tali nomine come manualmente sottoscritte, si è ritenuto erroneamente che farebbero fede le sole dichiarazioni di coloro che avevano riportato le manifestazioni di volontà sul registro del carcere. 4.2. Con il secondo e il terzo motivo, sostenuti da un'esposizione unitaria delle censure mosse, denunzia violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità degli imputati. Rileva che Ciro Sarno, pur essendo all'epoca il capo storico e indiscusso dell'omonimo clan, è stato ritenuto privo di conoscenze sui fatti e di poteri direttivi.

La sentenza di appello, per accreditare le accuse di Caniello, ha inteso fare riferimento a un cambio di autovetture, dopo l'omicidio, mai riferito dai collaboratori, rimanendo tale fase dei fatti per intero priva di ogni informazione. Tramite artifizi dialettici sono state superate le deduzioni in ordine alle ragioni di astio all'origine delle false accuse di Ciro e Carmine Esposito, che avevano chiamato in causa Giuseppe Sarno, figlio di Ciro, dopo che quest'ultimo aveva addebitato ai fratelli dei medesimi collaboratori la responsabilità per la "strage del Sayonara", nel processo in cui tali congiunti erano stati condannati all'ergastolo.

Tale comportamento era comprovato anche dalla missiva inviata nel 2014 da Carmine Esposito ai pubblici ministeri, dopo anni dall'inizio della collaborazione. Carmine Esposito, essendo uscito dal carcere due-tre giorni prima l'omicidio di cui trattasi e non avendo in precedenza mai fatto parte del clan Sarno, non poteva avere alcuna conoscenza dell'assetto militare degli avversari di tale clan. Ciò era confermato dalla sua affermazione davanti al pubblico ministero quando ancora si trovava in isolamento: "se ritenete mettetemi come mandante". Risultava del tutto inventata la circostanza, riferita solo da Carmine Esposito, secondo cui Colaiacolo avrebbe interferito nell'attività di spaccio dei Sarno.

Anche su tale argomento i Giudici di appello hanno taciuto, pur trattandosi di dichiarazioni volte a far credere un ruolo della vittima smentito da Felice Mutone. Le affermazioni di Carmine Esposito risultavano isolate, oltre che inverosimili - e per di più smentite dalle emergenze sul numero di colpi esposi nella sala giochi - anche laddove riferivano che Cece, disarmato e intervenuto con Martinez per indicargli Colaiacolo, aveva sgambettato quest'ultimo dopo esser stato riconosciuto.A tal riguardo, la Corte di secondo grado, ad un certo punto, ha contraddittoriamente rilevato che la vittima veniva rinvenuta in una pozza di sangue fuori dal locale, mentre all'interno di esso non vi erano tracce ematiche.

Solo dopo l'invio della suddetta missiva ai pubblici ministeri, Carmine Esposito aveva escluso Tarantino e Confessore dalla lista dei mandanti dell'omicidio Colaiacolo, includendovi contemporaneamente egli stesso e Antonio Sarno. Altrettanto confuse ed inverosimili risultavano le dichiarazioni dibattimentali del collaboratore circa la "confessione stragiudiziale" che egli avrebbe ricevuto. Analoghe considerazioni dovevano valere per le dichiarazioni di Ciro Esposito, in ragione delle implicazioni afferenti ai comuni motivi di astio che avevano portato entrambi gli Esposito ad un certo punto ad accusare in modo circostanziato Antonio Sarno, quale mandante dell'omicidio e uno dei reggenti del clan sulla base di uno specifico incarico del padre, per poi finire per asserire, a seguito delle contestazioni, che il comando del sodalizio attribuibile ad Antonio Sarno sarebbe stato solo "a livello economico", fatto, però, anch'esso smentito dalle altre dichiarazioni acquisite, e in particolare da quelle di Caniello in ordine al succedersi nel tempo dei "reggenti".

Le falsità contenute nelle propalazioni dei fratelli Esposito, anche volendo sorvolare su tutte le incongruenze e le imprecisioni (fra cui quelle relative alla comparsa di Alberto Cece e agli spostamenti prima e dopo la commissione dell'omicidio), non avrebbero potuto essere in alcun modo superate facendo riferimento alla valutazione frazionata dell'attendibilità delle accuse e a una !abilità di ricordi in realtà ravvivatisi dopo anni con la missiva che accusava Antonio Sarno. Né poteva omettersi di considerare che i fratelli Esposito ben potevano aspettarsi, nel momento in cui rendevano le loro prime dichiarazioni, di essere accusati dai cugini Sarno, avendone già conosciuto l'avvio della collaborazione.

Quanto a Caniello, non poteva tacersi che egli aveva accusato Tubello per altro omicidio, per poi ritrattare e dichiarare di non averne mai chiesto l'intervento. Tale collaboratore nulla aveva riferito in ordine all'allontanamento all'epoca da Napoli di Martinez, parimenti mai rimasto coinvolto in altri fatti di sangue. I Giudici di secondo grado hanno ritenuto plausibile: o che gli esecutori dell'omicidio, recatisi nel luogo dei fatti con un'auto rubata di cui nessuno aveva parlato, sarebbero in seguito tornati nel rione De Gaspari, per cambiare detta auto e utilizzarne una pulita, in modo da riparare ancora dopo a Casalnuovo; ovvero che tale ultima auto, riconducibile a Tubello e dunque facilmente rintracciabile, sarebbe stata lasciata sui luoghi prima di un agguato però deciso al momento.

Solo Caniello aveva riferito circa le pistole che gli erano state restituite e su l'altro retroscena, in sé inverosimile, secondo cui i killer si sarebbero allontanati da Casalnuovo non con l'auto "pulita", ma con un'altra riconducibile ad un latitante. Infine, risultavano confuse e contraddittorie le dichiarazioni dibattimentali di Vincenzo Sarno che intendevano accreditare la partecipazione al fatto di Martinez, descrivendo una scena surreale verificatasi in un'udienza tenuta tre mesi dopo. 4.3. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, con riguardo alla ricostruzione del concorso di Tubello nell'omicidio, in particolare quanto alla fase deliberativa e alla consapevolezza della decisione di eliminare Colaiacolo e dell'assunzione del ruolo di killer per conto dell'organizzazione.

Deduce che dalle motivazioni delle sentenze di merito non è dato cogliere la compiuta ricostruzione dell'arrivo del commando nel luogo del delitto, del compito assunto da Tubello e dell'utilizzo delle autovetture ai fini dell'allontanamento. La presenza di Tubello sui luoghi era stata riferita solo da Ciro Esposito. Rimane inverosimile che dopo l'omicidio il gruppo di fuoco avesse utilizzato un'auto non perfettamente funzionante per spostarsi in un altro comune, così come che fossero intervenuti due cambi di autovettura, senza che ciò peraltro risultasse supportato da logiche spiegazioni circa i tempi delle relative operazioni.

Al riguardo le dichiarazioni di Ciro Esposito e Caniello rimanevano divergenti. Si è ritenuto che un'altra autovettura fosse stata collocata nei luoghi della commissione dell'omicidio e poi utilizzata dai killer per allontanarsi, senza però considerare che nessuna auto abbandonata era stata ivi in seguito ritrovata, mentre un'auto rubata, ben diversa da quella descritta da Ciro Esposito e da Caniello, quella stessa sera era stata rinvenuta data alle fiamme a Ponticelli. La sentenza, incorrendo in un irrimediabile corto circuito motivazionale quanto al tema di cui sopra delle auto, ha finito per accreditare la necessità della partecipazione di un altro compartecipe nella fase esecutiva o che l'auto usata per allontanarsi fosse stata collocata nei luoghi dei fatti prima della partenza dei killer. 4.4.

Con il quinto motivo denunzia violazione di legge e vizi della motivazione in punto di diniego dell'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen., in favore di Tubello, a fronte del carattere del tutto marginale della condotta che gli era addebitata.

5. Il ricorso nell'interesse di Tubello, proposto dall'Avv. Annalisa Senese, espone quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 121, 178, 546, 192 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, con riguardo alle risposte alle censure dedotte con l'atto di appello e con la successiva memoria, circa l'impossibilità di ravvisare, quanto alle accuse dei collaboratori, la "convergenza del molteplice", nel rispetto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. I! Rileva che era stato rappresentato come le accuse mosse da Carmine Esposito fossero tardive e incerte, mostrando egli di non ricordare di avere parlato dopo il fatto con Tubello e se lo stesso fosse stato presente insieme a Cece e Martinez.

Il medesimo collaboratore, inoltre, aveva fornito indicazioni in contrasto con quelle di tutti gli altri quando aveva riferito che Martinez era rientrato a Napoli. La Corte di secondo grado ha ritenuto di superare i rilievi affermando che le tardive dichiarazioni de relato di Carmine Esposito non sarebbero state utilizzate ai fini della prova a carico di Tubello, senza però considerare le interferenze di tale parte del narrato sulle restanti dichiarazioni, a fronte della comune detenzione dei fratelli Esposito dopo l'inizio della collaborazione, dei dettagli aggiunti da Carmine nel suo resoconto, degli inediti riferimenti apportati dallo stesso solamente in dibattimento e delle altre accuse risultate non veritiere rivolte ad Antonio Sarno.

Da ciò l'immotivata esclusione di un "allineamento" dichiarativo per effetto di condizionamenti o reciproche influenze, tali da inficiare per intero l'attendibilità. La Corte di merito, inoltre, da un lato, ha ribadito che Ciro Esposito aveva riferito che i due killer partirono da Napoli a bordo di un'auto rubata alcuni giorni prima e guidata da Tubello, dall'altro ha ritenuto di potere utilizzare, quale riscontro a tal riguardo, le dichiarazioni di Carmine Caniello, sebbene i racconti dei due collaboratori, come rilevato nei motivi di appello, su punto non coincidessero.

Così procedendo, i Giudici distrettuali hanno proposto una ipotetica ricostruzione manifestamente illogica che avrebbe visto il commando cambiare auto, sì da spostarsi con le armi da quella rubata per commettere l'omicidio, ad un'altra auto intestata ad uno degli esecutori materiali, per di più malfunzionante. Come rilevato in sede di appello, invero, Caniello aveva inequivocabilmente fatto riferimento ad un intervento di Tubello solo successivo alla consumazione del delitto e di non ricordare se il veicolo rubato, utilizzato e poi incendiato, fosse un motorino o altra macchina, circostanza questa da ricollegare a quanto riferito da Felice Mutone e al sequestro di una motocicletta a poca distanza dai luoghi. 5.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 603, commi 1 e 3, 190 e 192, cod. proc. per., laddove è stata rigettata - con conseguente lesione del diritto alla prova - la richiesta di rinnovazione dell'istruzione per procedere al nuovo esame del Commissario Porcini al fine di domandargli se intendesse rivelare la fonte da cui aveva appreso informazioni contrastanti da quelle fornite da Ciro Esposito, nonché della teste Anna De Luca Bossa che, secondo quanto riferito dal collaboratore Mutone, era una testimone oculare dei fatti, presente sui luoghi.

L'assunzione di tali prove in appello si rendeva indispensabile alla stregua di quanto riferito nel giudizio di primo grado dai collaboratori Caniello e Mutone.Nel motivare il rigetto delle richieste di cui trattasi, i Giudici di appello hanno proceduto a una valutazione solo frazionata e atomistica dei singoli elementi, mentre si trattava di una verifica indispensabile per l'intero accertamento dei fatti. 5.3. Con il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 546 e 192, cod. proc. pen., nonché carenza di motivazione, con riguardo alla risposta ai rilievi in ordine alla smentita di Ciro Esposìto desumibile dalle dichiarazioni di Vincenzo Sarno che avevano escluso il coinvolgimento di Tubello nella "squadretta" a suoi ordini fino ad un periodo di tempo immediatamente precedente al proprio arresto. 5.4.

Con il quarto motivo denunzia violazione dell'art. 577, primo comma n. 3), cod. pen., nonché omessa motivazione in punto di riconoscimento della premeditazione, poiché, a fronte degli specifici rilievi mossi in sede di appello anche su tale punto, i Giudici di secondo grado si sono limitati ad opporre non verificate asserzioni in ordine alle pregresse conoscenze da parte di Tubello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi infondati, per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto all'eccezione preliminare di nullità dedotta con il primo motivo del ricorso dell'Avv. Raucci, va rilevato che le nomine effettuate in carcere degli Avv.ti Cerabona e Di Ruocco, come si ribadisce a pagina 7 della sentenza di appello e risulta del resto incontroverso, richiamavano il solo procedimento del riesame in quel momento pendente ed erano indirizzate unicamente al Tribunale che doveva trattarlo, specificando anche il solo numero di registro di tale procedimento e dunque non già quello del procedimento principale. La sola manifestazione di volontà degli interessati che poteva e può, pertanto, constatarsi è quella di effettuare le nomine di cui trattasi nel procedimento incidentale de libertate pendente in sede di impugnazione davanti ad un giudice diverso da quello del procedimento principale, affinché nel primo dei due procedimenti i difensori di cui sopra affiancassero quelli già nominati da ciascun interessato che aveva avanzato la richiesta di riesame ed in quella sede intendeva far valere, quanto alla legittimità della misura cautelare, le proprie ragioni davanti al competente Tribunale.

Gli assunti difensivi in questa sede mancano di considerare non solo tale corretta ricostruzione, ma anche che, trattandosi di dichiarazioni provenienti da indagati in stato di detenzione, esse, ai sensi dell'art. 123, comma 1, cod. proc. pen., venivano ricevute con l'atto formato davanti al direttore del carcere che ne rappresentava e ne attestava l'esatto contenuto. Le dichiarazioni con tale forma valevano come se fossero direttamente ricevute dall'autorità giudiziaria cui venivano dirette e correttamente venivano trasmesse. Sicché, si tratta di nomine da ritenere, ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen, come effettuate davanti allo stesso Tribunale per il riesame al quale solo erano indirizzate e trasmesse.

Ne deriva che le doglianze dedotte in questa sede non possono smentire la correttezza delle considerazioni su cui si è fondato il rigetto dell'eccezione di nullità, in conformità con il consolidato insegnamento di legittimità, già richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui la nomina del difensore di fiducia fatta dall'indagato per il procedimento incidentale di riesame non dispiega effetto alcuno nel procedimento principale, del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria procedente che viene avvisata della richiesta di riesame ai soli fini della trasmissione degli atti (fra le tante, Sez. 3, n.2199 del 19/11/2019, dep. 2020, Trionfanti, Rv.277646-02).

Dunque, il primo motivo del ricorso dell'Avv. Raucci risulta infondato.

3. Il secondo e terzo motivo dello stesso ricorso si riferiscono alla verifica delle dichiarazioni accusatorie ritenute idonea ad integrare la prova della responsabilità. 3.1. La sentenza di appello ha puntualmente richiamato, preliminarmente, gli insegnamenti giurisprudenziali che vengono in rilievo nella materia di cui trattasi. Nel far ciò, ha anche rammentato che la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità;

b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;

c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum";

d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;

e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255143 - 01). I Giudici di appello hanno, altresì, richiamato il consolidato insegnamento di legittimità secondo cui; in tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante (fra le altre, Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153 - 01). 3.2.

Misurandosi con tale genere di verifica, la sentenza di appello (da pag.

30) rileva che i contenuti delle accuse mosse ad Antonio Sarno, per come rappresentati per conoscenza diretta da Ciro Esposito e solamente de relato da Carmine Esposito, non potevano risultare frutto di deliberate falsità per motivi di astio, come invece era stato sostenuto in quella sede dai difensori degli imputati. In proposito, i Giudici di merito non solo richiamano le osservazioni di primo grado che avevano rappresentato una condizione di mera assenza di adeguati riscontro alle accuse di cui trattasi (riferendosi con ciò al confronto con le altre fonti accusatorie), ma anche descrivono precise circostanze che avevano potuto dare causa a mere deduzioni o a cattivi ricordi da parte di Ciro Esposito che, a sua volta, aveva riferito le informazioni sul ruolo di Antonio Sarno al fratello Carmine.

Spiegano, al contempo, che le dichiarazioni sulla posizione di mandante assunta anche da Antonio Sarno non presentavano comunque interferenze con quelle sulla partecipazione al fatto dei odierni ricorrenti secondo quanto già ritenuto in primo grado, posto che era rimasta sempre riscontrabile, in termini immutati, l'affidabile convergenza delle dichiarazioni degli Esposito e di quelle degli altri collaboratori sui profili essenziali non solo riguardanti il movente, le dinamiche deliberative all'interno della cosca in quel determinato periodo e gli altri mandanti, ma anche gli autori materiali, le modalità esecutive e la stessa distribuzione dei compiti fra i correi, cioè tutti gli aspetti cui si riferivano le accuse agli imputati.

Aspetti della ricostruzione dei fatti, questi, risultati confermati anche da emergenze acquisite in altri processi e dalle altre attività di indagine compiute sull'omicidio, secondo quanto rappresentato nelle restanti parti della motivazione. Delle ricadute dell'assoluzione di Antonio Sarno, la sentenza di appello torna ad occuparsi nella pagine 38 e 39, laddove ribadisce e sviluppa ancora le precedenti considerazioni, sottolineando, fra l'altro, che, a fronte dell'esclusione da parte di Vincenzo Sarno e Caniello del coinvolgimento di Antonio Sarno, poteva però registrarsi, considerando le medesime fonti, l'acquisizione del riscontro "individualizzante" quanto alle precise accuse rivolte dagli Esposito agli esecutori materiali del raid omicida, ossia ai due ricorrenti, oltre che a Cece, il quale aveva reso confessione ed era stato già condannato con sentenza divenuta irrevocabile.Inoltre, l'indicazione anche di altri (Tarantino) fra i mandanti del delitto era rinvenibile pure nelle dichiarazioni di Caniello in forza di deduzioni logiche che lo stesso aveva lasciato comprendere, in ragione degli assetti dell'epoca del clan.

La sentenza si sofferma ancora sul tema alle pagine 45 e 46, ove si fa riferimento anche alla missiva di Carmine Esposito del 2014, in cui lo stesso aveva attribuito il ruolo di mandante ad Antonio Sarno e non più a Salvatore Tarantino, spiegandosi come Carmine Esposito sulla fase di cui trattasi, ferma restando l'assenza di progressioni accusatorie per il resto, avesse riferito quanto ricordava essergli stato detto dal fratello Ciro, il quale - con Cece - incontestabilmente aveva dato avvio dell'azione criminosa, come era ben noto anche allo stesso Carmine.

Inoltre, il tema della frazionalibilità delle accuse degli Esposito viene affrontato nella successiva parte della sentenza di appello riservata alle articolate e precise risposte alle doglianze rappresentate nella memoria di replica dell'Avv. Senese. Le pagine 48 e 49 riesaminano così le dichiarazioni di Ciro Sarno che, secondo la difesa, avrebbero reso palese la ritorsione degli Esposito in danno dello stesso, colpendone il figlio Giuseppe tramite il falso addebito del ruolo di mandante. In proposito, i Giudici di merito rassegnano altre motivate confutazioni che pongono in risalto la lettura parziale della sentenza di primo grado rappresentata dai rilievi della difesa, relativamente all'ambito di operatività attribuito a Giuseppe Sarno e alle interlocuzioni in merito con Ciro Sarno, come riferite da Ciro Esposito.

Tanto viene esposto nel contesto di più ampie ricostruzioni degli assetti del clan dopo la detenzione di Ciro Sarno che smentiscono, sulla base di quanto riferito da Vincenzo Sarno e da Caniello, la tesi secondo cui i fratelli Esposito (stante quanto affermato da Ciro Sarno), non avrebbero avuto alcun ruolo nel sodalizio e dunque Ciro Esposito non ne avrebbe assunto la "reggenza" che, dopo la detenzione di Vincenzo Sarno, gli avrebbe consentito di conferire il mandato agli imputati. Ancora, la sentenza alle pagine 50 e 51 ha modo di ritornare nuovamente anche sul tema della missiva del 2014 che, secondo quanto esposto dalla difesa, proverebbe la contaminazione delle dichiarazioni accusatorie degli Esposito, tanto più che, sempre secondo l'argomentare difensivo, l'iniziativa di cui trattasi si sarebbe verificata quando Carmine Esposito era autorizzato ai colloqui telefonici con il fratello Ciro, in modo da potere i due allineare le loro accuse sul mandato.

In merito, la Corte distrettuale, oltre a ribadire alcune delle precedenti confutazioni a precisa giustificazione della diversa lettura delle indicazioni di Carmine Esposito riferibili a Giuseppe Sarno e a Tarantino, puntualizza che fin dall'inizio sul tema del mandato detto collaboratore aveva menzionato quale fonte della sue conoscenze il fratello Ciro, sicché le dichiarazioni dei due Esposito al riguardo non erano state ritenute idonee a riscontrarsi, mentre nel caso delle notizie riguardanti gli esecutori materiali, Carmine aveva attinto notizie direttamente da questi ultimi, elevando così altre accuse de relato rimaste sempre ferme, costanti e riscontrate, con riguardo all'attribuzione della responsabilità.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, la sentenza immediatamente dopo confuta appropriatamente e in modo altrettanto puntuale, le ulteriori doglianze sia relative al passaggio dichiarativo in cui secondo la difesa Carmine Esposito avrebbe dato prova della sua accondiscendenza ad assumere un ruolo nei fatti, sia a proposito della certezza manifestata dallo stesso, secondo i ricordi serbati nel tempo, sulla "confessione" ricevuta da parte di Martinez, ma non anche di Tubello. Da tutto ciò risulta la ragionevole ed esaustiva verifica riservata al merito delle condizioni di attendibilità e convergenza delle accuse dei collaboratori, in perfetta coerenza con gli insegnamenti di legittimità precedentemente richiamati. 3.3.

Il secondo e il terzo motivo di cui trattasi introducono doglianze prive di un adeguato confronto con l'articolato iter motivazionale che si è appena richiamato, anzitutto in punto di sussistenza delle condizioni per l'applicazione del principio di frazionabilità delle accuse, per come rappresentate nella sentenza. La difesa, invero, ripropone al riguardo un serie di argomenti critici riferiti a circostanze talvolta incontroverse ed in altri casi solo asserite, isolando certe parti delle dichiarazioni e certi passaggi motivazionali che si riferiscono ad esse o altro.

L'assenza della considerazione dei restanti passaggi, la discorsiva esposizione di una posizione di non condivisione, la sovrapposizione di apprezzamenti che evocano solo un altro genere di valutazioni sulla base di rilievi per lo più assertivi, costituiscono tutti fattori che rendono le doglianze sull'intero tema irricevibili. Sotto altro profilo, gli stessi motivi chiamano in causa le critiche in appello a proposito dell'individuazione delle auto utilizzate quel giorno, evocando ricadute sulla corretta focalizzazione del ruolo di Tubello quale autista del commando.

Anche tale tema risulta attentamente scrutinato dalla sentenza di appello. Ed invero, a pagina 36 si ribadisce la ricostruzione, riferita in primo luogo da Ciro Esposito per cognizione diretta, secondo cui Tubello ebbe il ruolo di guidare l'auto rubata a bordo della quale si mosse il commando in occasione dell'omicidio: egli cioè non si limitò a prelevare i killer a bordo della suddetta auto dopo i fatti. Un ridimensionamento del ruolo, questo, configurato dalle doglianze difensive in quella sede, che in sé, come pure puntualizzato nella sentenza di appello, neppure potrebbe escludere il concorso di Tubello, comportando solo un minor ambito operativo del suo pur rilevante contributo causale sul piano morale e materiale, nell'ambito della programmazione ed esecuzione del raid omicida.

L'appagante riscontro alle dichiarazioni di Ciro Esposito al riguardo, oltre ad essere agganciato a quanto negli stessi termini riferito da Carmine Esposito sulla base di ciò che gli era stato detto da almeno uno dei due esecutori materiali, viene individuato nelle dichiarazioni di Caniello, dovendosi ritenere irragionevole, considerando l'intero contesto di programmazione e di esecuzione dell'omicidio, la lettura secondo cui il riferimento di Caniello al solo "recupero" dei complici potesse escludere il loro precedente accompagnamento dello stesso Tubello alla guida dell'auto rubata e in seguito la sua attesa, fino a dopo la consumazione dell'omicidio, appunto per "recuperare" il correi, in modo da garantirne la fuga, secondo l'unica plausibile pianificazione di quel genere di delitto di camorra.

Successivamente, la sentenza ritorna sull'argomento (incidentalmente alle pagg. 39 e 40, e direttamente alle pagg. 43 e 44), analizzando ancora, in forza di ragionate e logiche letture, quanto rappresentato da Caniello e da Ciro Esposito. Infine, la Corte di merito, quando confuta i rilievi dedotti in sede di appello con la memoria dell'Avv. Senese (pagg. 49 e 50), spiega anche come certi particolari non ricordati o non perfettamente focalizzati a distanza di tanto tempo da Ciro Esposito, ad esempio sul tipo di auto utilizzata e su dove fosse stata posizionata, non potevano compromettere la tenuta delle sue accuse circa il ruolo di autista, alla guida dell'auto, assegnato a Tubello e da lui svolto, così come confermato da quanto appreso autonomamente dagli altri due collaboratori.

Su questi e altri risvolti dei fatti il secondo e terzo motivo del ricorso dell'avv. Raucci continuano a proporre valutative parziali, solo reiterative o inconferenti, come risultano tutte quelle riferite al rientro a Napoli e all'agire associativo di Martinez, alle precisazioni e ai ricordi sui movimenti e sui passaggi delle armi, all'apporto ai fatti del fratello di Cece (come conosciuto e focalizzato solo da Ciro Esposito), alle circostanze dell'incontro con Caniello, alle scelte operate in ordine all'utilizzo delle auto, alle modalità di esecuzione del delitto in parte dentro e in parte fuori il locale ove era individuata la vittima attraverso l'apporto di Cece (tali ultime modalità vengono definite dalla difesa implausibili o smentite da altre risultanze tramite mere asserzioni e ponendo interrogativi basati su rielaborazioni e parcellizzazioni della ricostruzione di merito che neppure si rapportano agli esiti delle indagini descritti già nelle pagine 9, 10 e11 della sentenza di primo grado). 3.4.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo ai restanti rilievi, fra cui quelli solo assertivi circa le smentite delle accuse in altri processi e al giudizio di attendibilità delle indicazioni che Vincenzo Sarno ebbe modo di recepire da Martinez e Cece circa la partecipazione degli stessi all'omicidio, in ragione del genere di segnali da loro inviati e del particolare interesse del primo a tale fatto. 3.5. Dunque, tutte le doglianze mosse nei predetti motivi risultano infondate.

4. Il quarto motivo del ricorso dell'Avv. Raucci, avente ad oggetto nuovamente la ricostruzione del ruolo di autista del commando attribuito a Tubello, muove altre critiche solo rivalutative al motivato e logico apprezzamento della convergenza dichiarativa, che non manca di misurarsi con la diversità delle modalità e dei momenti delle conoscenze acquisite sulla fase di cui trattasi da Ciro Esposito, da Carmine Esposito e da Caniello, in modo da aggiungersi le une alle altre e da consentire una lettura coordinata di ciascun personale tassello informativo avente essenziale rilievo, per giungere ad un sicuro apprezzamento della stessa direzione accusatoria in un contesto ben lontano da qualsiasi sospetto "allineamento".

La difesa, al contempo, dirotta l'attenzione delle critiche sugli altri ragionamenti motivazionali circa i movimenti delle auto citate dai collaboratori, senza considerare che si tratta delle ulteriori osservazioni volte a dare conto della plausibilità della ricostruzione desumibile dai convergenti contenuti dichiarativi, riguardanti invece quanto i propalanti appresero (di volta in volta direttamente o dai protagonisti dei fatti) e hanno continuato a ricordare in termini di certezza. Il motivo in proposito focalizza certi passaggi motivazionali, isolandoli impropriamente dai restanti in connessione ai quali invece sono stati rassegnati, giungendo ad asserire la presenza di un corto circuito motivazionale solamente in ragione della formulazione di personali letture alternative dei modi e tempi in cui il commando, dopo la commissione del fatto, abbondonò l'auto rubata e poté disporre dell'altra auto con la quale raggiunse il luogo ove si trovava Caniello.

Dunque, anche le doglianze mosse in tale motivo sono prive di fondamento.

5. Infine, risulta parimenti infondato il quinto motivo del ricorso dell'Avv. Raucci, laddove lamenta il mancato riconoscimento per Tubello dell'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen., mancando del tutto di confrontarsi con la rilevanza dell'apporto da questi fornito nella condotta concorsuale, componendo, con il ruolo di autista, il commando che pose in esecuzione l'omicidio come programmato.

6. Le censure esposte nel primo motivo del ricorso dell'Avv.ssa Senese, oltre a risultare tutte infondate quando si riferiscono (con il medesimo approccio di quelle mosse dall'altro difensore) ai temi sopra già esaminati, non possono rappresentare alcuna sospetta progressione delle accuse, laddove mancano di cogliere che le insicurezze in dibattimento di Carmine Esposito, a distanza di tanto tempo, hanno riguardato, secondo quanto chiaramente rappresentato in sentenza, semplicemente l'individuazione di Tubello come una delle fonti delle sue informazioni dopo la consumazione dell'omicidio, in aggiunta comunque a quella, rimasta certa e in precedenza indicata, costituita da Martinez (pagg 45 e 51 sent.).

Il motivo, inoltre, sviluppando altri rilievi sul tema, assume che Carmine Esposito avrebbe affermato che subito dopo l'omicidio Martinez sarebbe ritornato nel rione a Napoli, riferendogli proprio nell'occasione le informazioni sull'omicidio.La difesa non chiarisce però da dove si ricaverebbe tale lettura delle dichiarazioni, né considera l'esposizione di segno apposto della sentenza di primo grado (pagg. 30 e ss.) e quant'altro precisato da quella di appello (pagg. 39 e 45), circa la frequentazione quotidiana fra Carmine Esposito e gli altri correi, sì da rappresentarsi proprio contesti e momenti della trasmissione delle informazioni di cui trattasi non coincidenti con quelli immediatamente successivi all'omicidio.

Il motivo nel prosieguo continua a confrontarsi solo con alcune delle risposte intervenute e ne isola e rilegge il significato, mancando di considerare le coordinate funzionali e gli spazi consentiti in sede di verifica dell'attendibilità dì tipo frazionato, avuto riguardo in particolare a certe parti delle dichiarazioni dei fratelli Esposito. In tal modo ogni censura, centrata sulla non condivisione degli apprezzamenti di merito sul percorso dichiarativo riguardante la posizione dei soli mandanti, a prescindere dalle mere rivalutazioni che si introducono, non può rappresentare alcuna inadeguatezza del giudizio di attendibilità sulle accuse mosse dai predetti.

La difesa, al contempo, riferendosi all'esistenza a carico di Tibullo di una sola chiamata diretta, ignora o genericamente svaluta l'apprezzamento dei riscontri "individualizzanti" rinvenuti nelle altre due chiamate de relato (provenienti da Ciro Esposito e Caniello) aventi come fonti autonome gli stessi autori materiali dei fatti. A fronte delle precise e logiche risposte sul tema, si oppongono solo asserzioni, rivalutazioni e interpretazioni di certi spezzoni di frasi pronunziate da Caniello nel corso dell'esame, così da isolarne impropriamente la reale valenza.

In tal modo si propone un iter argornentativo che rappresenta ancora la sola non condivisione del significato dimostrativo dei contributi dichiarativi, posto peraltro che le lacune conoscitive e nei ricordi via via citate, a fronte di tutte le spiegazioni idonee a renderle irrilevanti, non possono compromettere la sicura lettura nel senso della convergenza delle accuse mosse a Tubello, quale autista che portò in auto i correi sui luoghi, li attese e poi ne garantì l'allontanamento. Lo stesso irricevibile approccio si coglie nelle altre critiche alla ricostruzione del ruolo di autista svolto da Tubello, a proposito della quale il motivo ripropone lo stesso genere di considerazioni critiche contenute nel ricorso dell'altro difensore.

Tali considerazioni, come già osservato, mancano di tenere appropriatamente conto che i ragionamenti di merito al riguardo spiegano come la lettura del ruolo di autista del commando omicida assegnato a Tubello potesse precisamente desumersi dalla combinazione dei contenuti dichiarativi dei collaboratori, sempre secondo quanto da ciascuno appreso e ricordato, in termini ragionevolmente non sovrapponili e non completi avuto riguardo a dettagli non essenziali, rimanendo comunque ferma la sicura convergenza sull'apporto che dall'inizio poté essere garantito da Tubello, quale affiliato al clan, in quel genere di agguato di camorra i di interesse associativo e secondo quanto ideato e comunicato dai mandanti.Al riguardo la difesa, continuando a richiamare deduzioni in sede di appello come quelle sull'individuazione del veicolo utilizzato dal commando che commise l'omicidio e su quanto riferito dal collaboratore Felice Mutone, manca di confrontarsi con le appropriate risposte intervenute anche in proposito nella sentenza d'appello (pagg. 37, 38, 40, 43, 49, 51 e 52) o intende opporvi riletture che focalizzano, reinterpretano o isolano soltanto alcuni passaggi motivazionali.

Ne discende l'infondatezza delle doglianze mosse con il motivo di cui trattasi.

7. Il secondo motivo del ricorso dell'Avv. Senese, nel lamentare il rigetto della richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale per escutere i testi Commissario Porcini e Anna De (Luca Bossa, richiama quanto dedotto al riguardo dalla difesa in sede appello, al fine di opporsi alle appropriate motivazioni del diniego, per come rappresentate a pagina 43 della sentenza laddove si dà conto dell'assenza della prognosi circa la possibile decisività dei suddetti mezzi di prova. La difesa in questa sede non solo intende rappresentare tale decisività alla stregua di una rivisitazione di merito di alcuni altri elementi che via via apprezza, ma anche manca di considerare quanto rappresentato su tali stessi elementi in altre parti della motivazione della sentenza sempre a proposito del tema di cui trattasi (pagg. 37, 38, 40, 43, 49, 51 e 52), così non potendo smentire l'intera struttura argomentativa di merito che nel complesso ben illustra tutte le ragioni che giustificano quanto è stato riassuntivamente riportato nella suddetta pag.

43. Seguendo tale irricevibile percorso, il motivo neppure considera quanto rilevato a pagina 18 della sentenza a proposito dell'inaffidabilità di ciò che era stato riferito da Muntone sui fatti e, pertanto, anche di quanto si sarebbe detto "in giro" circa la presenza sui luoghi di De Luca Bossa, già esaminata in primo grado quale teste, senza che però la stessa avesse detto nulla in proposito, non avendo peraltro la difesa (che pur l'aveva citata) ritenuto di porle domande su quanto avesse visto. Nessun difetto motivazionale può, dunque, essere rinvenuto sul tema.

8. Il terzo motivo dello stesso ricorso rileva che in sede di appello si era dedotto che, secondo quanto riferito da Ciro Esposito, Tubello faceva parte della "squadretta" di Vincenzo Sarno, mentre questi aveva escluso tale circostanza. Il motivo deduce ciò tramite il mero richiamo di parti dei precedenti scritti difensivi, accompagnato solo da generici riferimenti a trascrizioni delle audizioni che evocano sola la laconica risposta di Vincenzo Sarno che si intende valorizzare. Inoltre, ci si propone di rilevare l'insufficienza motivazionale sul punto della sentenza di appello facendo riferimento a pag. 44 di tale sentenza e non anche alla successiva pag. 49, ove ci si sofferma specificatamente sul tema dell'evolversi nel tempo della posizione di Tubello anche nell'ambito del contesto esecutivo delle azioni violente del clan, sia pure con il ruolo non di killer.

Né la difesa, quando fa riferimento alla "squadretta" di Vincenzo Sarno di cui avrebbe parlato Ciro Esposito, illustra i passi dichiarativi dai quali risulterebbe che all'interno di tale "squadretta" avrebbero dovuto allora operare tutte persone direttamente designate per azioni violente poste in essere agli ordini di Sarno. Ne deriva che il motivo non dà alcuna contezza della specificità e rilevanza delle deduzioni difensive in appello, così come della decisività dell'omissione della risposta che si critica senza mai rapportarsi all'intero contenuto motivazionale.

Si tratta, pertanto, di un motivo che risulta per intero inammissibile.

9. L'ultimo motivo del ricorso dell'Avv.Senese avente ad oggetto il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione mostra di considerare la risposta motivazionale a pag. 52 della sentenza, ma non anche quella a pag. 51 ove si richiama quanto più diffusamente esposto alle pagg. 46 e 47, a specifica confutazione del motivo dell'appello dellAavv. Senese in punto di premeditazione. Peraltro, le doglianze neppure si misurano con quanto rilevato nella stessa pag. 52, laddove si precisa altresì come i rilievi difensivi sul punto si fondavano sull'assunto, in altre parti specificatamente confutato, secondo cui Tubello sarebbe comparso nell'ambito dell'intera vicenda solo con il compito di recuperare i correi.

Né ancora il motivo considera l'intera dinamica ideativa e della ferma risoluzione del proposito omicida secondo le deliberazioni e disposizioni dei mandanti e quanto comunicato da loro ai correi, sì da poter rilevare, comunque, l'insegnamento di legittimità secondo cui l'aggravante della premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato nel caso in cui lo stesso abbia acquisi