Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 20312/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order for lack of motivation regarding probation service social assignment request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20312/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Torino surveillance court's order rejecting Fiore Marotta's request for probation service social assignment due to a total lack of reasoning. The lower court omitted to evaluate the positive report from the UEPE of Salerno and failed to address the applicant's subsequent health issues preventing attendance. Consequently, the case was remitted to the surveillance court for a new decision adhering to established principles on social reintegration assessment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 276 c.p.s.; The surveillance court must provide specific reasoning for rejecting probation service social assignment, evaluating all available reports and subsequent conduct, and cannot dismiss a request solely based on initial health impediments without considering later developments.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation service social assignment lack of motivation surveillance court annulment social reintegration assessment UEPE report evaluation health impediments remittal for new judgment assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 276 c.p.s.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377
Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996
Sez. 1, 19/11/1995
Sez. 1, 19/11/1995, Fiorentino, Rv.
Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999
In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv.
Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997
(Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv.
Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015
Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009
Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv.
Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAROTTA FIORE nato a ROCCADASPIDE il 08/07/1949 avverso l'ordinanza del 21/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del PG, Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di affidamento in prova proposta da Fiore Marotta, ammettendo il condannato alla detenzione domiciliare, in relazione alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta commesso il 24/12/2010.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso Fiore Marotta, per il tramite del difensore, avv. Gabriele Iuliano, deducendo violazione di legge e mancanza assoluta ed illogicità della motivazione, con riferimento al rigetto dell'istanza della misura alternativa dell'affidamento in prova. Il Tribunale ha completamente omesso di citare la positiva relazione trasmessa dall'UEPE di Salerno, ed ha respinto la richiesta di ammissione all'affidamento in prova pur ricorrendone tutte le condizioni ed i requisiti di legge. Peraltro, il rigetto della concessione dell'affidamento in prova è totalmente sfornito di motivazione.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao D'Aquino, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Appare utile premettere che, attraverso la ' misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, la mancata ammissione di colpevolezza, o i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 203988 - 01;

Sez. 1, 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154 - 01). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062 - 01), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv. 207998 - 01), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01;

Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01); si è anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01).

3. Il Tribunale di sorveglianza di Torino non ha fatto buon governo dei principi poc'anzi enunciati, essendo del tutto mancante, nel provvedimento impugnato, una motivazione in ordine al rigetto della più ampia misura richiesta dell'affidamento in prova al servizio sociale. I Giudici di sorveglianza hanno, inoltre, omesso di valutare sul punto la positiva relazione dell'UEPE, essendosi limitati ad affermare che «l'UEPE ha riferito che l'interessato è stato impossibilitato a presentarsi presso detto Ufficio per problemi di salute debitamente certificati». Il Tribunale ha tuttavia del tutto preterrnesso le successive evenienze, dal momento che, come rilevato dal ricorrente, successivamente a due rinvii per documentati problemi di salute, il Marotta effettuava il prescritto colloquio presso l'UEPE di Salerno che, all'esito dell'istruttoria, inviava al Tribunale di sorveglianza la positiva relazione ai fini dell'affidamento.

4. L'accertata carenza della motivazione giustifica l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino, che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, adeguandosi ai principi sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Tori