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Sentenza — n. 20311/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls surveillance tribunal's inadmissibility decree for early release appeal due to continued detention interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20311/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the surveillance tribunal's decree declaring the early release appeal inadmissible. The applicant, currently in home detention, argued that the tribunal erred by dismissing the request without examining the merits, citing established case law regarding the continued interest of incarcerated individuals in such proceedings. The Court ruled that the tribunal's *de plano* inadmissibility decision violated procedural guarantees because the applicant's detention status meant the request was not manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 666 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 678 cod. proc. pen.: The power to declare an appeal inadmissible without a hearing is limited to cases where legal prerequisites are clearly absent; if the applicant remains detained, the interest in the appeal's resolution persists, requiring a merits examination.

Parole chiave

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early release appeal home detention status inadmissibility decree procedural contradiction surveillance tribunal pena reduction de plano decision scarcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
Con l'impugnato decreto, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., il reclamo su liberazione anticipata, sul presupposto che il richiedente, Marco Armando, avesse completamente espiato la pena inflittagli.
Art. 678 cod. proc. pen.
pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen., è limitato invece ai casi in cui appaiono insussistenti ictu ocu/i i presupposti normativi per la concessione del beneficio (Sez.
art. 666 comma 2 cod. proc. pen
Con l'impugnato decreto, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., il reclamo su liberazione anticipata, sul presupposto che il richiedente, Marco Armando, avesse completamente espiato la pena inflittagli.
art. 666 cod. proc. pen
Preliminarmente, deve osservarsi che il modello procedimentale tipico in materia di sorveglianza, delineato dall'art. 666 cod. proc. pen., al quale rinvia l'art.
art. 678 cod. proc. pen
pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen., è limitato invece ai casi in cui appaiono insussistenti ictu ocu/i i presupposti normativi per la concessione del beneficio (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20176 del 02/04/2009, Reho
(Sez. 1, n. 20176 del 02/04/2009, Reho, Rv.
Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso
Sez. 1, n. 53017 del 2/12/2014, Borachuk
Sez. 1, n. 53017 del 2/12/2014, Borachuk, Rv.
Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida
261662; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv.
Sez. 1, n. 31999 del 6/7/2006, Valfrè
pen., è limitato invece ai casi in cui appaiono insussistenti ictu ocu/i i presupposti normativi per la concessione del beneficio (Sez. 1, n. 31999 del 6/7/2006, Valfrè, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARMANDO MARCO nato a TORINO il 17/07/1985 avverso il decreto del 16/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del PG, Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso come reclamo e trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato decreto, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., il reclamo su liberazione anticipata, sul presupposto che il richiedente, Marco Armando, avesse completamente espiato la pena inflittagli.

2. Armando, propone, con l'assistenza dell'avv. Tiziana Porcu, ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione. La decisione del Tribunale si pone in contrasto con la pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità per cui permane l'interesse del condannato, scarcerato nelle more del procedimento di cassazione, alla definizione del ricorso avverso un provvedimento di diniego della liberazione anticipata, data la fungibilità dell'eventuale periodo di riduzione della pena (Sez. 1, n. 20176 del 02/04/2009, Reho, Rv. 244011 - 01). Peraltro, nel caso di specie, Armando non è un soggetto libero ma si trova attualmente in regime di detenzione domiciliare, con la possibilità pertanto di usufruire fattivamente dello sconto di pena di cui alla richiesta oggetto del provvedimento impugnato.

3. Nella requisitoria scritta, il sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso come reclamo e trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.

4. Con memoria telematicamente depositata, il ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso, e produce ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Torino, il 22/01/2025, che, ponendosi in netto contrasto con la decisione oggi impugnata, valuta i periodi presofferti dal condannato (diversi da quelli oggetto dell'istanza dichiarata inammissibile con l'impugnato provvedimento), pervenendo ad una decisione nel merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Preliminarmente, deve osservarsi che il modello procedimentale tipico in materia di sorveglianza, delineato dall'art. 666 cod. proc. pen., al quale rinvia l'art. 678, comma 1 del medesimo codice, si caratterizza per il ricorso alle forme dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del disposto del comma 2 dell'art. 666 cod. proc. pen., la decisione di inammissibilità dell'istanza, con decreto motivato, è adottata de plano, sentito il pubblico ministero, quando "la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge" ovvero quando essa "costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi".

Configurandosi, dunque, l'inammissibilità disposta de plano in termini di eccezione alla regola generale del contraddittorio, la giurisprudenza di questa Corte ha ricostruito in termini tassativi e comunque rigorosi le condizioni che consentono l'adozione del relativo decreto. In questa prospettiva, si è affermato che la richiesta deve essere identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero che la valutazione di manifesta infondatezza non debba implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, dep. 13/07/2018, Focoso, Rv. 273714;

Sez. 1, n. 53017 del 2/12/2014, Borachuk, Rv. 261662; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017). Il potere di rilevare senza contraddittorio l'inammissibilità per difetto delle condizioni di legge, attribuito al Presidente del Tribunale di sorveglianza dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen., è limitato invece ai casi in cui appaiono insussistenti ictu ocu/i i presupposti normativi per la concessione del beneficio (Sez. 1, n. 31999 del 6/7/2006, Valfrè, Rv. 234889), sicché deve essere riservata al Collegio, col rito camerale, la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza.

3. Ciò chiarito, il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino si pone in netto contrasto con il principio già affermato da queta Corte, cui occorre dare continuità, per cui sussiste l'interesse del condannato, scarcerato nelle more del procedimento di cassazione, alla definizione del ricorso avverso un provvedimento di diniego della liberazione anticipata, data la fungibilità dell'eventuale periodo di riduzione della pena. (Sez. 1, n. 20176 del 02/04/2009, Reho, Rv. 244011 - 01). Oltre a tale, dirimente, osservazione, va aggiunto che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che lo stesso si trova attualmente in detenzione domiciliare di talchè certamente permane il suo interesse alla valutazione dell'istanza di liberazione anticipata.

4. Sulla scorta delle illustrate considerazioni il decreto presidenziale impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna