Italian Court dismisses appeal against detention letter retention citing concrete evidence of suspicious content.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the arguments raised by the appellant. The appellant argued that the lower court failed to consider the family relationship between him and the recipient and that the letter's content was illogical. The court rejected these claims, noting that the letter contained cryptic and irrational passages unrelated to reality, which provided concrete grounds for suspecting its true intent beyond simple reading.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 ter ord. pen.; Art. 41-bis ord. pen.: The retention of a detainee's correspondence is justified by concrete elements reasonably raising doubt about the actual content, without requiring proof of explicit incitement or organized crime participation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICCIO MARIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 28/06/1981 avverso l'ordinanza del 04/10/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del PG, Flavia Alemi, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 ottobre 2024, il Tribunale di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da Mario Riccio, ristretto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha disposto il trattenimento della corrispondenza intercorsa tra il Riccio e Vastarelli Gennaro.
2. Mario Riccio, per mezzo dei difensore di fiducia, avv. Domenico Dello Iacono, ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 18 ter ord. pen. , per il trattenimento della missiva indirizzata dal Riccio al Vastarelli: il provvedimento impugnato contiene una motivazione meramente apparente poiché fa riferimento ha presupposti astrattamente ricompresi nella fattispecie normativa senza tuttavia dar conto della loro ricorrenza nel caso concreto; non si tiene conto dello stretto rapporto di parentela che lega il Riccio al destinatario della missiva né si è tenuto conto delle doglianze difensive, volte a esplicitare il senso del contenuto della missiva stessa.
3. Il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Flavia Alemi, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
2. Va premesso che, per costante orientamento di questa Corte, ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al particolare trattamento di cui all'art. 41 bis ord.pen. (la cui connotazione di pericolosità è correlata alla applicazione o proroga del regime differenziato) e/o del trattenimento di una missiva ai sensi dell'art. 18 ter ord.pen. non è necessario dimostrare che la missiva riguardi la istigazione a commettere reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e temere che il detenuto abbia voluto trasmettere un messaggio che abbia a che fare con le 'esigenze' di prevenzione indicate dall'art. 18 ter (v.
Sez. I n. 9689 del 12.2.2014, Rv. 259472). Ed ancora, è stato affermato che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 51187 del 17/05/2018 Cc., dep. 09/11/2018, Rv. 274479 - 01) 3. Nel caso in esame si è ritenuto - in sede di merito - che alcuni passaggi della missiva fossero criptici, in quanto irrazionali e completamente disancorati dalla realtà (con particolare riferimento alla evidenziata possibilità per il Riccio di uscire a breve dal carcere per realizzare un progetto, o allorquando il medesimo Riccio consiglia al Vastarelli di recarsi, un preciso giorno, in una città europea); si tratta di un ragionamento non illogico il che esclude la sindacabilità della decisione da parte di questa Corte di legittimità.
Di contro, il motivo di ricorso dimostra la sua manifesta infondatezza, limitandosi a contestare genericamente le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, seppure scevre da vizi logici e giuridici, fornendo un'alternativa interpretazione della missiva e facendo leva sull'omessa considerazione dello stretto legame di parentela che lega Riccio a Vastarelli, invero insussistente, atteso che Vastarelli era il primo marito di una cugina del Riccio, come evidenziato in seno al provvedimento impugnato.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2025