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Sentenza — n. 20170/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to failure to meet compensation deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20170/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Daniela Rosa Capogna's appeal against the Milan Tribunal's order to revoke her suspended sentence. The defendant argued that her defense lawyer's poor health prevented timely notification of the compensation obligation, and she had eventually paid the sum. The court ruled that the revocation was legally correct because the payment was made late and did not include accrued interest, which is required for full compliance.

Regesto Legislator

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Art. 168 cod. pen.; In cases of conditional sentence suspension tied to compensation, failure to pay within the statutory term mandates revocation, regardless of subsequent civil proceedings or delays in notification.

Parole chiave

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conditional sentence revocation compensation obligation suspended sentence payment deadline accrued interest defense lawyer incapacity civil debt compliance condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 168 cod. pen.
Osserva il Collegio che la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Daniela Rosa Capogna veniva disposta, ai sensi dell'art. 168 cod.
art. 168 cod. pen
Osserva il Collegio che la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Daniela Rosa Capogna veniva disposta, ai sensi dell'art. 168 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi
Queste conclusioni, a ben vedere, si impongono alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata, affermata da Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv.
Sez. 5, n. 40041 del 18/06/2019, Peron
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto dalzt\ Capogna Daniela Rosa, nata a Milano il 02/08/1969 avverso l'ordinanza emessa il 25/10/2024 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 ottobre 2024 il Tribunale di Milano, quale Giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Daniela Concetta Capogna, per non avere la condannata adempiuto all'obbligo risarcitorio al quale il beneficio era subordinato, costituito dal pagamento di 500,00 euro in favore della parte civile, Pierluigi Capogna, che avrebbero dovuto essere corrisposti entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza presupposta. In particolare, la sospensione condizionale della pena era stata concessa a Daniela Concetta Capogna con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano 1'11 ottobre 2022, divenuta irrevocabile il 3 dicembre 2023, con cui l'imputata era stata condannata alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, per il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., commesso a Bollate il 25 ottobre 2016.

2. Avverso questa sentenza Daniela Rosa Capogna, a mezzo dell'avv. Eolo Alessandro Magni, proponeva ricorso per cassazione, articolando due, correlate censure difensive. Con tali doglianze si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per avere il Tribunale di Milano disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa alla condannata senza tenere conto delle ragioni che avevano determinato l'impossibilità di adempiere all'obbligo risarcitorio nei confronti della parte civile, derivanti dalle precarie condizioni di salute del suo difensore di fiducia del processo di cognizione, Tommaso Songini, rappresentate all'udienza camerale del 25 ottobre 2024, che non gli avevano consentito di comunicare alla sua assistita - l'odierna ricorrente - il dovere controverso.

Si deduceva, in ogni caso, che, la ricorrente, venuta a conoscenza dell'obbligo risarcitorio impostole dal Tribunale di Milano, aveva provveduto a corrispondere la somma di 500,00 euro a Pierluigi Capogna, mediante vaglia postale eseguito il 23 ottobre 2024. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Daniela Rosa Capogna è infondato.2. Osserva il Collegio che la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Daniela Rosa Capogna veniva disposta, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., in conseguenza del fatto che la ricorrente non aveva adempiuto all'obbligo risarcitorio al quale era stato sottoposto il beneficio sospensivo, costituito dal pagamento della somma di 500,00 euro in favore della parte civile, Pierluigi Capogna, che avrebbe dovuto essere corrisposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza presupposta.

Tale condizione era stata imposta a Daniela Rosa Capogna con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano 1'11 ottobre 2022, divenuta irrevocabile il 3 dicembre 2023, con la quale l'imputata era stata condannata alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, per il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., commesso a Bollate il 25 ottobre 2016. Secondo la difesa della ricorrente, la revoca della sospensione condizionale della pena era stata disposta dal Tribunale di Milano senza tenere conto delle ragioni che avevano determinato l'impossibilità della condannata di adempiere all'obbligo risarcitorio nei confronti della parte civile, Pierluigi Capogna, conseguente alle precarie condizione di salute del suo difensore di fiducia del processo di cognizione, Tommaso Songini, rappresentate all'udienza camerale del 25 ottobre 2024, che non gli avevano consentito di comunicare tempestivamente alla sua assistita il dovere controverso.

Deve, tuttavia, rilevarsi che le precarie condizioni di salute del difensore di fiducia che assisteva la ricorrente nel processo di cognizione non appaiono rilevanti nel caso in esame, essendo state comunicate in epoca notevolmente successiva al passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Milano I'll ottobre 2022, che avveniva il 3 dicembre 2023. Né, tantomeno, le dedotte condizione di salute attestavano l'esistenza di una situazione di impedimento assoluto dell'avv. Tommaso Mongini, perdurante fino alla data del 25 ottobre 2024, nella quale si celebrava l'udienza in camera di consiglio nella quale il Tribunale di Milano, in executivis, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa alla condannata.

Queste conclusioni, a ben vedere, si impongono alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata, affermata da Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 - 01, secondo cui: «In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere».Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 40041 del 18/06/2019, Peron, Rv. 277604 - 01, secondo cui:

«Il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno (nella specie, al pagamento della provvisionale stabilita) ha l'obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancor di più, quando vi sia un accenno di prova dell'incapacità di questo di sopportare l'onere del pagamento risarcitorio». Deve, infine, rilevarsi che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa della ricorrente, non assume un rilievo decisivo la circostanza dell'avvenuta corresponsione di 500,00 euro in favore della parte civile, Pierluigi Capogna, effettuata dalla condannato mediante vaglia postale del 23 ottobre 2024, atteso che tale versamento, oltre che tardivo, risulta incompleto, non comprendendo gli interessi maturati alla data del saldo della somma, espressamente menzionati nella sentenza irrevocabile presupposta.

3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposta da Daniela Rosa Capogna, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorren