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Sentenza — n. 20169/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding alternative detention measures for a recidivist who evaded execution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20169/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Kumar Balwinder's appeal inadmissible, upholding the lower court's denial of alternative detention measures. The defendant argued that the Public Prosecutor failed to suspend the execution order under specific procedural articles, claiming a legal violation. The court rejected this, ruling that the power to suspend execution for relevant offenses is exclusively reserved to the probation tribunal, not the prosecutor, and noting the defendant had already evaded service.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis, comma 1-ter Ord. pen.; Art. 656, comma 5 cod. proc. pen.: The power to suspend execution of a title for relevant offenses is exclusively reserved to the probation tribunal; the prosecutor's office lacks the authority to order such suspension.

Parole chiave

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alternative detention measures relevant offenses execution suspension probation tribunal prosecutor authority inadmissible appeal recidivism inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis, comma 1-ter Ord. pen.
imm.), costituente un reato ostativo rilevante ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n.
Art. 656, comma 5 cod. proc. pen.
pen., per non avere il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano sospeso l'ordine di esecuzione relativo alla sentenza di condanna presupposta, pur essendo il titolo esecutivo attivato compreso nei limiti edittali previsti dall'art. 656, comma 5, cod.
Art. 12, commi 3, lett. a), 3-ter, lett. b), T.U. imm.
Le misure alternative alla detenzione venivano denegate dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari sull'assunto che il condannato si era sottratto volontariamente all'esecuzione della pena detentiva che gli era stata irrogata nel giudizio di cognizione, che riguardava il delitto di cui all'art. 12, commi 3, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32725 del 05/11/2020, Malagrinò, Rv. 279931 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Kumar Balwinder, nato il 05/08/1980 avverso l'ordinanza emessa il 26/09/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 26 settembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Cagliari dichiarava inammissibile l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, richiesti congiuntamente da Balwinder Kumar, in relazione alla pena di un anno, otto mesi e venti giorni di reclusione, che gli era stata irrogata con sentenza del Tribunale di Oristano del 22 luglio 2020, divenuta irrevocabile il 16 novembre 2023. Le misure alternative alla detenzione venivano denegate dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari sull'assunto che il condannato si era sottratto volontariamente all'esecuzione della pena detentiva che gli era stata irrogata nel giudizio di cognizione, che riguardava il delitto di cui all'art. 12, commi 3, lett. a), 3-ter, lett. b), d.lgs. 26 giugno 1998, n. 286 (T.U. imm.), costituente un reato ostativo rilevante ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

2. Avverso questa ordinanza Balwinder Kumar, a mezzo dell'avv. Antonio Ammendola, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 71-ter Ord. pen., per non avere il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano sospeso l'ordine di esecuzione relativo alla sentenza di condanna presupposta, pur essendo il titolo esecutivo attivato compreso nei limiti edittali previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Balwinder Kumar è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che i benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, richiesti congiuntamente da Balwinder Kumar, venivano denegati dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari sull'assunto che il condannato si era sottratto volontariamente sottratto all'esecuzione della pena detentiva che gli era stata irrogata, quantificata in un anno, otto mesi e venti giorni di reclusione, riguardante il reato di cui all'art. 12, commi 3, lett. a), 3-ter, lett. b), T.U. innm.Deve, in proposito, evidenziarsi che la verifica sulla sussistenza delle condizioni richieste per la concessione di una misura alternativa alla detenzione in favore di un soggetto condannato per reati ostativi, rilevanti ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen., è compito riservato in via esclusiva al tribunale di sorveglianza, che deve verificare se il condannato ha rescisso ogni collegamento con l'ambiente criminale dal quale proviene.

In presenza di queste specifiche condizioni, che dovranno essere oggetto di una verifica in concreto, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione del titolo esecutivo attivato dal pubblico ministero. In queste ipotesi, dunque, il pubblico ministero e il giudice dell'esecuzione svolgono un'attività di mera constatazione della presenza di reati ostativi, rilevanti ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen., senza potere disporre la sospensione del titolo esecutivo attivato, che è compito riservato in via esclusiva al tribunale di sorveglianza.

Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 32725 del 05/11/2020, Malagrinò, Rv. 279931 - 01, secondo cui: «In tema di esecuzione di pene detentive, è illegittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione — cui spetta il mero controllo di legalità del titolo esecutivo — che, in relazione ad una condanna per un reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen., disponga la sospensione dell'esecuzione sul presupposto che il condannato abbia reciso ogni collegamento con la criminalità organizzata, trattandosi di materia riservata alla cognizione del tribunale di sorveglianza nella fase avviata con la richiesta del detenuto di accedere ad una misura alternativa alla detenzione».

Deve, pertanto, essere respinta la tesi difensiva, secondo cui il combinato disposto di cui agli artt. 656, comma 5, cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen. comporta che, in tutti i casi in cui è possibile concedere al condannato una misura alternativa alla detenzione, sussiste l'obbligo per il pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della sentenza di condanna. L'assunto ermeneutico sostenuto dalla difesa del ricorrente, infatti, postula l'attivazione di un potere di sospensione della pena detentiva, di cui, in presenza di reati ostativi ex art. 4- bis, comma 1-ter, Ord. pen., il pubblico ministero non dispone, essendo lo stesso di competenza esclusiva del tribunale di sorveglianza.

A tali considerazioni deve aggiungersi che, nel caso di specie, l'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano non veniva eseguito, in quanto Balwinder Kumar si era reso irreperibile, come attestato dal verbale di vane ricerche del 23 novembre 2023. Ne consegue che, non essendo il condannato, al momento dell'emissione del titolo esecutivo, reperibile, non poteva richiederne la sospensione, che avrebbe potuto essere disposta esclusivamente dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari, riguardando un reato ostativo rilevante ex art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen., dopo la sua attivazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano.

3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere inammissibile il ricorso proposto da Balwinder Kunnar, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil