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Sentenza — n. 20163/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court decision on prescription suspension for 'Orlando Law' crimes committed between 2017 and 2019.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20163/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a Bari Court of Appeal decision that declared the prescription statute of limitations extinguished for a 2019 knife offense. The court held that the 'Orlando Law' suspended the prescription period during the appellate trial, preventing its expiration. Consequently, the Cassation Court annulled the lower judgment and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 4 cod. pen.; Art. 159 cod. pen.; Art. 161-bis cod. pen.; Art. 11 lett. b) legge n. 103/2017; Art. 1 comma 11 lett. b) legge n. 103/2017: For crimes committed between August 3, 2017, and December 31, 2019, the prescription period is suspended during appellate proceedings under the 'Orlando Law' reform, preventing the statute of limitations from expiring.

Parole chiave

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Orlando Law prescription suspension appellate trial statute of limitations criminal procedure restituzione del termine ritardo ingiustificato dell'azione penale durata eccessiva del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 4 cod. pen.
«riforma Orlando»), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all'art. 2, comma quarto, cod.
Art. 157 cod. pen.
Art. 159 cod. pen.
assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod.
Art. 161 cod. pen.
Art. 1 comma 11 lett. b) legge n. 103/2017
assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod.
Art. 544 cod. proc. pen.
a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo .e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi;
art. 161-bis cod. pen
e l'art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n.
art. 544 cod. proc. pen
a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 566 del 13/12/2024, Gerace
(Sez. 4, Sentenza n. 566 del 13/12/2024, Gerace, n.m.;
Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio
Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv.
Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso
286811 - 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv.
Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella
286653 - 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv.
Sez. 1, n. 262.9 del 29/09/2023, Falco
Sez. Unite, informazione provvisoria n. 19 del 2024, Polichetti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: GERMANO GIOVANNI nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 16/08/1981 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, PERLA LORI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronunzia di primo grado del Tribunale di Foggia, ha dichiarato non doversi procedere nei 'confronti di Giovanni Germano per essere il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 ascrittogli (per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello ad apertura manuale della lunghezza di cm. 17 totale, con lama di cm. 7,5, commesso in Peschici il 28/02/2019), estinto per intervenuta prescrizione.

2. Ricorre il Procuratore generale della Corte d'appello di Bari che, con un unico motivo, denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 2 comma 4, 157, 159 e 161 cod. pen., per avere la Corte barese dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione, in violazione della disciplina della cd. Legge Orlando che, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, prevede la sospensione della prescrizione nel corso del giudizio d'appello (considerato dal deposito della motivazione impugnata alla decisione di secondo grado) fino ad un massimo di anni uno e mesi sei.

3. Il Procuratore Generale, Perla Lori, intervenuto con requisitoria scritta, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte è nel senso che, in tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. «riforma Orlando»), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all'art. 2, comma quarto, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo previsto dall'art. 11, lett. b), legge cit. e l'art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134. (Sez. 4, Sentenza n. 566 del 13/12/2024, Gerace, n.m.;

Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 - 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 - 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 - 01; Sez. 1, n. 262.9 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01). Tale interpretazione è stata avallata dalle Sezioni Unite della Corte (v. informazione provvisoria n. 19 del 2024, proc. n. 22932 del 2024, Polichetti), la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 2 )/( al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017.

Per i reati commessi a partire dal primo gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021». Per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione:

a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo .e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi;

b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

3. Ebbene, ciò posto, il fatto oggetto di contestazione, di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, è stato commesso il 28/02/2019. Dalla sentenza di condanna di primo grado, emessa il 22/09/2022, si è avuta la sospensione del termine di prescrizione nei limiti di un anno e sei mesi, decorrente dal termine ex art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della pronuncia, pari a 90 giorni, • di talchè alla data della sentenza di appello (16/05/2024), esso non si era ancora consumato.

4. La sentenza va quindi annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte