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Sentenza — n. 20057/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic; specific administrative records require more than mere allegations for challenge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20057/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic, rejecting the prisoner's claim that the lower court ignored his evidence. The prisoner argued the trial court relied solely on administrative documents while disregarding his own testimony and external reports regarding detention conditions. The court ruled that specific administrative records cannot be contradicted by general allegations, establishing that a presumption of truth applies only when the administration provides no knowledge of the detention period.

Regesto Legislator

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Art. 35 ter ord.pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic allegations to contradict specific administrative records, whereas a presumption of the detainee's truthfulness applies only when the administration has introduced no elements regarding the detention period.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility administrative records verification detention conditions evidence presumption of truthfulness cassation procedural requirements diritti del detenuto condizioni della detenzione preventiva indennità per detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 35 ter ord.pen.
Con ordinanza emessa in data 10 ottobre 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha accolto solo in parte il reclamo introdotto da Brundo Benito avverso la decisione del MdS di Sassari in tema di tutela risarcitoria ex art. 35 ter ord.pen. .
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Brundo Benito nato a NOTO il 23/01/1981 avverso l'ordinanza del 10/10/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Sassari vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Ferdinando Lignola che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 10 ottobre 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha accolto solo in parte il reclamo introdotto da Brundo Benito avverso la decisione del MdS di Sassari in tema di tutela risarcitoria ex art. 35 ter ord.pen. . In particolare la decisione, nella parte reiettiva, si sofferma sul periodo vissuto in Caltanissetta e specifica che il reclamo non investe i criteri di computo dello spazio vitale minimo ma altri aspetti della detenzione, su cui il Tribunale evidenzia la assenza di particolari criticità, in riferimento ai contenuti della relazione fornita dalla Amministrazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Brundo Benito. Il ricorso è affidato ad unica censura espressa in termini di violazione di legge. La difesa del ricorrente evidenzia che il Tribunale ha ritenuto conforme agli standard fissati dalla Corte Edu la offerta trattamentale della casa di reclusione di Caltanissetta, sulla base dei soli elementi forniti dalla amministrazione, ignorando le produzioni documentali della difesa (decisioni assunte in altre procedure e articoli di giornale) e le affermazioni rese dal detenuto, circa le condizioni materiali vissute nel periodo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto generico. Ed invero le decisioni di merito sono basate sui contenuti di atti provenienti dalla Amministrazione penitenziaria – dotati di specificità e relativi al periodo detentivo in valutazione - la cui veridicità non può essere contrastata con allegazioni del tutto generiche o con semplici affermazioni contrarie del ricorrente. Diverso è il caso in cui l’Amministrazione non abbia introdotto alcun elemento di conoscenza relativo al periodo in valutazione, posto che in simile evenienza può farsi ricorso alla presunzione di veridicità di quanto affermato dal soggetto detenuto.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme