Cassation court annuls inadmissibility order for probation request due to recognized collaborative sentencing circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Tribunal of Surveillance's order declaring the probation request inadmissible. The applicant argued that a prior judgment explicitly recognized a collaborative sentencing circumstance, making the initial refusal procedurally flawed. The court agreed, ruling that the request required a full hearing rather than immediate dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 3 d.lgs. n.286 del 1998; Art. 4 bis ord. pen.: When a prior judgment recognizes a collaborative sentencing circumstance, a request for probation cannot be declared inadmissible de plano and must be examined in a contested hearing.
Parole chiave
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tic Adrian Ionel nato a in ROMANIA il 19/03/1984; avverso l'ordinanza del 02/09/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Trieste vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento emesso de plano, in data 2 settembre 2024 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Tic Adrian Ionel . In motivazione si evidenzia che il titolo esecutivo comprende il reato di cui all’art. 12 comma 3 d.lgs. n.286 del 1998 (da ritenersi ostativo) e la parte non ha adempiuto agli oneri di allegazione, in assenza di collaborazione con la giustizia, richiesti dall’art. 4 bis ord. pen. .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - Tic Adrian Ionel, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente evidenzia che nella sentenza emessa in cognizione vi è esplicito riferimento alla collaborazione prestata, con riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 12 comma 3 quinquies d.lgd. n.286 del 1998 . Dunque non poteva emettersi il decreto di inammissibilità de plano ma andava fissata l’udienza di trattazione della domanda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti risulta l’avvenuta concessione della circostanza attenuante «collaborativa» di cui all’art. 12 comma 3 quinquies d.lgs. n.286 del 1998. Dunque la domanda non incontrava alcuna ragione di inammissibilità ed andava vagliata in contraddittorio. Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio come da dispositivo. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Trieste Così è