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Sentenza — n. 20054/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls probation service assignment denial due to erroneous de plano inadmissibility ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20054/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower tribunal's order declaring the probation service assignment request inadmissible de plano. The applicant argued that the prior judgment explicitly recognized a mitigating circumstance of collaboration, making the initial denial legally erroneous. Consequently, the court ruled that the request must be re-evaluated in a full hearing rather than dismissed outright.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 3 d.lgs. n.286/1998; Art. 4 bis ord. pen.: When a prior judgment explicitly recognizes a mitigating circumstance of collaboration, a subsequent request for probation service assignment cannot be declared inadmissible de plano and must be examined in a full hearing.

Parole chiave

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probation service assignment collaboration with justice de plano inadmissibility mitigating circumstance Cassation annulment Tribunale di Sorveglianza D.Lgs 286/1998 partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 12 comma 3 d.lgs. n.286/1998
In motivazione si evidenzia che il titolo esecutivo comprende il reato di cui all’art. 12 comma 3 d.lgs.
Art. 12 comma 3 quinquies d.lgs. n.286/1998
In motivazione si evidenzia che il titolo esecutivo comprende il reato di cui all’art. 12 comma 3 d.lgs.
Art. 4 bis ord. pen.
n.286 del 1998 (da ritenersi ostativo) e la parte non ha adempiuto agli oneri di allegazione, in assenza di collaborazione con la giustizia, richiesti dall’art. 4 bis ord. pen. .
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tamas Petrica Marius nato a in ROMANIA il 15/06/1977; avverso l'ordinanza del 02/09/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Trieste; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento emesso de plano, in data 2 settembre 2024 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Tamas Petrica Marius . In motivazione si evidenzia che il titolo esecutivo comprende il reato di cui all’art. 12 comma 3 d.lgs. n.286 del 1998 (da ritenersi ostativo) e la parte non ha adempiuto agli oneri di allegazione, in assenza di collaborazione con la giustizia, richiesti dall’art. 4 bis ord. pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge -Tamas Petrica Marius , deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente evidenzia che nella sentenza emessa in cognizione vi è esplicito riferimento alla collaborazione prestata, con riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 12 comma 3 quinquies d.lgd. n.286 del 1998 . Dunque non poteva emettersi il decreto di inammissibilità de plano ma andava fissata l’udienza di trattazione della domanda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. Dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti risulta l’avvenuta concessione della circostanza attenuante «collaborativa» di cui all’art. 12 comma 3 quinquies d.lgs. n.286 del 1998. Dunque la domanda non incontrava alcuna ragione di inammissibilità ed andava vagliata in contraddittorio. Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio come da dispositivo. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Trieste Così è