Cassation appeal dismissed for filing late; defense domicile notification valid but missed 10-day deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on December 11, 2024, exceeding the ten-day deadline. Although the defense's domicile was validly notified to the appointed counsel, the court found the filing occurred after the statutory period expired. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 311 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the ten-day period, even if notification to the appointed counsel was timely, unless specific circumstances exclude fault.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Roggero Mario nato a LA MORRA il 05/05/1954 avverso l'ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. LIBERTA' di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati Visti gli atti el’ordinanza impugnata ; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con provvedimento del 13 novembre 2024, il Tribunale di Torino, pronunciando ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. ha applicato a Mario Roggero la misura cautelare del divieto di espatrio in relazione al procedimento nel quale ha riportato, in primo grado (giusta sentenza della Corte di assise di Asti del 4 dicembre 2023), la condanna a diciassette anni di reclusione per due delitti di omicidio e un tentato omicidio; l’ordinanza impugnata è stata notificata al difensore, avv.
Stefano Mordini, in proprio e in qualità di domiciliatario di Mario Roggero, in data 27 novembre 2024; l’elezione di domicilio risulta sin dalla sentenza di primo grado; il ricorso per cassazione è stato interposto in data 11 dicembre 2024, ossia oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 311 cod. proc. pen.; ai fini della decorrenza del predetto termine è valida ed efficace la notificazione eseguita presso il difensore domiciliatario nominato nel corso del procedimento di cognizione al quale afferisce il subprocedimento cautelare; ritenuto che, pertanto, deve esseredichiarata la inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremilaeuro in favore della Cassa delle ammende ;
P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il21/03/2025 Il Con