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Sentenza — n. 19814/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal regarding over-the-counter medication access in special detention regime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19814/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to deny over-the-counter medication access was legally sound. The prisoner argued for equal treatment with ordinary detainees, but the court found the denial based on established circulars requiring medical authorization for all drugs and parapharmaceuticals. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: In proceedings for surveillance, a declaration of inadmissibility de plano is permitted only when the request lacks statutory requirements without needing cognitive assessment; here, the circular establishing medical authorization rules for all medications renders the prisoner's claim unfounded, justifying the dismissal without contradictorial evaluation.

Parole chiave

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prisoner rights special detention regime medication access over-the-counter drugs procedural inadmissibility medical authorization equal treatment restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Va preliminarmente precisato e ribadito che «in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Circolare DAP del 2 ottobre 2017
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso
pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Attanasio Alessio nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 28/03/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di Novara udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Alessio Attanasio, detenuto in regime di cui all’art. 41bis, ord. pen., avverso il divieto di detenere in cella pomate per dolori muscolari e integratori acquistati senza ricetta medica.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Alessio Attanasio, per mezzo del proprio difensore, Avv. Maria Teresa A. Pintus, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per essere il divieto riportato nel provvedimento impugnato riferito esclusivamente ai medicinali, non anche a pomate per dolori muscolari e integratori che sono prodotti da banco. Ulteriore vizio deriverebbe dall’adozione del provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità de plano e senza contraddittorio. Infine, il ricorrente ha eccepito la disparità di trattamento con i detenuti in regime ordinario, in assenza di qualsiasi giustificazione per ragioni di sicurezza.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico.

2. Va preliminarmente precisato e ribadito che «in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01). Nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza, lungi dall’avere compiuto una qualsiasi disamina approfondita del merito della questione sollevata con il reclamo proposto da Alessio Attanasio, ha ritenuto, sulla sola base del contenuto della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, totalmente destituito di ogni fondamento quanto sostenuto dal detenuto.

Nessuna violazione del contraddittorio, quindi, può essere lamentata dal ricorrente, diversamente da quanto sarebbe potuto accadere laddove la declaratoria di inammissibilità si fosse accompagnata ad una puntuale (e, a quel punto, unilaterale) valutazione del reclamo giurisdizionale.

3. Nel merito del provvedimento, è ineccepibile il diniego opposto alla pretesa di Attanasio di detenere in cella pomate per dolori muscolari e integratori suscettibili di essere acquistati senza ricetta medica. La Circolare citata, sul punto, stabilisce regole esenti da qualsiasi censura di illogicità o irragionevolezza laddove stabilisce che l’acquisto di farmaci e similari è consentito, ai detenuti in regime speciale, solo previa prescrizione medica e a condizione che nella farmacia dell’istituto non siano disponibili detti farmaci o sostituti con il medesimo principio attivo.

Per i prodotti parafarmaceutici (categoria nella quale rientrano i presidi quali gli integratori) e da banco è, parimenti, richiesta l’indicazione sanitaria che ne attesti la necessità e un nulla osta sulla non pericolosità del prodotto, anche in caso di uso improprio. Inoltre, il possesso in cella di medicinali è vietato. La distribuzione e l’assunzione deve avvenire in presenza di personale della polizia penitenziaria a cura del servizio infermieristico. Si tratta di prescrizioni la cui ragionevolezza è autoevidente e dal contenuto insuscettibile di interpretazioni equivoche.

A fronte del lineare percorso motivazionale del provvedimento impugnato, il ricorrente si limita a censurare la natura discriminatoria del divieto, senza precisare, in alcun modo, la fonte di tale asserzione e, nel caso specifico, l’entità della lesione che gli deriva dal divieto di detenere in cella farmaci e simili senza che vi sia stata, preventivamente, una prescrizione medica o l’indicazione di un sanitario.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm