Italian court dismisses appeal against mandatory probation revocation due to new crime within five years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Giuseppe Mesina against the revocation of his conditional sentence. The applicant argued that the revocation was illegal because the grounds for it were already known to the trial judge, yet the execution judge proceeded with the revocation. The court ruled that under Italian law, the execution judge must act independently when a new crime occurs within the statutory period, regardless of prior knowledge of the grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma 1, cod. pen.; The execution judge must independently decide on the mandatory revocation of conditional sentence upon new crime, irrespective of whether the grounds were known to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mesina Giuseppe nato a NUORO il 29/01/1986 avverso l'ordinanza del 20/12/2024 del GIP TRIBUNALE di Nuoro udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG, Francesca Romana Pirrelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2024il Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Giuseppe Mesinacon sentenz a di condanna emess a nei suoi confronti dal Tribunale di Nuoro il 18 maggio 2017, irrevocabile il 13 marzo 2018. L’istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la commissione di ulteriore delitto percui è stata inflitta una pena detentiva ( sentenza del Tribunale di Nuoroemessa il 11 novembre 2021 , per reato di cui all’ar t . 73 d.p.r. d.p.r. 9 ot tobre 1990, n. 309, commesso il 18 febbraio 2021, per cui è stata inflitta la pena di 3 anni di reclusione e 8.000 euro di multa).
2. Avverso il predettoprovvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, conunico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizionedella sentenza asseritamente revocante; il mancato esercizio del potere di revoca da parte del giudice della cognizione ne impedisce l’esercizio da parte del giudice dell’esecuzione.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Francesca Romana Pirrelli, ha conclusoper il rigetto del ricorso . Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La giurisprudenza di legittimità si è espressa più volte nel senso che, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa direvoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 11612 del25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682 – 01;
Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Kamel, Rv. 279053 -01; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156 -01);l'illegittimo riconoscimento del beneficio, concesso in presenza di cause ostative, pur conoscibili o conosciute dal giudice, non osta, pertanto,alla sua revoca in sede esecutiva allorché sopravvenga nuova sentenza di condanna a pena detentiva ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. (Sez. 1, n. 48694 del12/06/2019, De Bello, Rv. 277337 -01). L’orientamento è stato riproposto anche direcente da questa Sezione nelle sentenze Sez.1, n. 6991 del 30/01/2025, Saccomanno, n.m., e Sez. 1, n. 43840 del 15/10/2024, Lirangi, n.m.
Nel casoin esame, in cui oggetto del giudizio è una revoca ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. per commissione del reato nel quinquennio dalla irrevocabilità;il giudice dell'esecuzione era tenuto, pertanto, a provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti inpossesso del giudice della cognizione. Il ricorso è, pertanto, infondato.
2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso