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Sentenza — n. 19420/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding partial application of sixth-reduction rule to prior judgments in continued offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19420/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sixth-reduction benefit applies only to offenses where the defendant did not file an objection. The defendant argued the reduction should cover the entire unified sentence including prior judgments, but the prosecution contended the benefit requires total acquiescence to the original conviction. The court held that the statutory text limits the reduction to offenses judged without objection, preventing its extension to separately adjudicated crimes within a continued offense.

Regesto Legislator

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Art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen.; The sixth-reduction benefit in execution applies exclusively to offenses for which the convicted person did not file an objection, without any extensive effect in execution to offenses already covered by an irrevocable judgment.

Parole chiave

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sixth reduction benefit continued offense execution reduction objection requirement acquiescence principle Cassation inadmissibility unified penalty riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Giuseppe Giulitto, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., in relazione all’art. 442 comma 2-bis cod.
Art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice dell’esecuzione ha disatteso l’opposizione formulata – ai sensi dell’art. 667 comma 4 cod.
art. 667 comma 4 cod. proc. pen
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice dell’esecuzione ha disatteso l’opposizione formulata – ai sensi dell’art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
art. 442-bis comma 2 cod. proc. pen
La conclusione alla quale si è giunti – ed alla quale, si ripete, questo Collegio aderisce convintamente – è stata nel senso che la riduzione ex art. 442-bis comma 2 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, notizia di decisione n. 4 del 14/05/2025
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUCUMAZZO NATALE nato a BARI il 04/05/1979 avverso l'ordinanza del 25/11/2024 del GUP del TRIBUNALE di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/01/2023, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari ha inflitto a Natale Cucumazzo la pena complessiva di anni venti di reclusione, risultante dalla unificazione, sotto il vincolo della continuazione, dei reati oggetto di tale processo e di quelli già giudicati mediante cinque sentenze passate in giudicato; tale pronuncia non è stata appellata né dall’imputato, né dal difensore e, pertanto, è passata in giudicato il 17/10/2023. 1.1. Con ordinanza datata 11/04/2024, il medesimo Giudice – in sede esecutiva – ha ridotto nella misura di un sesto la pena inflitta, limitatamente al reato giudicato mediante la sopra detta sentenza e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva a carico del condannato in anni diciannove, mesi uno e giorni venti di reclusione. 1.2.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice dell’esecuzione ha disatteso l’opposizione formulata – ai sensi dell’art. 667 comma 4 cod. proc. pen. - avverso tale ordinanza, nella parte in cui aveva applicato la suddetta riduzione in maniera solo parziale, ponendo a fondamento della decisione reiettiva la non applicabilità della riduzione di un sesto alle pene derivanti da pregressi giudicati, difettando in tal caso il fondamentale requisito del richiamato istituto, costituito dalla presenza di una sentenza di condanna non oggetto di impugnazione.

2. Ricorre per cassazione Natale Cucumazzo, a mezzo dell’avv. Giuseppe Giulitto, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen. La decisione viola la concezione unitaria del reato continuato, dal momento che la riduzione nella misura di un sesto è stata operata – in via esclusiva – con riguardo alla pena irrogata in relazione al reato di cui al capo 2), nell’ambito del procedimento che ha stabilito la pena base; tale decisione, però, non ha tenuto conto degli aumenti di pena che erano stati operati a titolo di continuazione esterna. La riduzione ex art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen., invece, deve essere computata sulla complessiva pena finale inflitta.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. L’invocato istituto ha una ratio deflattiva, che collega l’applicazione del beneficio, in executivis, al dato della totale acquiescenza del condannato alla condanna inflitta e, quindi, al connesso risparmio di tempo ed energie processuali, elementi dai quali ha origine l’ulteriore trattamento premiale, in relazione alla pena originaria. Tale principio non può trovare deroga, in presenza di una unificazione quoad poenam derivante dal riconoscimento della continuazione, posto che il beneficio verrebbe accordato, in tal caso, in assenza di qualsiasi tipo di risparmio processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

2. Come già sintetizzato in parte narrativa, Natale Cucumazzo è stato condannato alla pena di venti anni di reclusione e non ha proposto appello; in executivis, quindi, ha domandato la riduzione di un sesto di tale pena, ai sensi dell’art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen. In accoglimento di tale istanza, la riduzione gli è stata accordata, ma con esclusivo riferimento alla pena base, stabilita in relazione al reato per il quale si procedeva nel processo culminato con l’emissione della suddetta condanna; non è stata invece applicata - l’invocata riduzione ulteriore - relativamente agli incrementi sanzionatori operati in sentenza, a titolo di continuazione esterna.

La doglianza difensiva, dunque, si focalizza esclusivamente su tale limitazione del campo di applicazione dell’istituto della riduzione in ragione di un sesto. 2.1. Questo Collegio ritiene inammissibile la dedotta questione, in quanto confliggente con i principi di diritto già affermati in sede di legittimità, ai quali intende ora dare continuità. È sufficiente, infatti, operare un richiamo al dictum di Sez. 1, n. 8236 del 21/01/2025, Garofalo, Rv. 287627 – 01, che è così massimata: ‹‹In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel caso in cui l'imputato abbia proposto impugnazione esclusivamente in relazione ad alcuni dei reati per i quali ha riportato condanna, comportando la riduzione di un ulteriore sesto della pena inflitta per i soli reati non oggetto di gravame››.

Nella parte motiva di tale decisione, più nello specifico, può leggersi quanto segue: ‹‹Ne discende conclusivamente che, nelle ipotesi in cui si procede per una pluralità di reati, contestati in una stessa sede processuale, la diminuente esecutiva di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., attesa la sua natura esclusivamente deflattiva, si applica esclusivamente per quelle fattispecie per le quali l'imputato non ha proposto impugnazione, senza che si verifichi alcun effetto estensivo in executivis››. 2.2. Mutuando tali regole ermeneutiche, non può che reputarsi corretta l’affermazione sussunta nell’avversata decisione: la rinuncia a proporre impugnazione opera relativamente ai reati per i quali è intervenuta la singola condanna; non è possibile operare un ampliamento della sfera di operatività di tale istituto premiale, estendendolo ai reati già coperti da sentenza irrevocabile, che siano stati dunque giudicati in diversa sede e che siano oggetto di una semplice aggiunta di pena.

Il concetto, del resto, è stato recentissimamente ribadito da questa Sezione, che ha appunto esaminato la seguente questione: se lariduzione di un sesto della pena inflitta - quale prevista dall'art.442-bis, comma 2, cod. proc. pen., in caso di applicazione, in sede di giudizio abbreviato , , delladisciplina della continuazione rispett o · ad altri reati oggetto di precedente decisione passata in giudicato – debba trovare applicazione esclusivamente con riferimentoal reato o ai reati oggetto del giudizioabbreviato del quale si tratta, ovvero se sia possibile effettuare la estensione applicativa ai reati già separatamente giudicati (ossia, sostanzialmente se si possa adottare la soluzione auspicata dalla difesa e sopra riassunta).

La conclusione alla quale si è giunti – ed alla quale, si ripete, questo Collegio aderisce convintamente – è stata nel senso che la riduzione ex art. 442-bis comma 2 cod. proc. pen. operi con esclusivo riferimento alla pena inflitta inordine al.reato o ai reati giudicati con rito abbreviato, definito mediante sentenza emessa in primo grado,passata in giudicato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e nonoggettodi impugnazione; ciò in quanto , stando al dato testuale della disposizione codicistica, la penadeve essere ulteriorment e · ridotta.

Deriva da tale assetto normativo, inoltre, che l addove trovi applicazione – in sede di giudizioabbreviato - la disciplina del reato continuato, la riduzione di un sestopotrà trovare applicazione, in caso di mancata impugnazione, soltanto ai segmenti sanzionatoriin relazione ai quali siano ravvisabili i sopra detti p resupposti (si veda Sez. 1, notizia di decisione n. 4 del 14/05/2025).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament