Cassation court dismisses appeal by reclassifying seizure value determination as an opposition proceeding under Art. 667 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by reclassifying the challenge to the seizure value determination as an opposition proceeding rather than a cassation appeal. The appellant argued that the judge erred in applying confiscation rules regarding previously seized funds and lacked objective criteria for valuation. The court ruled that such challenges must be filed as oppositions before the execution judge to ensure full adversarial proceedings, thereby remitting the case for further processing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 672, cod. di rito: Challenges to execution judges' decisions on confiscation equivalents must be filed as oppositions to ensure full adversarial guarantees, not as cassation appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTONI MARCO nato a San Severino Marche il 13/06/1999; avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 22/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione e decidendo sulla richiesta dell'ufficio recupero crediti, ha determinato - ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90 - il valore dello stupefacente sequestrato nella somma di euro 186.860,00 (ascrivendo a tale importo la somma di euro 3.600,00 già oggetto di confisca) nei confronti di Marco Contoni, condannato per violazione della legge stupefacenti con sentenza (irrevocabile) del medesimo Giudice pronunciata, ai sensi dell'art. 444 del codice di rito, il giorno 18 settembre 2024.
2. Avverso la predetta ordinanza di confisca per equivalente Marco Contoni, per mezzo dell'avv. Marco Tomassini, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240- bis cod. pen. e 85-bis T.U. stup. avendo il giudice dell'esecuzione indicato la somma di denaro, oggetto della confisca per equivalente disposta con la sentenza di condanna, in euro 186.860,00 nonostante tale confisca non poteva essere disposta essendo stata già sequestrata al condannato la somma di euro 3.600,00 e lo stupefacente trovato in suo possesso, con la conseguente inapplicabilità delle due disposizioni normative sopra indicate. 2.2.
Con il secondo motivo Marco Contoni deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica rispetto alla determinazione del valore dello stupefacente, effettuata dal giudice dell'esecuzione senza alcun criterio oggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere qualificato come opposizione.
2. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, avverso il provvedimento impugnato (che ha deciso in merito alla richiesta di confisca per equivalente) - sia nel caso in cui sia stato adottato de plano ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., che nel caso in cui sia stato reso ex art. 666 cod. proc. pen. - è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall'opposizione a norma dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dall'art. 672 del codice di rito), dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 cod. proc. pen.
Ciò in quanto il giudice dell'esecuzione, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità (tra le altre: Sez. 1, n. 28045 del 10/07/2007, Rv. 236903 - 01).
3. In applicazione del superiore principio, gli atti vanno quindi trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata. Così deciso