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Sentenza — n. 19320/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19320/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19320/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Pordenone, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, con provvedimento emesso in data 8 novembre 2024, ha revocato il precedente provvedimento del 27 settembre 2024 con il quale, a richiesta del pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della pena in relazione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di Maria Dal Martello in relazione ai reati di cui agli artt. 187, comma 1, e 187, comma 1-quater, d.lgs. 285 del 1992.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19320/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in quanto il provvedimento sarebbe stato emesso de plano e non, come previsto, in contraddittorio tra le parti. 2.2. Violazione di legge in quanto il provvedimento, non consentirebbe al pubblico ministero di provvedere in ordine all’esecuzione della pena e, pertanto, sarebbe abnorme in quanto crea una situazione di stallo altrimenti non superabile.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente istanza di revisione penale impugnazione di decisioni amministrative ripristino dell'effetto sospensivo abbandono del procedimento per infrazione stradale restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
285 del 1992, il giudice è tenuto a procedere in udienza, in contraddittorio delle parti, con le forme di cui all’art. 666 cod. proc. pen., potendo pertanto provvedere de plano nel solo caso in cui la richiesta sia manifestamente infondata ovvero ripropositiva di altra già decisa.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero nel procedimento nei confronti di Dal Martello Maria nata a Portogruaro il 26/08/1998 avverso l'ordinanza dell'08/11/2024 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pordenone udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Aldo Esposito chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette la memoria e le conclusioni dell’avv. Alfredo Piscicelli Majori che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pordenone, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, con provvedimento emesso in data 8 novembre 2024, ha revocato il precedente provvedimento del 27 settembre 2024 con il quale, a richiesta del pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della pena in relazione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di Maria Dal Martello in relazione ai reati di cui agli artt. 187, comma 1, e 187, comma 1-quater, d.lgs. 285 del 1992.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in quanto il provvedimento sarebbe stato emesso de plano e non, come previsto, in contraddittorio tra le parti. 2.2. Violazione di legge in quanto il provvedimento, non consentirebbe al pubblico ministero di provvedere in ordine all’esecuzione della pena e, pertanto, sarebbe abnorme in quanto crea una situazione di stallo altrimenti non superabile.

4. In data 27 gennaio 2025 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Aldo Esposito chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

5. In data 3 febbraio 2025 è pervenuta una memoria difensiva all’esito della quale l’avv. Alfredo Piscicelli Majori chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.

6. In data 14 febbraio 2025 è pervenuta una memoria di replica nella quale l’avv. Alfredo Piscicelli Majori, criticate le conclusioni del Procuratore Generale, insiste per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Nel primo motivo l’organo dell’accusa ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento al provvedimento emesso de plano. La doglianza è fondata. A prescindere da quale sia il reato contestato, infatti, ai sensi sia dell’art. 186, comma 9-bis, che del successivo art. 187, comma 8-bis, d.lgs. 285 del 1992, il giudice è tenuto a procedere in udienza, in contraddittorio delle parti, con le forme di cui all’art. 666 cod. proc. pen., potendo pertanto provvedere de plano nel solo caso in cui la richiesta sia manifestamente infondata ovvero ripropositiva di altra già decisa. Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento, emesso de plano al di fuori dei casi consentiti espressamente dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., deve essere annullato con rinvio affinché il giudice proceda a un nuovo giudizio sul punto. La doglianza oggetto del secondo motivo è assorbita. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudi