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Sentenza — n. 18949/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18949/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18949/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 10 luglio 2023, con la quale Cristiana Franchi era stata riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 163 R.d. n.773/1931 in relazione agli artt. 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 18949/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza Cristiana Franchi, per mezzo dell'avv. Nicola Giribaldi, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. La ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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inosservanza del termine ritardo ingiustificato dell'azione penale momento del reato contravvenzione bagatellare obbligo di comparizione all'udienza fermo di breve durata

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
La Corte territoriale ha respinto il gravame proposto dall'imputata, la quale aveva lamentato la mancata applicazione, da parte del primo giudice, della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nicola Giribaldi, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRANCHI CRISTIANA nata a Pietrasanta il 27/11/1979; avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 22/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 10 luglio 2023, con la quale Cristiana Franchi era stata riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 163 R.d. n.773/1931 in relazione agli artt. 1 lett.

c) e 2 d.lgs. 159/2011 (commesso in Forte dei Marmi il giorno 27 maggio 2019) e l'aveva condannata alla pena di giorni venti di arresto. Nello specifico alla imputata era stato contestato il fatto che - quale destinataria di ordinanza di rimpatrio con foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Lucca in data 27 maggio 2019, notificatole in pari data - non aveva ottemperato all'obbligo di presentarsi, entro il giorno stesso della data di notifica, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel provvedimento medesimo, vale a dire al commissariato P.S. di Forte dei Marmi. La Corte territoriale ha respinto il gravame proposto dall'imputata, la quale aveva lamentato la mancata applicazione, da parte del primo giudice, della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen.

2. Avverso la predetta sentenza Cristiana Franchi, per mezzo dell'avv. Nicola Giribaldi, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. La ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed il vizio di contraddittorietà della motivazione rispetto alla esclusione della invocata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; al riguardo l'imputata osserva che la Corte territoriale ha giustificato il diniego sulla base della sua personalità negativa desunta dai precedenti penali risultanti a suo carico, senza tenere conto che il fatto era di modestissima entità (come già rilevato dal Tribunale che ha concesso le attenuanti generiche e ha fissato la pena nel minimo edittale) ed era stato causato da una semplice dimenticanza tanto che successivamente la Franchi si era comunque recata presso la competente autorità di pubblica sicurezza.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Invero, come condivisibilmente statuito dal più alto consesso di questa Corte (n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 — 01), ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, le Sezioni Unite hanno chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.) Quindi, al fine di valutare l'abitualità del comportamento, il giudice di merito deve apprezzare l'esistenza di almeno due precedenti della stessa indole.; ne consegue che la Corte di appello di Firenze ha erroneamente negato la causa di non punibilità richiesta facendo riferimento ai numerosi precedenti penali contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, risultanti a carico dell'imputata, non essendo, all'evidenza, detti precedenti, della 'stessa indole' del reato omissivo formale per il quale Cristiana Franchi è stata condannata e mancando, nella sentenza impugnata, alcun riferimento ai caratteri obiettivi della condotta ed alla loro rilevanza per escludere la invocata causa di non punibilità.

3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio, relativamente alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., che tenga conto dei rilievi di cui sopra.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.