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Sentenza — n. 18858/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to inadmissible generic complaint regarding evidence consistency.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18858/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gianmarco Ripa inadmissible, ordering him to pay procedural costs. Ripa challenged a Rome review court order that upheld his home detention for an illegal explosive device, arguing inconsistencies between his presence at the scene and the lack of direct incriminating evidence. The court rejected these claims as a generic complaint failing to substantively confront the detailed factual reasoning provided by the lower tribunal regarding the circumstantial evidence and video manipulation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: A complaint alleging contradictions in the lower court's reasoning is inadmissible if it fails to provide specific factual elements and logical arguments to substantiate the alleged inconsistency.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaint procedural costs home detention evidence consistency marchio di garanzia marchi a motivi ripetuti identificazione credibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Art. 600 cod. proc. pen.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
artt. 110 cod. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 273 cod. proc. pen
pen., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., difettando, nell'assunto del ricorrente, il presupposto applicativo dei gravi indizi di colpevolezza.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ripa Gianmarco, nato a Pontecorvo il 28/11/1994 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma 22/11/2024 letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza del 7 ottobre 2024 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cassino che aveva rigettato la richiesta cautelare, per l'effetto ordinando l'applicazione nei confronti di Gianmarco Ripa della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alle incolpazioni di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 e 6 I. n. 895 del 1967, per avere portato illegalmente in luogo aperto al pubblico un ordigno artigianale contenente esplosivo munito di miccia che era stato fatto esplodere sul davanzale dell'abitazione di Amedeo Trotta, in Cassino, il 7 maggio 2024. 1.1.

Il Giudice delle indagini preliminari aveva escluso il coinvolgimento di Gianmarco Ripa sulla base delle seguenti considerazioni, così sintetizzabili: -nelle due conversazioni captate, in cui Magliulo, parlando con la fidanzata, Martina Minchella, aveva affermato: «Mandami il video di quando Gianmarco ha fatto quel fatto... Trovalo...», e, ancora, «Mo' mi preparo gli screen dove non si vede che si riconosce Gianmarco», doveva dubitarsi che si facesse riferimento a Ripa, a tale fine non apparendo sufficiente il richiamo al solo nome di battesimo della persona; -i dialoghi erano avvenuti a distanza di qualche tempo dall'esplosione del 7 maggio 2024, sicché, anche sotto tale profilo, non poteva ritenersi certo il riferimento all'episodio contestato; -la frase, pronunciata da Ripa nel corso di una delle conversazioni captate, «Non mi vedo nemmeno in faccia», lungi dall'essere univoca, sarebbe indicativa della mera presenza di Ripa sul luogo dei fatti e non della sua partecipazione alla condotta delittuosa: in proposito, era emerso che il video era stato precedentemente modificato da Magliulo, al fine di rendere Ripa non riconoscibile e, di conseguenza, il primo aveva di che rallegrarsi per non risultare individuabile nei fotogrammi e così evitare una ingiusta accusa per quanto avvenuto; -nell'interrogatorio, Magliulo aveva reso dichiarazioni auto-indizianti, aveva precisato che l'ordigno era stato materialmente collocato da Mario Alberigo ed aveva chiamato in correità la fidanzata Martina Minchella, così apparendo credibile, anche laddove aveva aggiunto:

«Per quanto riguarda la presenza di Ripa non intendo rispondere», precisazione che, ad avviso del Giudice, lasciava permanere dubbi circa la partecipazione di Ripa all'azione criminosa. 1.2. Accogliendo l'impugnazione, il Tribunale ha osservato che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice delle indagini preliminari, dovevano essere valorizzate, deponendo per la sussistenza di elementi di prova significativi del coinvolgimento di Gianmarco Ripa, le seguenti circostanze, convergenti nell'indicare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del medesimo in ordine all'esplosione provocata ai danni dell'abitazione di Amedeo Trotta, la notte del 7 maggio 2024.

Segnatamente, a carico di Gianmarco Ripa sono stati enucleati i seguenti elementi gravemente indiziari: a. la presenza di Ripa sul luogo dei fatti; b. le immagini contenute nel video e ritraenti l'unico individuo che materialmente colloca l'ordigno; c. la conversazione del 10 maggio 2024, in cui Ripa pronuncia la frase «Non mi si vede in faccia»: si tratta di notazione che, ad avviso del Tribunale, non può che riferirsi al soggetto, di cui non si coglie la fisionomia del volto, ripreso nell'atto di porre l'ordigno in loco; d. l'inattendibilità delle dichiarazioni di Magliulo tese a scagionare Ripa, alla luce degli elementi istruttori agli atti e dell'evidente tentativo, da parte di Magliulo, di depistare le indagini, sol se si consideri che, al contrario di quanto asserito nel provvedimento del giudice delle indagini 4 preliminari, Magliulo, lungi dall'avere reso dichiarazioni confessorie, attribuisce ad Alberigo la responsabilità della collocazione dell'ordigno e tace il nominativo della quarta persona che, la sera dei fatti, era a bordo dell'automobile insieme a lui, Minchella ed Alberigo.

Si tratta, come sottolineato dal Tribunale, della conversazione in data 12 giugno 2024 (RIT 57/2024, progr.101), intervenuta tra Magliuolo e Minchella, captata a bordo della Mini Cooper targata EW693DR, in cui l'uomo rivolge alla donna la seguente richiesta: «Mandami il video di quando Gianmarco Ripa ha fatto quel fatto... trovalo», facendo riferimento al video che avrebbe inteso produrre agli investigatori. Nella stessa conversazione, Magliulo prosegue, dicendo: «Lo ritaglio, me lo mandi, prendo solo un pezzo che si vede il giubbino di Mario... lo stampo e ce Io faccio vedere.

Dico come ce l'hai? Ma lui stesso me l'ha mandato, vantandosi. Se non ci credi ti faccio vedere anche i testimoni. Chiama a Gianmarco...gli dico che dobbiamo dire così... vedi se trovi 'sto giubbino a casa di Mario ...». E ancora: «mo' mi preparo gli screen dove non si vede che si riconosce Gianmarco...le preparo bene, li faccio vedere prima a te che non si riconosce e dice c'ha anche delle cose che ti può fare vedere...». (RIT 57/2024, progr.108). (cfr. pagg. 8, 9 dell'ordinanza del Tribunale). Le conversazioni, ad avviso del Tribunale, evidenziano come, il giorno prima di recarsi al Commissariato, Magliulo abbia organizzato l'alterazione del video da presentare agli investigatori, così depistandoli: come, in effetti, avviene, atteso che il 13 giugno 2024, Magliulo e Minchella si recano al Commissariato di Cassino, dove sono sentiti e Magliulo esibisce il video di cui si è detto.

In margine all'incontro al Commissariato, tra Magliulo e Minchella sorge una discussione, nel cui corso la ragazza si lamenta del fatto che, a causa della esibizione di quel video - e del conseguente sequestro che la Polizia dispone sull'apparecchio telefonico - finisce per essere coinvolta nella vicenda. La successiva conversazione (RIT 57/2024, progr.220) riprova, secondo il Tribunale, la finalità dell'accesso alla Polizia da parte di Minchella, coadiuvato dalla fidanzata, ragione individuabile nella volontà di depistare gli inquirenti circa eventuali sospetti sul suo coinvolgimento e quello di Gianmarco Ripa nell'esplosione del 7 maggio 2024.

L'affermazione di Magliuolo «L'ho fatto per salvare me e Gianmarco Ripa» sarebbe indicativa di tale volontà, della quale si lamenta la sua ragazza, dicendo che, così comportandosi, ha inguaiato anche lei (pag. 10, ordinanza Tribunale). e. In data 10 maggio, a distanza di tre giorni dal fatto, Minchella, rispondendo via whatsapp ad un messaggio di saluto che Ripa le invia, allega, in risposta, il video dell'attentato. A sua volta, Ripa le scrive: «Non mi vedo nemmeno in faccia» (cfr. pag. 7 dell'ordinanza del Tribunale), così ammettendo di essere il soggetto ripreso nel filmato e rallegrandosi di non essere riconoscibile: del resto, osserva il Tribunale, le caratteristiche dell'uomo ritratto appaiono compatibili con quelle dell'indagato ed i vestiti indossati dall'attentatore, in particolare pantaloni di tipo sportivo, recanti la scritta LP Limits, risultano analoghi a quelli indossati da Ripa, qualche settima dopo, in una immagine postata su FaceBook.

In proposito, il Tribunale osserva che si tratta di dettaglio significativo, alla luce della capacità distintiva del marchio, di non comune diffusione, impresso sull'indumento; in altra prospettiva, il Tribunale evidenzia che l'assenza di tracce di esplosivo, all'esito di rilievi effettuati circa tre mesi dopo l'esplosione, trova giustificazione con il tempo trascorso e i lavaggi cui erano stati verosimilmente sottoposti gli indumenti. Il Tribunale ritiene non credibile quanto riferito da Magliulo in occasione dell'interrogatorio del 25 settembre 2024, nel cui corso, pur ammettendo di essere stato 0/oco, sostiene, come già riferito agli operanti in occasione dell'accesso spontaneo al Commissariato del 13 giugno, che l'ordigno è stato posizionato per iniziativa autonoma e ignota di Mario Alberigo, a suo dire improvvisamente sceso dall'automobile guidata dallo stesso Magliulo e, con manovra repentina, ha agito all'insaputa degli altri.

Sul punto, oltre alla scarsa verosimiglianza di tale versione, anche alla luce del fatto che il giorno prima, il 6 maggio, Alberigo e Magliulo hanno collocato un primo ordigno ai danni dell'auto di Giuseppe Esposito, vengono evidenziati elementi indicativi dell'assenza di veridicità delle dichiarazioni di Magliulo. In sintesi: -l'audio della registrazione consente di udire la frase: «Togliti, togliti», rivolta, evidentemente, a chi stava posizionando l'ordigno, elemento incompatibile con l'affermazione secondo cui l'attentato è stato frutto di una scelta improvvisa ed estemporanea di Alberigo; -nelle dichiarazioni di Magliulo è ravvisabile una contraddizione, consistente nel fatto che, dopo avere riferito che il video era stato fatto da Alberigo, ha sostenuto che Alberigo stesso ha posto l'ordigno, circostanza incompatibile con la realizzazione del filmato; -Magliulo, che sembra volere collaborare con gli investigatori, non rivela, senza spiegare il motivo, il nome della quarta persona coinvolta e, rispondendo, a precisa domanda, circa il possibile coinvolgimento di Ripa, risponde:

«Ripa no, mi rifiuto...di questa persona, perché lo ripeto, sono io la parte offesa». Alla luce del quadro descritto, il Tribunale osserva che, all'evidenza, Magliulo ha dichiarato il falso, laddove sostiene di non avere modificato il video e, più in generale, negando di avere tagliato le prove, come invece è emerso dalle conversazioni del 13 giugno tra Magliulo e Minchella. Il Tribunale evidenzia che i fatti si inscrivono nella contrapposizione tra gruppi criminali per il controllo sul territorio del traffico di stupefacenti, in cui risultano coinvolti i protagonisti della vicenda, comprovato dal fatto che Minchella, per occultare le ragioni reali del conflitto, suggerisce al fidanzato Magliulo, nel corso delle conversazioni del 12 giugno, di riferire agli investigatori che gli attentati erano stati originati da motivi di gelosia (RIT 57/2024, progr.101).

Alla luce di tali elementi, sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza in capo a Ripa Gianmarco ed è stata applicata, ravvisando le esigenze cautelari (pag. 17 ordinanza) la misura degli arresti domiciliari, con l'apposizione di apposito braccialetto elettronico.

2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., difettando, nell'assunto del ricorrente, il presupposto applicativo dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa si duole che il Tribunale abbia statuito che: -Ripa sia stato ritenuto certamente presente ai fatti e sia stato considerato l'autore del posizionamento dell'ordigno, sulla base del fatto che, il 10 maggio, scambiando messaggi whatsapp con Martina Michella, ricevuto dalla stessa il video dell'attentato, osservando che non lo si vedeva nemmeno in faccia, secondo il Tribunale abbia ammesso di essere la persona ritratta.

In proposito, il ricorrente osserva che si tratta di filmato manipolato da parte di Minchella e Magliulo, il cui originale non è mai stato recuperato, al fine di accertare chi fosse stato davvero presente ai fatti, se vi fossero più persone o una soltanto, come risulta dalla versione del video consegnata alla Polizia. Circostanza che sarebbe dirimente, in quanto, se più persone sono state presenti ed una soltanto appare ritratta nel filmato manipolato, sarebbe comprensibile il sollievo di Ripa nell'apprendere che il suo viso non era riconoscibile; inoltre, se, come emerge dalla conversazione tra Magliulo e Minchella avvenuta a bordo della Mini Cooper, EW693DR - MagliuPo ha detto:

«lo ritaglio, me lo mandi, prendo solo un pezzo che si vede il giubbino di Mario (Alberigo), lo stampo e ce lo faccio vedere» -, ne deriverebbe che, nell'originale del video, le persone riprese erano più di una, «escludendo che il soggetto fosse al contrario riconducibile a Ripa, il quale non ha mai posseduto alcun indumento di proprietà del coindagato Alberigo Mario» (così, testualmente, pag. 3 del ricorso). -La tuta ripresa nel filmato sarebbe di uso comune e pertanto priva della capacità distintiva attribuita dal Tribunale e, in ogni caso, risultata negativa alle tracce di polvere da sparo, per cui non sarebbe all'indumento di Ripa, in quanto, se fosse stato l'autore dell'azione delittuosa sarebbe risultata positiva al test; -non sarebbe possibile, ad avviso del ricorrente, affermare che Ripa non avesse rapporti con il coindagato Alberigo, con il quale si era incontrato, anche alla presenza di Magliulo, la notte del 6 maggio 2024, poco prima che questi ultimi realizzassero i delitti di cui ai capi 1) e 3-a), ma ciò non sarebbe dimostrativo di un rapporto stretto con il medesimo Alberigo.

In ogni caso, l'incontro, avvenuto la sera del 6 maggio poco prima dei fatti ai danni di Giuseppe Esposito non integra prova, né indizio, del coinvolgimento di Ripa, il quale, per contro, si era allontanato per conto proprio, come rilevato dai filmati delle telecamere attive presso la pizzeria Arcobaleno; -il rifiuto opposto da Magliulo, nel corso del suo interrogatorio 25 settembre 2024, ad offrire informazioni circa il coinvolgimento di Ripa non può costituire elemento a carico dell'odierno ricorrente, essendo comunque emerso nel corso di una conversazione intercettata tra Magliulo e Neri che Molto Pavone Alan, un terzo soggetto, amico di Mario Alberigo, ha detto che «a chi non stava con lui, gliela avrebbe fatta pagare», elemento indicativo, ad avviso del ricorrente, di un potenziale coinvolgimento di Pavone nei fatti; -la presenza sul luogo dell'esplosione è stata ritenuta dal Tribunale elemento dimostrativo del coinvolgimento di Ripa ma, ad avviso del ricorrente, tale ricostruzione non sarebbe logica, alla luce del fatto che, con riferimento ai fatti oggetto di altra contestazione, la presenza di Ripa presso l'automobile di Magliulo ed Alberigo non era stata ritenuta circostanza indicativa del suo coinvolgimento, non essendo inusuale che costoro si incontrassero.

Si conclude, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 1.1. La difesa si limita a prospettare una ricostruzione fattuale alternativa, a tratti scarsamente logica ed intellegibile, rispetto a quella, puntuale, non contraddittoria e frutto di precisa concatenazione degli elementi indiziari, apprestata dal Tribunale che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha disposto l'applicazione della misura cautelare nei confronti di Gianmarco Ripa, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati. 1.2. Con riferimento alla messaggistica intercorsa, la mattina del 10 maggio 2024, tra Martina Minchella e Gianmarco Ripa, il Tribunale ha offerto motivazione perfettamente rispondente a logica, laddove l'ordinanza afferma che, commentando il video inviatogli da Minchella, Ripa si è rallegrato di non essere riconoscibile e ha mostrato sollievo dalla preoccupazione di potere essere individuato quale compartecipe ai fatti, avendo contribuito alla realizzazione dell'azione criminale.

Alla censura difensiva, già articolata in sede di appello, ha compiutamente risposto il Tribunale, nell'osservare che, ammettendo di essere il soggetto ripreso nel filmato e rallegrandosi di non essere riconoscibile, Ripa, oltre a dare conto della propria presenza sul luogo dell'attentato, ha palesato felicità per l'esclusiva ragione, come sottolinea l'ordinanza (pag. 11), che «nel video è stato ripreso un unico soggetto, ossia colui che aveva posizionato l'ordigno (...) e quindi Ripa non poteva che rallegrarsi del tutto di non essere riconoscibile (...) dal momento che il video era stato artatamente tagliato nelle parti in cui il suo volto era visibile (dalla visione del filmato può notarsi infatti un netto stacco, verosimilmente corrispondente alla rimozione di alcuni frames tra il momento in cui Ripa si avvicina alla portiera per risalire in macchina e quello in cui vengono inquadrate le gambe della Minchella...)».

Si rivela, al riguardo, non perspicua e inconferente rispetto alla logica motivazione addotta, oltre che aspecifica, non confrontandosi con la ricostruzione recepita dal Tribunale, la considerazione secondo la quale il filmato era stato manipolato e non si era provveduto a recuperare l'originale: basti, in proposito, osservare che il tema è stato quello della volontaria e consapevole alterazione del video, da parte di Magliulo, con l'intenzione dichiarata di agevolare Ripa a sottrarsi alle investigazioni. In tale prospettiva, è stato puntualmente osservato, sulla scorta delle conversazioni riportate alle pagg. 8, 9, 10 dell'ordinanza, relative sia alla fase prodromica all'incontro al Commissariato di Cassino, quando dall'interlocuzione tra Magliulo e Minchella è emersa la precisa volontà di presentare agli inquirenti una versione dell'accaduto che agevolasse, grazie alla manipolazione del video, Gianmarco Ripa («Mo' mi preparo gli screen dove non si vede che si riconosce Gianmarco»), sia alla fase successiva a quell'incontro, avvenuto il 13 giugno 2024, che il coinvolgimento dell'odierno indagato risultava chiaramente dalle risultanze in atti.

In questa sede, Magliulo, apertis verbis, ha indicato Gianmarco Ripa anche con il cognome, dicendo: «eh ma l'ho fatto per salvare me e Gianmarco Ripa (...) eh allora l'hai inguaiato perché ti sei messo a fare 'sto video (...)», argomento di assoluta centralità nella motivazione del Tribunale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi, introducendo, per contro, il tema della manipolazione delle immagini, di cui avevano trattato Minchella e Magliulo nella conversazione a bordo della Mini Cooper, il giorno prima dei fatti. Anche sul punto, l'ordinanza segue un percorso motivazionale chiaro, logico ed esauriente, laddove (pag.

10) sottolinea che l'operazione della coppia, che aveva cercato di predisporre, manipolando le immagini e apprestando una versione dei fatti da offrire agli inquirenti, aveva l'obiettivo di evitare responsabilità a carico di Gianmarco Ripa, per cui appare inconferente e generica l'affermazione difensiva incentrata sulla eventuale presenza di altre persone, la cui immagine, in tesi, sarebbe stata eliminata e, ancor più, l'ulteriore osservazione per cui la manipolazione avrebbe sortito l'effetto di valorizzare, attraverso il giubbino che indossava, Mario Alberigo, ciò, invero, ad ulteriore riprova della volontà di fare convergere sul medesimo ogni responsabilità.1.3.

Parimenti, deve ritenersi la manifesta infondatezza del motivo (pag. 3 del ricorso) afferente all'individuazione dell'indagato attraverso la marca, non comune, dell'indumento indossato e ripreso nel filmato, coincidente con quello in possesso di Ripa, che così era apparso abbigliato in una immagine postata su FaceBook, dove l'odierno indagato indossava pantaloni di tipo sportivo, recanti la scritta LP Limits. Il Tribunale ha dato conto di tale, ulteriore elemento indiziario, osservando, in primis, che non ostava, a distanza di alcuni mesi, l'assenza di tracce di esplosivo sull'indumento, che, verosimilmente, aveva subito normali lavaggi ed altresì evidenziando che le caratteristiche dell'uomo ritratto risultavano compatibili con quelle dell'indagato. 1.4.

Appare scarsamente perspicuo, e quindi, anche sotto questo profilo, manifestamente infondato, l'argomento secondo cui, se la sera del 6 maggio - quando era stato compiuto l'attentato ai danni di Giuseppe Esposito - Ripa, nonostante si fosse incontrato con Magliulo ed Alberigo, era stato ritenuto estraneo al fatto, trattandosi, all'evidenza, di un profilo che non afferisce al piano della profondità di rapporti tra Ripa ed Alberigo, né scalfisce la sussistenza dei molteplici elementi indiziari a carico di Ripa medesimo, compiutamente evidenziati dal Tribunale con riferimento a quanto accaduto la sera del 7 maggio, quando era stato fatto esplodere l'ordigno sul davanzale di Amedeo Trotta.

La censura articolata al punto n. 4 (pag. 4 del ricorso), che si propone di depotenziare le affermazioni di Magliulo il quale, nel corso dell'interrogatorio del 29 settembre 2024, aveva rifiutato, a domanda circa un eventuale coinvolgimento di Ripa nei fatti, di rendere dichiarazioni in ordine al medesimo (pag. 13 dell'ordinanza), non appare minimamente in grado di disarticolare il ragionamento irreprensibile, per logica e completezza, del Tribunale, che ha spiegato come, alla luce dell'intero quadro indiziario - ridotto invece dal ricorrente ad un frammentario e disorganico insieme di dati di scarso o nullo significato - tale frase possedesse l'ulteriore valenza indicativa del tentativo di lasciare indenne Ripa da ogni responsabilità.

Del resto, alla luce del quadro indiziario delineato dal Tribunale, appare inconsistente l'affermazione, meramente apodittica, secondo cui Magliulo, nel corso di una conversazione intercorsa con tale Neri, sarebbe stato destinatario di confidenze da parte di un amico di Mario Alberigo, Allan Molto Pavone, il quale avrebbe rivelato la sua volontà farla pagare a chi non fosse stato dalla sua parte, affermazione di scarsa intellegibilità, che la difesa pretende significativa di un possibile movente del fatto criminoso in oggetto. 1.5. La doglianza di cui al punto n. 5 sembra ventilare la contraddittorietà del provvedimento impugnato, nella parte in cui, enfatizzando, a detrimento di Ripa, la sua presenza sul luogo dell'esplosione, si porrebbe in contrasto con la motivazione apprestata dal Tribunale laddove, pur a fronte dell'incontro con i presunti responsabili dei fatti del giorno 6 maggio, non era stata invece ravvisata la sussistenza di elementi a carico dell'odierno indagato.La doglianza, non confrontandosi con la articolata motivazione del provvedimento, è generica e quindi manifestamente infondata.

Con dovizia di elementi fattuali ed argomenti logici, il Tribunale (pag. 16 dell'ordinanza) ha osservato che «Ripa è sicuramente molto legato a Magliulo, posto che quest'ultimo non solo lo aveva definito un suo amico stretto, nell'indicarlo a Neri, ma si era anche esposto in prima persona nel tentativo di scagionare Ripa attraverso la manipolazione del video consegnato il 13.06.2024 agli operanti. Inoltre, neppure può sostenersi che Ripa non avesse rapporti con Alberigo, atteso che verosimilmente, proprio Ripa si era incontrato con Alberigo e Magliulo la notte del 06.05.2024, pochi minuti prima che questi ultimi realizzassero i delitti di cui ai capi 1) e 3-a) (...) le telecamere della pizzeria Arcobaleno (...) avevano ripreso Alberigo e Magliulo che parlavano con il conducente e la passeggera (verosimilmente, Minchella) della Lancia Delta D5369R9 intestata a Ripa (...)», così offrendo una spiegazione esaustiva, scevra di illogicità nella ricostruzione dei fatti e del contesto in cui la vicenda si colloca, coordinate che non vengono minimamente scalfite dalle censure, sganciate dal percorso motivazionale, che il ricorrente propone.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara