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Sentenza — n. 18766/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court rejects request for criminal continuity due to lack of unitary criminal plan and distinct corporate entities.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18766/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the lower court's refusal to recognize criminal continuity. The appellant argued that two bankruptcy fraud cases occurred within a short timeframe, yet the court found the acts committed under different corporate roles and distinct legal entities lacked a unitary criminal plan. Consequently, the court ruled that without specific evidence of a pre-existing unified scheme, the mere family connection or temporal proximity does not justify treating the offenses as continuous.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: Criminal continuity requires proof of a unitary criminal plan existing prior to the acts; mere temporal proximity or family ties between distinct corporate entities are insufficient without specific evidence of a unified design.

Parole chiave

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criminal continuity unitary criminal plan bankruptcy fraud corporate entities procedural law criminal liability evidentiary burden identità dei crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., proposta da Cesare Muto, in relazione a reati giudicati con i seguenti provvedimenti:
Art. 81 cod. pen.
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento all’art. 81 cod. pen., nonché omessa, contraddittoria emanifesta illogicità della motivazione.
art. 671 cod. proc. pen
Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., proposta da Cesare Muto, in relazione a reati giudicati con i seguenti provvedimenti:
artt. 110 cod. pen
sentenza del 21luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, confermata dalla Corte di appellodi Bologna con sentenza del 12maggio 2023, divenuta irrevocabile il 17 maggio 2024, di condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per i reati previsti dagli artt. 110 cod. pen.
art. 81 cod. pen
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento all’art. 81 cod. pen., nonché omessa, contraddittoria emanifesta illogicità della motivazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep.
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016
275451 – 01; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv 267580 –01).
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Muto Cesare nato a Crotone il 17/06/1970 avverso l'ordinanza del 02/01/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere, B. Calaselice letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, L. Odello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., proposta da Cesare Muto, in relazione a reati giudicati con i seguenti provvedimenti:

1) sentenza del 21luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, confermata dalla Corte di appellodi Bologna con sentenza del 12maggio 2023, divenuta irrevocabile il 17 maggio 2024, di condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per i reati previsti dagli artt. 110 cod. pen. e 223, 216 nn. 1 e 3, 219 comma 1, r.d. n. 267 del 1942, e art. 10 d.lgs. 74 del 2000, commessi in Parma il 9.7.2014;

2) sentenza del 5marzo 2024 della Corte di appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 27novembre 2024, di condanna alla pena di anni due mesi quattro di reclusione per i reati previsti dagli artt. 110cod. pen., 223 e 219 legge fall. , 223 comma n. 2 legge fall., commessi in Crotone l’11dicembre 2014. Il provvedimento, a fondamento del rigetto ha posto l’assenza di un medesimo programma criminoso, in quanto le condotte sub 1 venivano commesse da Muto in qualità di amministratore di fatto della Materiali Inerti Nord S.r.l., con sede legale in Fontanellato e sede operativa in Ceprana di Follo, costituita nel 2009 e dichiarata fallita il 9luglio 2014, mentre le condotte sub 2 attengono a reati commessi in qualità di amministratore di diritto della diversa società, Inerti Muto S.r.l. sino all’11 giugno 2013 , società costituita il 7 gennaio 1999 e dichiarata fallita l’11dicembre 2014.

I fatti si indicano come commessi in luoghi, tempi e con modalità diverse, oltre a riguardare soggetti giuridici diversi, sebbene riconducibili alla famiglia Muto. Il Giudice dell’esecuzione ritiene, piuttosto, che le condotte siano espressione di una proclività del Muto a commettere serialmente reati di bancarotta, ostativa al riconoscimento della continuazione.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento all’art. 81 cod. pen., nonché omessa, contraddittoria emanifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente deduce l’erroneità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui non valorizza la breve distanza temporale tra le condotte (9luglio 2014 sub 1 e 11dicembre 2014 sub 2). La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui fa riferimento alla proclività a commettere reati di bancarotta, poiché il medesimo disegno criminoso attiene alla sussistenza di una unitariaprogrammazione ab origine.

Si assumeche le due società, Inerti Muto s .r.l. e Materiali Inerti Nord s .r.l. , facevano parte di un gruppo risalente alla famiglia Muto che aveva costituito diverse società, operanti nel settore del movimento terra e dei trasporti, in cui Cesare Muto rivestiva la qualità di amministratore formale o di fatto. Gli stessi reati sono stati commessi con simili modalità esecutive e in un arco temporale ravvicinato, sebbene si tratti di luoghi differenti (Parma e Crotone). Ulteriore elemento che evidenzia la sussistenza di un medesimo disegno criminoso si rinviene nel coinvolgimento del cittadino di nazionalità polacca Jarczyk Toma Jacek, dal 9luglio 2013 con il ruolo di proprietario del 100 % delle quote della Materiali Inerti Nord s.r.l., società unipersonale, dall’11 giugno 2013 amministratore della Inerti Muto s.r.l.

3. Il Sostituto Procuratore generale, L. Odello, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Questa Corte ha costantemente affermato che il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede un’approfondita verifica dei concreti indici, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente la valorizzazione solo di taluno di essi (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074– 01). In tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'agente nella loro specificità, e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632).

Il Giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo a un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo, invece, necessaria l'individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016., Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta, dunque, da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandie la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413).

3. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che il Giudice per le indagini preliminari non è incorso nel vizio censurato dal ricorrente, il quale, anzi, muove censure infondate. Il ricorrente, invero, pone a fondamento delricorso la mancata considerazione della prossimità temporale tra le due condotte, la quale, tuttavia, in via generale, non è di per sé sola,idonea a giustificare il riconoscimento della disciplina della continuazione. Il Giudice dell’esecuzione, infatti, è tenuto a considerare una complessità di indici, da cui desumere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso o meno.

In ogni caso, detto indice non sussiste nella specie, come si illustra di seguito. Invero, nel casoin valutazione, vengono rinvenuti plurimi elementi ostativi, tra cui la diversità di condotte, al di là del dato evidenziato della diversaqualifica assunta dal Mutonelle due compagini societarie (trattandosi nella prima sentenza di fatti di bancarotta fraudolenta della Materiali Inerti nord s.r.l., di cui il condannato era amministratore di fatto e nella seconda sentenza di fatti di bancarotta fraudolenta della Inerti Muto s.r.l., di cui il Muto era amministratore di diritto), accompagnate effettivamente, nella sentenza sub 1, dalla commissione di reati fiscali, condotta ulteriore e rispetto al la quale nulla viene allegato onde ravvisate il collegamento ab origine, rispetto alla seconda condotta di bancarotta.

Il condannato, inoltre, non ha assolto l’onere che incombe su di esso di allegare elementi specifici e concreti sintomatici della riconducibilità dei reati ad una programmazione unitaria effettuata prima della commissione dei singoli reati (cfr. Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275451 – 01; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv 267580 –01). Non risultano allegati elementi specifici per sostenere che, al momento del fallimento della prima società o del compimento dei primiatti distrattivi, risalenti al 2009,Muto si fosse programmato e avesse ideato anche le attività distrattive di cui al secondo fallimento.

Né sono illustrati i punti di collegamento specifico tra le due società, una, costituita nel 2009 e dichiarata fallita nel 2014, l’altra costituita dieci anni prima, nel 1999, e dichiarata fallita in data 11dicembre 2014. La mera collocazione delle aziende nel gruppo Muto, peraltrogenericamente dedotta e, comunque, relativa a un gruppo non ascrivibile al solo condannato per la stessa prospettazione difensiva (si fa riferimento ad un gruppo familiare), non giustifica la sussistenza di un unitario disegno originario,diretto alla spoliazione di tutte le società del gruppo medesimo.

In ogni caso, si evidenzia, con valore assolutamente dirimente, che le condotte di spoliazione delle due compagini societarie risultano commesse, al di là della data prossima delle sentenze dichiarative di fallimento, in un ampio contesto temporale, tenuto conto che,già dalla contestazione, emerge che le condotte di bancarotta accertate con i due titoli definitivi,risalgono ad epoca compresa tra il 2009 e fino al 2013. Dunque,si tratta di condotte diluite nel tempo e che, pertanto, in assenza di specifiche allegazione,non possono essere considerate, come ha reputato il Giudice dell’esecuzione con ragionamento seppure stringato ma immune da vizi di ogni tipo,indice di un originario progetto, già presente nella prospettazione dell’agente sin dal 2009.

Di qui, l’assoluta irrilevanza del dato,enucleato dal ricorrente e che risale ad epoca molto recente, rispetto alle prime condotte accertate, quindi a valle di queste, del coinvolgimento nelle vicende societarie di entrambe le compagini, del coinvolgimento del medesimo cittadino di nazionalità polacca (dal mese di giugno del 2013).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23 aprile 2025 Il Con