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Sentenza — n. 18725/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls surveillance court order due to failure to notify hearing notice to defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18725/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Naples surveillance court's order denying alternative measures because it failed to notify the defense counsel of the hearing date. The appellant argued this procedural omission violated statutory requirements for mandatory notification. The court ruled that such failure constitutes absolute nullity, necessitating the annulment and remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 666, comma 3 cod. proc. pen.: Failure to notify the defense counsel of the hearing summons in a surveillance proceeding constitutes absolute nullity, requiring the annulment of the resulting order.

Parole chiave

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absolute nullity surveillance procedure notification defect defense counsel hearing summons remittal for new trial procedural violation facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Occorre ricordare, in premessa, che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
Art. 666, comma 3 cod. proc. pen.
pen., che regola tale procedimento, all'art. 666, comma 3, cod.
Art. 678 cod. proc. pen.
210773), atteso il rinvio effettuato dall'art. 678, cod.
Art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod.
Art. 6, comma 3 cost.
210773), atteso il rinvio effettuato dall'art. 678, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 24630 del 26/3/2015, Maritan
(Sez. U., n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv.
Sez. 1, n. 2418 del 29 aprile 1998, Pepitoni
È pacifico che tale principio trova applicazione nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 2418 del 29 aprile 1998, Pepitoni, Rv.
Sez. 1, n. 26791 del 18/6/2009, Gallieri
il provvedimento emesso all'esito del procedimento di sorveglianza in cui sia stata omessa la notifica all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza (Sez. 1, n. 26791 del 18/6/2009, Gallieri, Rv.
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTELLA ANTONIO nato a NAPOLI il 17/07/1958 avverso l'ordinanza del 13/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lettele conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha ch iesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTOIN FATTO 1. Con l’ ordinanza indicata nel preambolo , il T ribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l ’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali,avanzata da Antonio Montella, ed ha rigettato quella relativa alladetenzione domiciliare, valutata come unica adeguata “a favorire il reinserimento sociale del condannato in linea con le finalità di rieducazione della sanzione penale e al contempo prevenire efficacemente il pericolo della reiterazione di condotte delittuose”.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Montella , per il tramite del difensore di fiducia,articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'articolo 666 comma tre e dell'articolo 127 , in particolare evidenzia l'omessa notifica alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. 2.2.Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione omessa valutazione della documentazione attestante l'attività lavorativa del ricorrente. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente 1.1.

Occorre ricordare, in premessa, che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598). È pacifico che tale principio trova applicazione nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 2418 del 29 aprile 1998, Pepitoni, Rv. 210773), atteso il rinvio effettuato dall'art. 678, cod. proc. pen., che regola tale procedimento, all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che„ nel disciplinare il procedimento di esecuzione, prevede la partecipazione obbligatoria del difensore. 1.2.

Allo stesso modo, è affetto da nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. il provvedimento emesso all'esito del procedimento di sorveglianza in cui sia stata omessa la notifica all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza (Sez. 1, n. 26791 del 18/6/2009, Gallieri, Rv. 244657).

2. Entrambi i vizi sono riscontrabili nel caso di specie. Invero, dall'esame degli atti del fascicolo processuale, accessibile alla Corte in ragione della natura processuale dell’eccezione (cfr. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, P.G., P.C. in proc. F e altri, Rv. 273525), ha trovato riscontro quanto dedotto nel ricorso con riferimento all'omessanotifica dell ’avviso di fissazione dell’udienza camerale. E' rimasto, dunque, accertato che l'avviso di fissazione dell'udienza non è statonotificato né al difensore di fiducia né al ricorrente .

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Napoliche avrà cura di instaurare correttamente il contraddittoriotra le parti. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Cosìdeciso, in