Cassation court dismisses appeal regarding prison social group formation under Art. 41-bis, ruling administrative discretion is valid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by detainee Alessio Attanasio against the Tribunal of Surveillance's decision on his prison conditions. The detainee argued for a larger social group and challenged the lack of reasoning regarding specific grievances, but the court found the appeal inadmissible for lack of interest on most points. The court held that the administrative authority's discretion in forming social groups under Article 41-bis is valid and not subject to cassation review for mere motivation defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, comma 4-bis; Art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) Ord. pen.: The appeal against a Tribunal of Surveillance decision under Art. 35-bis is limited to violations of law, excluding defects of motivation unless the reasoning is gravely lacking; the administrative authority retains discretion in forming social groups without a minimum member requirement.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a Siracusa il 16/07/1970; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 21/11/2024 (corretta con ordinanza del 31/01/2025); visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 21 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha parzialmente respinto il reclamo proposto da Alessio Attanasio (detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento del 24 settembre 2024, con cui il magistrato di sorveglianza di Nuoro aveva respinto alcuni reclami proposti dal detenuto ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. avverso i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria. 1.1. Con successiva ordinanza di correzione emessa il giorno 31 gennaio 2025 Io stesso Tribunale di sorveglianza ha precisato che oggetto del reclamo di Alessio Attanasio doveva intendersi l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Nuoro del 24 settembre 2024 SIUS n.2024/2078, mentre - per mero errore materiale — nel provvedimento del 21 novembre 2024 si era fatto riferimento ad un'altra ordinanza del citato magistrato di sorveglianza del 29 ottobre 2024. 1.2.
Nello specifico, il Tribunale di sorveglianza, con la ordinanza di correzione, ha accolto il reclamo del detenuto con riferimento alla sedia ergonomica da acquistare a proprie spese ed all'addebito dei costi di energia elettrica per l'uso del computer a far data dalla decisione; inoltre, ha respinto il reclamo rispetto alla collocazione dell'Attanasio in 'Area Riservata' con possibilità di svolgere il passeggio con altro gruppo di socialità, alla richiesta di colloquio senza vetro divisorio, al divieto di acquistare la bistecca di vitello con l'osso, all'uso del personal computer dalle ore 08:00 alle ore 20:00 ed all'obbligo di restituire il bollitore ad una certa ora, mentre ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla lamentata inadeguatezza del vitto fornito dall'Amministrazione.
2. Avverso la citata ordinanza del 21 novembre 2024 il detenuto, per mezzo dell'avv. Maria Teresa A. Pintus, in data 1° dicembre 2024 ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125, comma 3, del codice di rito per omessa motivazione rispetto al reclamo riguardante la richiesta di effettuazione dei colloqui senza vetro, il divieto di acquisto della bistecca con l'osso, l'uso del personal computer dalle ore 08:00 alle ore 20:00, l'obbligo di restituire il bollitore ad una determinata ora e la inadeguatezza del vitto dell'Amministrazione; il detenuto precisa, comunque, che rispetto all'acquisto della bistecca ed all'uso del personal computer le relative questioni, nelle more, sono state risolte e che, quindi, aveva rinunciato al reclamo con riferimento a dette questioni. 2.2.
Con il secondo motivo Alessio Attanasio deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 41-bis, comma 2- quater, lett. f), 71-bis, comma 3, Ord. pen., 125, comma 3, del codice di rito e 27, comma 3, Cost. rispetto al rigetto del suo reclamo riguardante lo svolgimento della socialità con un diverso gruppo di detenuti. Al riguardo osserva, anzitutto, che il Tribunale di sorveglianza non ha acquisito — come, invece, richiesto dal ricorrente — i filmati tratti dagli impianti di video sorveglianza per verificare se il terzo componente del gruppo di socialità, tra le ore 07:20 e 07:30 del 12 ottobre 2024, si era limitato a non recarsi a volte al passeggio o se aveva fatto altro.
Inoltre, sostiene che tale detenuto viene tenuto in isolamento rispetto agli altri due ristretti componenti la sezione (tra cui l'Attanasio) e che, pertanto, ben potrebbe consentirsi al ricorrente di svolgere la socialità con altri tre detenuti (l'altro componente della sua sezione e due appartenenti all'altra sezione ex 41- bis del medesimo carcere), non sussistendo, peraltro, ragioni ostative di sicurezza trattandosi di soggetti provenienti da differenti aree geografiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Anzitutto, deve essere dichiarata la inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del primo motivo, dato che tutte le questioni oggetto di reclamo diverse da quella delle modalità di svolgimento della società sono state oggetto di esame e di decisione con la ordinanza di correzione del 31 gennaio 2025, emessa successivamente al presente ricorso.
2. Passando, quindi, all'esame del secondo motivo va ricordato che il ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. può essere proposto unicamente, secondo quanto previsto dal comma 4- bis dello stesso articolo, per violazione di legge, con esclusione, dunque, dei vizi di motivazione, i quali possono diventare rilevanti soltanto quando, per la gravissima lacuna della trama del percorso giustificativo della decisione, quest'ultimo possa ritenersi mancante o soltanto apparente.
Ciò posto, si osserva che Alessio Attanasio si duole del fatto che effettua la socialità con soltanto uno degli altri due detenuti ristretti nella sua sezione, poiché l'altro effettua i passeggi da solo; pertanto, in sostanza, egli chiede di potere svolgere la socialità in un gruppo di quattro detenuti formato (oltre che da lui stesso e dall'altra ristretto nella sua sezione) da due provenienti dall'altra speciale sezione ex art. 41-bis Ord. pen. dello stesso carcere. La pretesa è infondata poiché, come rilevato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - dal Tribunale di sorveglianza, l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. non prevede un numero minimo di componenti dei gruppi di socialità, ma soltanto il limite massimo di quattro.
In sostanza, a fronte del rifiuto di un detenuto (appartenente alla stessa sezione dell'odierno ricorrente) di far parte dei gruppi di socialità, l'Amministrazione non può imporre allo stesso di farne parte, di talché detto gruppo, nel caso di specie, è necessariamente composto da due detenuti. Inoltre, non può essere rimessa al detenuto - come pretende l'Attanasio - la facoltà di stabilire la formazione di detti gruppi che rientra, per evidenti ragioni di sicurezza connesse allo speciale regime di cui al citato art. 41-bis, nei poteri discrezionali dell'Amministrazione che, comunque, garantisce al detenuto il diritto insopprimibile di fruire della socialità.
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto con riferimento al profilo della socialità, mentre deve essere dichiarata la inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, rispetto agli altri motivi di reclamo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso relativamente alla questione di formazione del gruppo di socialità e dichiara inammissibile il ricorso nel resto per sopravven