Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18390/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court decree for inadmissibility due to single-judge president ruling without collegiality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18390/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the President of the Rome Surveillance Tribunal's decree declaring the opposition inadmissible. The applicant argued the single-judge president lacked competence and failed to verify his inability to understand Italian, rendering the waiver of terms invalid. The court ruled that the specific summary procedure for inadmissibility does not apply to oppositions against expulsion orders, requiring a full collegial hearing instead.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 591, cod. proc. pen.: The summary procedure for declaring an application inadmissible is limited to initial appeals and cannot be applied to oppositions against surveillance tribunal decisions, which require a collegial judge to assess admissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
surveillance tribunal procedure collegial judge requirement inadmissibility declaration expulsion order opposition single judge nullity Italian immigration law procedural nullity revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma con decreto, adottato de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod.
Art. 591, cod. proc. pen.
Ne consegue, pertanto, che il relativo giudizio è soggetto alle regole generali previste dal codice in tema di impugnazioni, tra le quali quella contenuta nell'art. 591 cod.
Art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 589, cod. proc. pen.
pen., per violazione, errata interpretazione e travisamento dei fatti in relazione all'art. 589 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 70, comma 2, ord. giud.
Art. 33, cod. pen.
Art. 34, cod. pen.
Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
art. 589 cod. proc. pen
pen., per violazione, errata interpretazione e travisamento dei fatti in relazione all'art. 589 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 41753 del 16/9/2013, Liassa
286 del 1998 (così Sez. 1, n. 41753 del 16/9/2013, Liassa, Rv.
Sez. I, n. 38699 del 28/9/2007, Sanif
256982; Sez. I, n. 38699 del 28/9/2007, Sanif, Rv.
Sez. 1, n. 281 del 13/12/2007, Halilaj
Sez. 1, n. 9235 del 19/12/2003, Dibe
Sez. I, n. 48949 del 7/11/2019, Belkov Alekssander
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIN QUO GIANG (ALIAS LIN GUOQIANG) nato il 10/09/1970 avverso l'ordinanza del 13/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Vignola.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 20 dicembre 2024, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto di espulsione, adottata quale sanzione alternativa alla detenzione nei confronti di Lin Quo Giang alias Lin GuoQiang, avendo «il condannato rinunciato ai termini per l'opposizione».

2. Propone ricorso per cassazione Lin Quo Giang alias Lin GuoQiang, tamite il difensore Avv. Alberto Crasta, sostituto processuale del difensore di ufficio Avv. Marina Mortati Stefanini, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la nullità del provvedimento impugnato in riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 70, comma 2, ord. giud e artt. 33 e 34 cod. pen. per violazione delle norme in materia di capacità del giudice e composizione dei collegi giudicanti e in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento. In particolare, eccepisce la violazione delle sopramenzionate disposizioni in quanto l'atto di opposizione è stato dichiarato inammissibile con decreto del Presidente del tribunale, nella persona fisica dello stesso magistrato che ha emanato il provvedimento impugnato. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., per violazione, errata interpretazione e travisamento dei fatti in relazione all'art. 589 cod. proc. pen. Si deduce che il decreto di inammissibilità dell'opposizione all'espulsione non ha tenuto conto che la rinuncia ai termini non è stata validamente espressa dal ricorrente, non essendo il ricorrente in grado di comprendere lingua italiana, come comprovato dalle mail inviate dal difensore a interpreti di lingua cinese. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge per motivazione apparente perché ripetitiva del dispositivo 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Ferdinando Vignola, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.2. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma con decreto, adottato de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata da Lin Quo Giang alias Lin GuoQiang al decreto di espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione, perché - si legge nel provvedimento censurato - «il condannato ha rinunciato ai termini per l'opposizione», senza null'altro aggiungere e specificare in ordine al significato da attribuire alla dichiarazione di asserita rinuncia ai termini.

Ciò posto, deve, innanzitutto, evidenziarsi, in via preliminare ed assorbente, a prescindere, quindi, dalla insufficiente motivazione indicata, che nel procedimento di sorveglianzak la declaratoria di inammissibilità dell'istanza del condannato, pronunciata con decreto presidenziale emesso inaudita altera parte ai sensi del combinato disposto degli artt. 666, comma 2, e 678, comma 1, cod. proc. Pen.; è espressamente limitata alle ipotesi in cui la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di richiesta già respinta e basata sui medesimi elementi.

Questa Corte ha più volte affermato «che tale forma di declaratoria non è, dunque, applicabile nei giudizi di impugnazione, al cui genus è riconducibile, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità, l'opposizione proposta al tribunale di sorveglianza avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (così Sez. 1, n. 41753 del 16/9/2013, Liassa, Rv. 256982; Sez. I, n. 38699 del 28/9/2007, Sanif, Rv. 238047; Sez. 1, n. 281 del 13/12/2007, dep. 2008, Halilaj, Rv. 238845;

Sez. 1, n. 9235 del 19/12/2003, dep. 2004, Dibe, Rv. 227113). Ne consegue, pertanto, che il relativo giudizio è soggetto alle regole generali previste dal codice in tema di impugnazioni, tra le quali quella contenuta nell'art. 591 cod. proc. pen., il quale esclude l'applicazione dell'art. 666 comma 2, cod. proc. pen. dettato per il ricorso introduttivo e non esportabile nel giudizio di impugnazione, nel quale l'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., è dichiarata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione (ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen.) e, dunque, nel caso in cui questo sia un organo collegiale, dal Collegio». (Sez.

I, n. 48949 del 7/11/2019, Belkov AleKsander, rv. 277823). 2.1 Pertanto, sotto tale profilo, ricorre un vizio di nullità derivante dalla incompetenza funzionale del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma e dalla violazione della legge processuale in relazione all'inosservanza delle previsioni dell'art. 591 cod. proc. pen., ragione per cui il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso.2J\-

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per