Italian court dismisses appeal claiming ne bis in idem based on shared stolen goods origin without identical receipt context.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Paolo Zino's appeal against the execution judge's refusal to recognize the identity of two separate conviction facts. Zino argued that because the stolen driving license modules originated from the same theft, they constituted a single act of receiving stolen goods under the principle of ne bis in idem. The court rejected this claim, ruling that the crime of receiving stolen goods is instantaneous and requires the receipt of multiple items to occur within the same specific spatial and temporal context to be considered a single event. Since the records showed the modules were received at different times and places, the court found the two convictions referred to distinct criminal acts, thereby upholding the execution judge's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 669, comma 1, cod. proc. pen.; Il principio ne bis in idem non applica quando la ricettazione di beni provenienti dallo stesso reato presupposto si consuma in contesti spaziali e temporali diversi, configurando una pluralità di reati distinti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Zino Paolo nato a Manfredonia il 16/10/1969 avverso l'ordinanza del 22/10/2024 del Tribunale di Pesaro udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Valentina Manuali per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 22 ottobre 2024, ha rigettato l'istanza proposta ex art. 669 cod. proc. pen. con la quale Paolo Zino ha chiesto che venisse riconosciuto che il fatto di cui al capo 24) oggetto della condanna pronunciata dal Tribunale di Pesaro con la sentenza emessa il 6 novembre 2018 per il reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. è il medesimo rispetto a quello oggetto della condanna pronunciata per il capo 20) dal Tribunale di Milano del 18 luglio 2016, sempre per il reato di ricettazione, in quanto i beni, dei moduli di patente di guida, provengono dal medesimo reato di furto, commesso in danno della M.C.T.C. di Lodi il 6 marzo 2003.
2. Il condannato, nello specifico ha evidenziato che il fatto sarebbe lo stesso in virtù della comune provenienza dei beni dal medesimo furto. < 3. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza evidenziando che la difesa si era limitata ad allegare la comune provenienza dei "beni", dei moduli di patenti di guida, oggetto delle contestazioni senza nulla aggiungere e indicare quanto alle modalità concrete e alle circostanze, spaziali e temporali, di consumazioni del reato di ricettazione.
4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione del ne bis in idem in quanto la sussistenza dei presupposti dell'accoglimento della richiesta sarebbero pacificamente rinvenibili nella provenienza dei beni oggetto della ricettazione da un unico furto.
5. In data 15 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Valentina Manuali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione del principio ne bis in idem in relazione al mancato riconoscimento che il fatto oggetto delle due condanne era il medesimo in quanto i beni in relazione ai quali è stata ritenuta la sussistenza dei due reati di ricettazione provenivano da un unico furto. La doglianza è infondata. 2.1. L'art. 669, comma 1, cod. proc. pen. prevede che «se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre».
La giurisprudenza di legittimità, con lo specifico riferimento a tale norma, ha più volte ribadito che «ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona», quando cioè vi sia completa coincidenza fra tutte le componenti delle fattispecie concrete (Corte cost. n. 200 del 2016;
Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01; Sez. 1, n. 7710, 6/12/2023, dep. 2024, Accardi, n.m.; Sez. 1, n. 7707 del 22/11/2023, dep. 2024, Schettino, n.m.; Sez. 1, n. 12686 del 22/2/2023, Paviglianiti, n.m.; Sez. 1, n. 15706 dell'11/1/2022, Bellafiore, n.m.; Sez. 1, n. 30428 dell'8/2/2018, Verdicchio, n.m.; Sez. 1, n. 41172 del 26/10/2011, Cortinovis, Rv. 251554 - 01). 2.2. Il reato di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa e la condotta si perfeziona con l'acquisto del bene.
Il fatto, quindi, qualora il soggetto riceva una pluralità di beni, integra un unico reato solo allorché questi, pure provenienti da un unico furto, siano stati tutti ricevuti nel medesmo contesto di spazio e tempo (cfr. Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Pacini, Rv. 270522 - 01 con specifico riferimento alla peculiare situazione relativa agli assegni contenuti in un unico "carnet" in cui si è ritenuto che il reato sia unico in quanto si è perfezionato con l'acquisto dell'intero blocchetto, pure se questi sono stati poi spesi o utilizzati in luoghi e tempi diversi; per la diversa ipotesi in cui il reato presupposto sia diverso e i beni siano distinti, d'altro canto, cfr.
Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019 dep. 2020, Ali, Rv. 278514 - 01 per cui «in tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia e una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona»). Nel caso in cui i beni, pure provenienti da un unico reato presupposto, sono autonomi e distinti e sono stati ricevuti e acquistati in tempi e luoghi diversi, invece, si ha una pluralità di condotte e, conseguentemente, una pluralità di reati di ricettazione. 2.2.
Nel caso di specie il provvedimento impugnato è conforme ai principi indicati. Il giudice dell'esecuzione, con lo specifico riferimento alla mancata indicazione delle concrete modalità di ricezione dei moduli, ha dato adeguato e coerente conto della ragione per cui, a fronte dell'assenza di coincidenza dei beni oggetto della contestazione, ha escluso che le due pronunce si riferissero al medesimo fatto e, quindi, ha rigettato la richiesta. Sotto tale profilo, d'altro canto, in un capo di imputazione sono specificati i numeri seriali identificativi dei moduli delle patenti cui si riferisce la contestazione e nell'altro è indicato genericamente la ricettazione di "un modulo di patente di guida".
Ragione questa per la quale, in assenza di una specificazione circa luogo e tempo di commissione del reato (rectius dei reati di ricettazione), il giudice ha coerentemente escluso che sia possibile ritenere che il fatto oggetto delle due contestazioni sia il medesimo. v Ciò anche considerato che l'affermazione contenuta nel ricorso per cui la ricettazione è una e unica se i beni provengono da un unico reato di furto, in assenza di elementi che dimostrino che i beni sono stati ricevuti nello stesso contesto di spazio e tempo, è generica.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame