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Sentenza — n. 18371/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bail reduction, ruling it exceeds cassation's scope to re-evaluate facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18371/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Massimo Napoli against the Naples Tribunal's order reducing his bail from prison to graded measures with an electronic bracelet. Napoli argued that the trial court failed to adequately consider the reduced charges and lighter sentence from the first instance regarding attempted murder and injuries. The court dismissed the appeal because cassation reviews only legal violations or logical flaws in reasoning, not the substantive evaluation of evidence or factual reconstruction reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; In cassation proceedings concerning personal precautionary measures, appeals alleging violation of law or logical defects are admissible only when they challenge the reasoning's minimum requirements, not the substantive evaluation of evidence or facts reserved to the trial judge.

Parole chiave

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precautionary measures cassation admissibility logical reasoning review factual evaluation scope graded bail measures tentato omicidio aggravato adeguamento della pena indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affetto da alcuno dei vizi previsti tassativamente dall'art. 606 cod. proc. pen. e il ragionamento esposto a fondamento della conclusione non è manifestamente illogico o contraddittorio.
art. 582 cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
Nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affetto da alcuno dei vizi previsti tassativamente dall'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi
Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv.
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
279495 - 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.
Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino
Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez.
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli
279495 - 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.
Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano
276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez.
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo
18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Napoli Massimo nato a Montoro Superiore il 26/07/1973 avverso l'ordinanza del 31/10/2024 del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Pasquale Serrao D'Aquino per il rigetto del ricorso. ,

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, con ordinanza del 31 ottobre 2024 ha rigettato l'appello proposto Massimo Napoli avverso l'ordinanza con la quale il 25 settembre 2024 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino ha respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, originariamente disposta nei suoi confronti con provvedimento del 6 settembre 2023 in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., con gli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta inadeguatezza della misura gradata, ove imposta anche con il braccialetto elettronico, a tutelare le esigenze cautelari. In un unico motivo la difesa rileva che la motivazione del Tribunale sarebbe carente e illogica in quanto il giudice del riesame non avrebbe adeguatamente considerato che all'esito del processo di primo grado l'originaria imputazione è stata ridimensionata in quanto uno dei tre fatti di tentato omicidio sono stati qualificati come lesioni personali e la condanna, determinata la pena in anni 9 e mesi 4, è stata inflitta per un solo tentato omicidio e per due ipotesti di cui all'art. 582 cod. pen.

3. In data 14 gennaio 2025 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Pasquale Serrao D'Aquino chiede che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura gradata a tutelare le esigenze cautelari a fronte del ridimensionamento dell'accusa effettuato con la sentenza di primo grado. La doglianza, formulata impropriamente anche nei termini della violazione di logge ma che afferisce la logicità e completezza della motivazione, è infondata. 2.1. In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduce l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr.

Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso rnotivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr.

Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Ciò in quanto il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione (cfr.

Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02). 2.2. Nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affetto da alcuno dei vizi previsti tassativamente dall'art. 606 cod. proc. pen. e il ragionamento esposto a fondamento della conclusione non è manifestamente illogico o contraddittorio. La motivazione dell'ordinanza, infatti, con gli specifici riferimenti alla personalità del ricorrente, desunta dal comportamento tenuto e accertato nella sentenza di primo grado, all'esito del quale è stata comunque inflitta la condanna ad anni nove e mesi quattro di reclusione per un tentato omicidio e due ipotesi di lesioni personali, nonché al certificato penale, è adeguata e non è pertanto sindacabile in questa sede.

Ciò pure in ordine alla possibilità di eseguire la misura richiesta con il braccialetto elettronico, coerentemente esclusa a fronte delle caratteristiche dell'azione posta in essere e dei precedenti penali del ricorrente, anche specifici.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Co