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Sentenza — n. 18268/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution judge's revocation of suspended sentence due to cumulative penalty limits under Art. 164 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18268/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples execution judge's order revoking the conditional suspension of sentence for the appellant. The appellant argued that the judge erred by failing to apply the exception in Article 164 of the Penal Code allowing suspension when cumulative penalties remain under the statutory limit. The court held that the judge incorrectly interpreted the law as an absolute bar to multiple suspensions, ignoring the cumulative cap established by the statute and confirmed by Constitutional Court precedent.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 4, cod. pen.; The conditional suspension of sentence may be granted for a subsequent conviction even if a prior suspended sentence exists, provided the cumulative penalty does not exceed the limits set by Article 163 of the Penal Code.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence cumulative penalty limits execution judge error Article 164 Penal Code multiple suspensions revoca della sospensione condizionale remissione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 4, cod. pen.
Il giudice dell’esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la seconda condanna ai sensi dell’art. 164, n.
Art. 163, cod. pen.
pen., ai sensi del quale il giudice può disporre la sospensione condizionale della pena per una nuova e successiva condanna quando la pena risultante da quest’ultima, cumulata con la prima, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod.
Art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di Albano, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art.164 cod.
Art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett.
art. 656 cod. proc. pen
art. 163 cod. pen
pen., ai sensi del quale il giudice può disporre la sospensione condizionale della pena per una nuova e successiva condanna quando la pena risultante da quest’ultima, cumulata con la prima, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
art. 164 cod. pen
L’ordinanza impugnata, infatti, si fonda su un’erronea applicazione dell’art. 164 cod. pen., che il giudice dell’esecuzione ha inteso come in ogni caso ostativo alla concessione per più di una volta del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 95 del 1976 della Corte Costituzionale
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ALBANO Nicola Maria, nato a Cercola il 7/5/1978 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 12/9/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 12.9.2024, il Tribunale di Napoli ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una istanza del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a Nicola Maria ALBANO con la sentenza di condanna del 16.7.2019 (irrevocabile il 3.9.2019) alla pena di sei mesi di reclusione e 800 euro di multa per il reato di cui all’art. 570, commi.1, 2 n.

2) cod. pen. e con la sentenza di condanna del 13.4.2023 (irrevocabile il 22.9.2023) alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt.110, 582, 585 cod. pen. Il giudice dell’esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la seconda condanna ai sensi dell’art. 164, n. 1), cod. pen., in quanto “la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto”.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di Albano, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art.164 cod. pen. Dapprima lamenta che, a leggere la sentenza di cognizione, si evince che in realtà Albano ha beneficiato una sola volta della sospensione condizionale della pena in occasione della sentenza di condanna del 13.4.2023, mentre per la prima era stata successivamente disposto solo l’ordine di sospensione dell’esecuzione ex art. 656 cod. proc. pen.

Rileva che, in ogni caso, nell’ordinanza impugnata è omesso ogni riferimento all’art. 164, comma 4, cod. pen., ai sensi del quale il giudice può disporre la sospensione condizionale della pena per una nuova e successiva condanna quando la pena risultante da quest’ultima, cumulata con la prima, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. Nel caso di specie, quindi, nulla avrebbe astrattamente impedito al giudice di concedere per la seconda volta la pena sospesa, con una operazione che sarebbe risultata conforme al codice penale e coerente con l’intervento della Corte costituzionale in materia.

3. Con requisitoria scritta del 13.1.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata, infatti, si fonda su un’erronea applicazione dell’art. 164 cod. pen., che il giudice dell’esecuzione ha inteso come in ogni caso ostativo alla concessione per più di una volta del beneficio della sospensione condizionale della pena. In realtà, al comma quarto la citata disposizione di legge, stabilendo che la sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta, fa salvo il caso in cui la pena da infliggere con la nuova condanna, cumulata a quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.

Si tratta, appunto del caso di specie, nel quale la somma delle pene inflitte con le due sentenze di condanna di cui alla richiesta del pubblico ministero non superava i due anni, sicché non avrebbe potuto il giudice dell’esecuzione sovrapporre la propria valutazione a quella formulata del giudice di cognizione nell’esercizio di un suo potere discrezionale. Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 1976, ha in ogni caso dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.; di guisa che, anche a stare a ciò rileva il ricorso in ordine al fatto che non fosse stata concessa la sospensione condizionale in occasione della prima delle due sentenze di condanna, la norma richiamata dal giudice dell’esecuzione non sarebbe comunque ostativa in sede di cognizione al riconoscimento del beneficio con la condanna successiva.

Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l),