Cassation court dismisses execution judge's order, transferring competence to Court of Appeal for substantive appeal reforms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed an execution order issued by the Naples North Tribunal, arguing it lacked jurisdiction over Claudio Granata. The court found the Tribunal erred by ignoring that the Court of Appeal had substantially reformed the first-instance judgment through continuations and general mitigating circumstances. Consequently, the Cassation court annulled the execution order and remitted the case to the Court of Appeal as the competent authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 665, comma 2 e 4, cod. proc. pen.; In execution proceedings involving multiple judgments from different judges, the Court of Appeal is competent if it substantially reformed the first-instance decision or if the last judgment to become final was issued by the Court of Appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Napoli nel procedimento a carico di: Granata Claudio nato a FRATTAMAGGIORE il 19/03/1971 Udita la relazione del Consigliere Vincenzo Galati Lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo che ha chiesto l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli Letta la memoria del difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 novembre 2024 il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata da Claudio Granata, avente ad oggetto l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in riferimento a tre sentenze di condanna della Corte di appello di Napoli, emesse, rispettivamente, il 1° aprile 2015, il 14 luglio 2020 e il 29 marzo 2023. Nell’ordinanza, il Tribunale ha affermato la propria competenza a decidere sull’istanza in ragione della sentenza n. 4145/2023, emessa dalla Corte di appello di Napoli il 29 marzo 2023, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pronunciata nei confronti di più coimputati e irrevocabile in data 13 giugno 2023.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, eccependo inosservanza o erronea applicazione di legge penale, avendo il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, pronunciato in violazione della disciplina in punto di competenza del giudice dell’esecuzione. Il ricorrente evidenzia che, ex art. 665 cod. proc. pen. ed in virtù del principio dell’unitarietà dell’esecuzione nei procedimenti con una pluralità di imputati, la competenza a provvedere in executivis spetta al Giudice di appello non solo rispetto agli imputati per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata.
Nel caso di specie, alla sentenza impugnata sono seguite delle modifiche sostanziali delle posizioni processuali di determinati coimputati nella sentenza della Corte di appello (applicazione della concessione delle attenuanti generiche o riconoscimento del vincolo della continuazione, in sede di appello e per diversi coimputati); di conseguenza, competente a provvedere era, dunque, la Corte di appello di Napoli, anche in riferimento alla posizione di Granata. Tanto anche sulla scorta dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., secondo il quale, qualora l’esecuzione concerna provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice presso cui il titolo sia divenuto irrevocabile per ultimo.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. Il difensore ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Correttamente il giudice dell’esecuzione ha determinato la competenza a provvedere sull’esecuzione concernente una pluralità di sentenze alla luce del principio per cui «nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, App. Napoli, Rv. 282011, conformi Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679, Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Armanio, Rv. 261459).
Ha, tuttavia, errato nella individuazione del giudice competente. Ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., quando è proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello. Inoltre, l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., stabilisce che, se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Il provvedimento che fonda, nel caso in esame, la competenza a provvedere inexecutivis ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., vertendosi in tema di esecuzione concernente più provvedimenti, è la sentenza n. 4145 del 2023 pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in data 29 marzo 2023, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Napoli Nord l’8 luglio 2021, e divenuta irrevocabile in data 13 giugno 2023, dunque per ultima. Rispetto ad essa, analogamente, la competenza, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., spetta alla Corte di appello, e non al Tribunale, come erroneamente da questo ritenuto, trattandosi di una sentenza di appello che ha riformato in modo “sostanziale” il provvedimento impugnato.
Invero, è stato affermato che «in tema di esecuzione sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena» (Sez., 1, n. 34578 del 12/07/2017, Morelli, Rv. 270833 - 01). A fini di interesse, il principio va coordinato con quello ulteriore per cui «nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, ciò anche quando la riforma sostanziale consista nell'applicazione della continuazione, interna o con reati giudicati con altre sentenze» (Sez. 1, n. 48933 del 11/07/2019, Setale, Rv. 277463;
Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Cuneo, Rv. 262987; Sez. 1, n. 14686 del 28/02/2014, Confl. comp. in proc. D'Aprile, Rv. 259797 - 01). La sentenza della Corte di appello di Napoli emessa il 29 marzo 2023, ossia quella che rileva ai fini della determinazione della individuazione del giudice competente, contiene, sia pure per alcuni coimputati, statuizioni di riforma sostanziale della sentenza di primo grado, avendo riconosciuto, per alcuni coimputati, il vincolo della continuazione con altre sentenze di condanna e, per altri, concesso le circostanze attenuanti generiche, determinando, così, variazioni rilevanti ex art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Si rivelano, dunque, infondati i rilievi difensivi sviluppati nell’interesse di Granata con la memoria basati sull’erroneo assunto secondo cui la sentenza di appello sarebbe intervenuta solo in punto di rideterminazione della pena e, dunque, su un aspetto inidoneo a fondare la competenza in sede esecutiva a norma dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
3. A ragione della fondatezza del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica deve essere disposto l’annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso del procedimento. P.