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Sentenza — n. 18150/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP order denying conditional suspension after Constitutional Court grants execution judge power.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18150/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order denying a conditional suspension of sentence following a new Constitutional Court ruling. The applicant argued that the GIP lacked authority to evaluate the benefit after a statutory reduction lowered the sentence below the two-year threshold. The court held that the Constitutional Court's decision explicitly empowers the execution judge to grant such benefits when a subsequent reduction makes the sentence eligible.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 3, 27 Cost.: The execution judge must be empowered to grant conditional suspension of sentence when a subsequent reduction of the penalty renders it eligible, ensuring equal treatment and rerehabilitative purposes.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence execution judge authority penalty reduction eligibility Constitutional Court ruling equal treatment principle sospensione di pena riduzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione condizionale della pena formulata, all'esito della riduzione della medesima disposta ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod.
Art. 163 cod. pen.
Art. 3, 27, third comma, 111, second comma, and 117, first comma, Cost.
Art. 6, para. 1, CEDU
del Tribunale di Salerno, che determinerebbe una disparità di trattamento irragionevole, oltre che in contrasto con la finalità rieducativa della pena, rispetto all'ipotesi del riconoscimento in sede esecutiva della continuazione ovvero del concorso formale, in cui, ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod, proc.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza Corte costituzionale n. 208/2024
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSOLMAGNO LUIGI nato a EBOLI il 02/09/1994 avverso l'ordinanza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette~e le conclusioni del PG j 3 i e‘^-A-• 0- c-,-( o AZ r--TEO 4;)‹ A--k)A.. cr)-v)-43 A

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione condizionale della pena formulata, all'esito della riduzione della medesima disposta ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nell'interesse di Luigi Consolmagno, rilevando la mancanza di una norma di attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di valutare la concedibilità del beneficio a seguito di una riduzione di tal tipo.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Consolmagno, tramite i propri difensori. 2.1. Col primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione del combinato disposto degli artt. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 163 cod. pen. I difensori lamentano la mancata sospensione condizionale della pena, che, per effetto della riduzione disposta ai sensi della prima norma sopra indicata e del contenimento della pena nel limite di cui alla seconda norma citata, andava disposta, anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata di dette norme. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si chiede di sollevare in via subordinata - argomentandone la rilevanza e la non manifesta infondatezza - questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., del combinato disposto normativo sopra indicato, alla luce dell'interpretazione datane dal G.i.p. del Tribunale di Salerno, che determinerebbe una disparità di trattamento irragionevole, oltre che in contrasto con la finalità rieducativa della pena, rispetto all'ipotesi del riconoscimento in sede esecutiva della continuazione ovvero del concorso formale, in cui, ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod, proc. pen., risulta consentita la valutazione della concedibilità della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza impugnata (in data 20 novembre 2024), è, invero, intervenuta sentenza della Corte costituzionale, in data 25 novembre 2024 n. 208, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che 4-. consentono la concessione di tali benefici.

Detta pronuncia ha specificato che: - in attuazione del principio della finalità rieducativa della pena, il legislatore ha previsto che tutte le pene detentive determinate (all'esito dell'intero procedimento commisurativo, che tiene conto anche degli sconti di pena connessi alla scelta del rito ) entro il limite dei due anni di reclusione possano essere sospese dal giudice della cognizione e possa essere applicato il beneficio della non menzione; - tale potere deve essere riconosciuto anche al giudice dell'esecuzione quando, per effetto dell'ulteriore riduzione di un sesto, prevista dalla disposizione censurata in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, la pena rientri nei limiti previsti per l'applicazione di uno o entrambi i benefici; - una contraria soluzione porrebbe il condannato in una posizione deteriore rispetto a tutti coloro che si avvalgano di analoghi sconti di pena, in cambio della rinuncia a proprie facoltà processuali parimenti coperte dal diritto di difesa e dai principi del giusto processo; - soprattutto, essa risulterebbe distonica rispetto alle ordinarie regole di "commisurazione in senso lato" della pena e in antitesi con le finalità rieducative sottese ai benefici in esame, oltre che intrinsecamente irragionevole rispetto allo scopo deflattivo perseguito attraverso la possibilità di rinuncia all'impugnazione.

2. Va, pertanto, disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con conseguente rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, che, in funzione di giudice dell'esecuzione, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza indicata e ripercorsi in questa sede, dovrà valutare se nel caso in esame sia concedibile l'invocata sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno. Co