Italian Supreme Court dismisses appeal against detention, upholding joint liability in collective assault causing death.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal by Angelo Riccardo Ozuna against the lower court's decision to maintain his pre-trial detention in prison. The court affirmed that Ozuna, alongside others, committed a collective assault resulting in the victim's death during a robbery, establishing joint criminal responsibility for all injuries sustained. Consequently, the court ruled that the lower judge correctly applied the presumption of detention necessity and denied the defense's arguments regarding the specific causal link of his individual actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In cases of collective physical aggression where accomplices share mutual awareness of convergent conduct, each participant is liable for the full extent of the victim's injuries, and the necessity of pre-trial detention is presumed when grave indicia of guilt exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giacomo Rocchi - Presidente - Sent. n. sez. 1230/2025 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 08/04/2025 Maria Greca Zoncu Francesco Aliffi Maria Eugenia Oggero R.G.N. 5616/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ozuna Angelo Riccardo, nato a Treviso il 01/06/2006 avverso l’ordinanza del 10/01/2025 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell’indagato, avvocato Mauro Serpico, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18084/2025 Roma, lì, 13/05/2025
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Venezia, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal G.i.p. del Tribunale di Treviso a carico di Angelo Riccardo Ozuna, indagato per concorso nell’omicidio di Francesco Favaretto, strumentale alla consumazione del reato di rapina, e per concorso in quest’ultima.
2. I fatti si erano verificati a Treviso, via Castelmenardo, la sera del 12 dicembre 2024, ed erano stati giudizialmente accertati, ai fini dell’odierno procedimento cautelare, tramite la visione di immagini di videosorveglianza, le sommarie informazioni fornite da testimoni oculari e gli esiti dell’eseguito sopralluogo.
3. Nella ricostruzione offerta dall’ordinanza di riesame, posta a base del giudizio di gravità indiziaria, Favaretto era stato accerchiato dagli astanti, mentre estraeva stupefacente celato nei suoi abiti. Al segnale dato da uno di costoro, di nome Diallo, altro soggetto, Moldovan, tentava di impossessarsi della sostanza, scatenando la reazione della vittima. Entrambi finivano in terra e qui Diallo e Ozuna si accanivano su Favaretto; Diallo lo colpiva al collo e alla testa con un collo di bottiglia, Ozuna gli sferrava calci sulla faccia. La vittima era altresì attinta da colpi sferrati da un ulteriore aggressore, Ade, e contestualmente altri correi si impossessavano del suo cellulare e del suo zaino.
Favaretto riusciva a rialzarsi, venendo accoltellato due volte da Ade, al torace e al volto, e venendo ancora colpito da Ozuna. La vittima si rialzava per la seconda volta, ma veniva attinto ancora alla testa con altra bottiglia (da Amodio) e ulteriormente accoltellato (da Ade). In conseguenza delle gravi ferite riportate, Favaretto decedeva il 23 dicembre 2024. Già il 14 dicembre 2024 la polizia giudiziaria individuava e rintracciava Ozuna e Ade. I due indossavano, al momento del fermo, l’uno il pantalone vestito dall’altro al tempo dei fatti.
4. Così ricostruito l’occorso, Il Tribunale del riesame considerava insosteni- bile la tesi difensiva, secondo cui l’indagato sarebbe intervenuto inizialmente solo come paciere e si sarebbe quindi allontanato prima che la vittima avesse riportato lesioni significative. Lo scambio di abiti era, d’altra parte, considerato indice di rischio concreto di inquinamento probatorio, rilevato assieme al pericolo concreto di reiterazione. Quest’ultimo era desunto dalla brutalità e ferocia dell’azione, in rapporto di strumentalità rispetto alla rapina, e al precedente di polizia in argomento.
5. Avverso l’ordinanza di riesame, Angelo Riccardo Ozuna ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso si articola in tre motivi.
6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, in ordine al rilievo dei gravi indizi di colpevolezza. Gli elementi a carico non sarebbero né precisi, né concordanti. Le immagini video riprenderebbero la prima parte dell’aggressione, ma non il momento saliente di essa. La ricostruzione, operata dal Tribunale del riesame, sarebbe dunque parziale e fuorviante, se non integrata dalle sommarie informazioni testimoniali, ingiustamente svilite o pretermesse. All’esito di una ricostruzione più attenta ed accurata, risulterebbero non configurabili né la rapina, né l’omicidio. 6.1. Quanto alla rapina, il sig. Ozuna:
a) Non avrebbe adoperato violenza per impossessarsi di beni della persona offesa. Né dal video, né dalle perquisizioni eseguite nei giorni successivi presso l’abitazione dell’indagato, risulterebbe confermato che egli avesse sottratto beni a Favaretto.
b) Non avrebbe adoperato violenza nemmeno per agevolare l’azione di impossessamento altrui. Dal video apparirebbe con chiara evidenza che Ozuna, al momento dell’iniziale sottrazione, era girato verso Ade, Dal Pozzo e Vargas e non poteva pertanto conoscere, né intuire, l’intenzione predatoria di Moldovanu e Diallo.
c) Non sarebbe stato in ogni caso interessato allo stupefacente in possesso di Favaretto, non facendo egli uso di sostanze (ciò emergerebbe dai referti degli esami tossicologici svolti all’atto dell’ingresso in carcere). Iniziato lo scontro tra Moldovanu e Favaretto, Ozuna si sarebbe scagliato contro i litiganti, prendendoli entrambi in una sorta di abbraccio, nel tentativo (purtroppo non riuscito) di placarli e dividerli. In ciò egli avrebbe purtroppo colpito più intensamente Favaretto risetto a Moldovanu. La potenza dei colpi, tuttavia, diversamente da quanto giudizialmente sostenuto, non sarebbe stata tale da poter offendere significativamente Favaretto, né da porlo in condizione di minorata difesa capace di agevolare la condotta altrui nella materiale sottrazione dei beni. 6.2.
Quanto all’omicidio, non vi sarebbe alcuna evidenza che Ozuna, con la propria condotta, abbia inteso cagionare il decesso del Favaretto, né che abbia in alcun modo agevolato in ciò gli altri indagati. Andava oltretutto considerato che Ozuna non sarebbe stato più presente al momento (non ripreso dalla telecamera) in cui erano state inferte a Favaretto le ferite realmente mortali. Dopo la prima bottigliata in testa subita da Favaretto, e l’accoltellamento da dietro ad opera di Ade, Ozuna sarebbe infatti uscito di scena. Solo in seguito sarebbero intervenuti l’aggressione ulteriore e l’accoltellamento fatale, come avrebbero riferito Ade stesso e i testimoni ascoltati e come risulterebbe dalle immagini.
Non si comprenderebbe, allora, sulla base di quali elementi il Tribunale del riesame avesse potuto ricondurre in modo certo le ferite letali ai primi momenti di aggressione ai danni del Favaretto. Dalle relazioni medico-legali si capirebbe, piuttosto, che le ferite determinati il decesso della persona offesa fossero state inferte nella seconda parte dell’aggressione (dopo che Favaretto si era rialzato, con energia e senza difficolta motorie, inveendo contro gli aggressori, prima di essere mortalmente attinto). In ogni caso, anche ad ammettere che le ferite letali fossero state inferte mentre Ozuna, disarmato, era presente, pienamente plausibili dovevano ritenersi le sue difese, non avendo egli avuto contezza del fatto che Ade e Diallo avessero con loro le armi, e neppure del fatto che queste fossero state utilizzate.
7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, in ordine al rilievo delle esigenze cautelari. Quanto all’inquinamento probatorio, Ozuna si sarebbe limitato ad imprestare gli abiti al coindagato Ade, senza eliminarli od occultarli. Egli non si sarebbe neppure disfatto del suo telefono cellulare. Se realmente avesse voluto compromettere la genuinità della prova, il ricorrente avrebbe evitato, inoltre, di ripresentarsi nei giorni successivi nei medesimi luoghi ove si era compiuta l’aggressione, come invece avvenuto. Quanto al pericolo di reiterazione, ferma la freddezza e la crudeltà attribuibili ad Ade, non poteva certamente parificarsi la condotta di quest’ultimo a quella di Ozuna, nemmeno al fine di fondare la sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva.
Il Tribunale del riesame non avrebbe avuto a disposizione alcun elemento realistico per determinare la sussistenza del rischio di recidiva. Ozuna avrebbe, a proprio carico, un solo precedente di polizia per una tentata rapina (ingiustamente attribuitagli); precedente, peraltro, sommariamente indicato dagli inquirenti e nemmeno documentato. L’indagato, inoltre, non avrebbe affatto agito “in branco”, ma si sarebbe trovato coinvolto in azioni criminose altrui e si sarebbe volontariamente adoperato per restituire i beni sottratti alla persona offesa.
8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al criterio di scelta della misura. Il Tribunale del riesame avrebbe confuso le posizioni dei due indagati, ingiustamente assimilandole e ritenendo per entrambi l’opportunità del loro mantenimento in vinculis nonostante l’evidente differenza di apporto causale ai fatti dato da ciascuno di loro. Solo Ade era l’accoltellatore. Il ricorrente rivestiva un ruolo comunque marginale, essendosi limitato «a colpire [Favaretto] con pugni e calci che certamente non sono stati tali né da determinarne il decesso né da agevolare gli altri indagati al compimento delle azioni fatali». Si registrerebbe, infine, l’assenza di specifica motivazione a sostegno della inidoneità contenitiva di misure coercitive gradate, anche in rapporto alla giovane età dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2. Esso è largamente versato in fatto, in quanto basato su una mera rilettura delle risultanze investigative, attentamente esaminate e non illogicamente valutate dal giudice territoriale. Questi ha puntualmente illustrato gli elementi, di natura rappresentativa e dichiarativa, che accreditano la ricostruzione accolta in sede di merito. In essa è ben riflessa l’azione corale di brutale aggressione fisica ai danni di Favaretto, cui Ozuna stesso partecipò, anche se furono altri correi ad avere maneggiato e messo in opera i maggiori mezzi di offesa.
La vicenda, nel suo aspetto storici, è stata dunque ineccepibilmente ripercorsa, con la ragionata esposizione e la critica valutazione, in sede di riesame, del quadro indiziario di sostegno, avente -allo stato- i requisiti di cui all’art. 273, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la concludenza indiziaria degli elementi raccolti, nel contesto di una divergente ricostruzione dell’occorso. Le sue obiezioni appaiono tuttavia reiterative, risolvendosi nella riproposizione di un’alternativa interpreta- zione del dato probatorio cautelare, già preso in opportuna considerazione in sede di merito e qui giudicato inidoneo ad accreditare l’impostazione liberatoria difensiva.
La rivisitazione di tale dato probatorio non compete alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare l’apprezzamento del fatto, tipicamente riservato al giudice di merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623- 01; Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01).
3. L’assunzione del ruolo di paciere in capo al ricorrente è dunque, almeno in questa fase, meramente assertiva. Sta di fatto, piuttosto, come Ozuna abbia colpito la vittima con pugni e calci, come del resto ammesso anche nel terzo motivo. Ciò posto, a poco rileva stabilire l’efficienza causale del suo singolo apporto offensivo, o l’esatto momento in cui esso ha avuto concretizzazione. Vale infatti il principio (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648-01), in base al quale l’aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comunemente osservata, comporta che ciascuno di essi risponda del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall’azione materialmente posta in essere dal singolo. L’azione, immediata e sinergica, degli indagati dimostra plausibilmente altresì, sempre allo stato, l’intervenuta comune pianificazione anche dell’antecedente rapina.
4. I motivi secondo e terzo, inerenti le esigenze cautelari, connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati. Essi trascurano di considerare che, in relazione al contestato reato di omicidio volontario, vige la duplice presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere; e, in tal caso, il giudice non ha neppure l’onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell’indagato o del pericolo di inquinamento probatorio (su quest’ultimo profilo, da ultimo, Sez. 3, n. 24375 del 22/02/2023, V., Rv. 284845-02) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell’inidoneità a superare la presunzione degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti.
Fermo ciò, l’ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, e finanche sovrabbondante, a fronte dell’«attenuato» standard motivazionale legale, testé delineato e sul quale il ricorso non è affatto «calibrato», gli indici (oggettivi e soggettivi) che qualificano l’esigenza cautelare del caso concreto, non superati da conducenti elementi di prova contraria.
5. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria darà corso agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l’08/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Giacomo Rocchi