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Sentenza — n. 18082/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court order applying differentiated regime under Art. 41-bis Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18082/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Salvo Salvatore Massimiliano against the Rome Surveillance Court's order applying a differentiated regime under Article 41-bis of the Penal Code. The appellant argued that the court relied exclusively on negative reports from prosecutors and failed to consider his dissociation from criminal organizations and his own declarations. The court held that the lower court's reasoning was adequate, coherent, and based on specific facts regarding the clan's existence and the appellant's role, rendering the appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis, comma 2-sexies ord. pen.; Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against surveillance court orders on differentiated regimes are admissible only for legal violations, requiring radical flaws in reasoning or motivation that render the judgment inexplicable or unreasonable.

Parole chiave

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differentiated regime Art. 41-bis Penal Code Surveillance Court appeal legal violation standard dissociation from crime clan membership assessment penitentiary observation results riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis, comma 2-sexies ord. pen.
è ammesso solo per violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies ord. pen.).
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo
239692 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv.
Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv 264011
285608 – 01; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv 264011 - 01; Sez.
Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella
Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013
269296 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv 254893 – 01; con specifico riferimento al procedimento di cui all’art.
Sez. 1, n. 23538 del 20/5/2021, Fragapane
Sez. 1, n. 23538 del 20/5/2021, Fragapane, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola
48494 del 9/11/2004, Rv 230303; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv.
Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, Ganci
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Salvo Salvatore Massimiliano nato a Catania il 12/03/1982 avverso l'ordinanza del 31/10/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Simonetta Ceccarelli per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 31 ottobre 2024, ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 20 luglio 2023 di applicazione del regime di cui all’art. 41- bis ord. pen. nei confronti di Salvo Salvatore Massimiliano 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, in due motivi, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 41-bis ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. evidenziando che il Tribunale avrebbe attribuito esclusivo rilievo alle note rese dalla D.I.A., dalla D.D.A. di Catania e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, senza considerare, di contro, che il detenuto si è dissociato e ha anche reso dichiarazioni nei confronti di altri soggetti coinvolti in un omicidio. Elementi questi significativi sia del percorso in qualche modo intrapreso che della mancanza di un pericolo attuale di collegamenti con la criminalità organizzata.

3. In data 10 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Simonetta Ceccarelli chiede che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In un due distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 41-bis ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente. La doglianza è infondata. 2.1. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies ord. pen.). Tale vizio, in generale, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv 264011 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv 254893 – 01; con specifico riferimento al procedimento di cui all’art. 41-bis ord. pen. Sez. 1, n. 23538 del 20/5/2021, Fragapane, n.m.; Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Rv 230303; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303 – 01; Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628 - 01). 2.2.

Nel caso di specie il Tribunale, con le considerazioni esposte in merito all’istruttoria effettuata e alle note in atti, ha reso una motivazione adeguata e coerente quanto alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti per l’applicazione del regime differenziato di cui all’art. 41- bis ord. pen. e la valutazione così effettuata non è sindacabile in questa sede. I riferimenti specifici e concreti sia alla perdurante esistenza e operatività del clan Cappello che, soprattutto, all’effettivo rilievo da attribuire alla dissociazione (formulata in termini tali da rinforzare il gruppo di appartenenza cercando di screditare un collaboratore di giustizia), al ruolo ricoperto dal ricorrente, che non può ritenersi escluso dalla sopravvenuta assoluzione, e ai risultati dell’osservazione penitenziaria, infatti, rendono sufficiente conto della correttezza del giudizio espresso e che questo è stata formulato sulla base dei parametri indicati dal legislatore.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna