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Sentenza — n. 18072/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls second-instance judgment for lack of reasoning on conditional suspension and non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18072/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding the conditional suspension of sentence and the cause of non-prosecution, while upholding the acquittal on other charges. The defense argued for these specific mitigations, but the lower court failed to provide any reasoning on them. Consequently, the case is remitted to the Tribunal of Catania for a new decision on these specific points.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: The Court of Cassation must annul a judgment if the lower court fails to provide any reasoning on a specific request for conditional suspension or non-prosecution, even if the acquittal on other charges is upheld.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence cause of non-prosecution vizio di motivazione annullamento con rinvio Art. 131-bis cod. pen. Art. 163 cod. pen. lack of reasoning impunità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
220094 – 01), risulta che la difesa ha formulato specifica richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e di concessione della sospensione condizionale della pena (cfr.
Art. 163 cod. pen.
art. 651 cod. pen
e lo ha condannato alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all’art. 651 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
220094 – 01), risulta che la difesa ha formulato specifica richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
280027 – 04, nonché Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Aurora Rosario nato a Catania il 20/03/1958 avverso la sentenza del 02/10/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Antonietta per l’accoglimento del secondo motivo e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 2 ottobre 2024, ha assolto Rosario Aurora dalle imputazioni per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. e lo ha condannato alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all’art. 651 cod. pen. per non avere dato indicazione sulla propria identità personale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità con specifico riferimento alla condotta attribuita all’imputato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 163 cod. pen.

3. In data 30 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. Antonietta Picardi, chiede l’accoglimento del secondo motivo e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità con specifico riferimento alla condotta attribuita all’imputato. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente alla logicità e alla completezza della motivazione, è manifestamente infondata. Il giudice di merito, infatti, facendo specifico riferimento alle dichiarazioni rese dal teste quanto alla condotta tenuta dal ricorrente -che si è rifiutato di fornire i propri documenti e si è allontanato, tanto che è stato poi identificato solo attraverso la fotografia della targa scattata da uno degli operanti (cfr. pag. 2 della sentenza indicata dove si dà anche conto del differente comportamento tenuto dalla sorella del ricorrente che, anche se in un secondo momento, ha esibito i documenti ed è stata pertanto assolta)- ha reso sul punto una motivazione adeguata e coerente che non è pertanto sindacabile in questa sede.

Ciò in quanto, come più volte ribadito da questa Corte, il sindacato conducibile nel giudizio di legittimità non può investire l'intrinseca attendibilità delle prove e il risultato della loro interpretazione, né riguardare il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma deve limitarsi ad accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati secondo le regole della logica e del diritto e in base a uno sviluppo argomentativo congruo, che dia conto in termini di corretta consequenzialità delle conclusioni raggiunte, senza poter mai opporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dalle sentenze di merito, anche se altrettanto logica e plausibile (in tal senso Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04, nonché Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 163 cod. pen. La doglianza è fondata. Dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 – 01), risulta che la difesa ha formulato specifica richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e di concessione della sospensione condizionale della pena (cfr. verbale dell’udienza del 2 ottobre 2024). La motivazione su tali punti è inesistente. La carenza rilevata impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Catania, libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio in ordine ai citati punti. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale di So