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Sentenza — n. 18070/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming illegal sentence calculation error due to double-counting aggravating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18070/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Viktoriya Pavloskiy's appeal against a sentence reduction and aggravation ruling by the Rome Court of Appeal. The defense argued that the court incorrectly calculated the penalty by applying separate increases for two aggravating circumstances, violating the law which mandates a single unified penalty when multiple aggravants exist. The court held that an error in the intermediate reasoning steps does not render a sentence illegal if the final imposed penalty remains within statutory limits and is not disproportionate.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625, 61 n. 10 cod. pen.; An error in the intermediate reasoning steps regarding aggravating circumstances does not render a sentence illegal if the final imposed penalty remains within statutory limits and is not disproportionate.

Parole chiave

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penal continuity aggravating circumstances illegal sentence proportionality principle Cassation appeal double counting statutory limits doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Nel caso di specie, infatti, non si sarebbe dovuto, come è stato fatto, quantificare un aumento “base” di anni uno per il reato di furto aggravato di cui all’art. 624 e 625 cod.
Art. 625 cod. pen.
in quanto l’art. 625 cod. pen., nel caso in cui ricorrano due aggravanti, prevede espressamente una pena unica per cui non si sarebbe dovuto procedere a un aumento ulteriore al primo già calcolato.
Art. 61 n. 10 cod. pen.
e poi un ulteriore aumento di mesi due per l’aggravante di cui all’art. 61 n.
Art. 63 comma 4 cod. pen.
pen.- infatti, da una parte, non viola il criterio moderatore di cui all’art. 63, comma 4 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
e, dall’altra, l’aumento complessivo, contenuto in anni uno e mesi due di reclusione, risulta adeguato e pure sufficientemente giustificato ai sensi dell’art. 133 cod. pen. con riferimento alla gravità della condotta e del danno.
art. 625 cod. pen
in quanto l’art. 625 cod. pen., nel caso in cui ricorrano due aggravanti, prevede espressamente una pena unica per cui non si sarebbe dovuto procedere a un aumento ulteriore al primo già calcolato.
art. 63, comma 4 cod. pen
pen.- infatti, da una parte, non viola il criterio moderatore di cui all’art. 63, comma 4 cod. pen.
art. 133 cod. pen
e, dall’altra, l’aumento complessivo, contenuto in anni uno e mesi due di reclusione, risulta adeguato e pure sufficientemente giustificato ai sensi dell’art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, P.G. in proc. Tanzi
Sez. 5, n. 34216 del 09/05/2024
260326)per cui tale situazione si realizza esclusivamente allorché l’errore comporta l'applicazione di una pena complessiva eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato (Sez. 5, n. 34216 del 09/05/2024, Rv.
Sez. 2, n. 15438 del 07/02/2024
Ciò in quanto, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, si deve avere riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge (Sez. 2, n. 15438 del 07/02/2024, Rv.
Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola e altri
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pavloskiy Viktoriya nata il 07/01/1991 avverso la sentenza del 01/10/2024 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Antonietta Picardi per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’avv. Luca Scipione che insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 1° ottobre 2024, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento, ha rideterminato in anni uno e mesi due di reclusione la pena inflitta in continuazione con il reato già giudicato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli il 15 marzo 2013 e ha confermato nel resto la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cassino il 28 giugno 2021 nei confronti a Viktoriya Pavloskiy per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 61 n. 10 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Nell’unico motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Sezione Quinta penale di questa Corte con riferimento alla sussistenza di alcune delle circostanze aggravanti, avrebbe erroneamente calcolato l’aumento di pena da applicarsi in continuazione con altra sentenza. Nel caso di specie, infatti, non si sarebbe dovuto, come è stato fatto, quantificare un aumento “base” di anni uno per il reato di furto aggravato di cui all’art. 624 e 625 cod. pen. e poi un ulteriore aumento di mesi due per l’aggravante di cui all’art. 61 n. 10, cod. pen. in quanto l’art. 625 cod. pen., nel caso in cui ricorrano due aggravanti, prevede espressamente una pena unica per cui non si sarebbe dovuto procedere a un aumento ulteriore al primo già calcolato.

3. In data 30 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quale il Sost. Proc. Gen. Antonietta Picardi chiede che il ricorso sia rigettato.

4. In data 7 febbraio 2025 sono pervenute le conclusioni con le quali l’avv. Luca Scipione insiste per l’accoglimento del ricorso evidenziando che la pena così come determinata è illegale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena che, fondandosi su di una errata considerazione di un’aggravante, sarebbe illegale. La doglianza è infondata. La pena, seppure la motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento a un criterio errato, non è illegale e l’aumento complessivamente applicato in continuazione per il reato aggravato è coerente e adeguata. 2.1. La nozione di pena illegale si riferisce alla sola sanzione applicata in misura diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, alla previsione normativa (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, P.G. in proc.

Tanzi, Rv. 260326)per cui tale situazione si realizza esclusivamente allorché l’errore comporta l'applicazione di una pena complessiva eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato (Sez. 5, n. 34216 del 09/05/2024, Rv. 286990 - 01). Ciò in quanto, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, si deve avere riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge (Sez. 2, n. 15438 del 07/02/2024, Rv. 286287 – 01).

In tutti gli altri casi, come quella oggetto del caso di specie, quindi, in cui la sanzione sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato, non si configura un'ipotesi di pena illegale e la relativa questione, oltre a non essere rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di ricorso inammissibile (Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola e altri, Rv. 266080), non determina di norma e per ciò solo l’annullamento della pronuncia impugnata. In tale situazione, infatti, l’eventuale errore di motivazione sul punto può assumere rilievo solo allorché la pena complessivamente inflitta risulti del tutto incongrua e sproporzionata rispetto ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., al punto da risultare in concreto priva di una qualsivoglia giustificazione, anche implicita. 2.2.

Nel caso di specie l’aumento operato in continuazione rispetto al reato già giudicato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli risulta legittimo e non è incongruo o sproporzionato. Il criterio dosimetrico applicato dal giudice di merito a fronte della ritenuta sussistenza delle due circostanze aggravanti -quella speciale di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen. e quella comune di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen.- infatti, da una parte, non viola il criterio moderatore di cui all’art. 63, comma 4 cod. pen. e, dall’altra, l’aumento complessivo, contenuto in anni uno e mesi due di reclusione, risulta adeguato e pure sufficientemente giustificato ai sensi dell’art. 133 cod. pen. con riferimento alla gravità della condotta e del danno.

Ciò pure considerato che il giudice di merito, in sede di rinvio, era chiamato esclusivamente a rideterminare la pena a seguito della sopravvenuta esclusione delle aggravanti di cui all’art. 61, numeri 10 e 11, cod. pen. disposta da questa Corte, cosa che ha effettuato in termini complessivamente corretti e per questo non sindacabili quanto alla pena finale inflitta.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processu