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Ordinanza — n. 17939/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it is merely a request to reinstate probation, not a cassation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17939/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Cosimo Nisi against the Bari Supervision Tribunal's order revoking his social service probation and replacing it with home detention. Nisi's lawyer argued the act was a cassation appeal, but the court clarified it was simply a request to reinstate the original probation measure. Consequently, the case was remitted to the Tribunal of Supervision for a decision on the reinstatement request.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An application to reinstate social service probation is not a cassation appeal but a request for application of the measure, requiring transmission to the Tribunal of Supervision for decision.

Parole chiave

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probation reinstatement home detention revocation cassation appeal qualification Tribunal of Supervision social service probation proroga della carcerazione preventiva ripristino dello statuto di rifugiato restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da NISI Cosimo, nato a Monopoli il 7/4/1989 avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari del 23/1/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 23.1.2024, il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha provveduto alla revoca della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali di Cosimo NISI e l’ha sostituita con la misura della detenzione domiciliare.

2. In data 26.9.2024 il difensore di Nisi ha presentato istanza di ripristino della misura dell’affidamento in prova, che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari ha qualificato come ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 23.1.2024, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.

3. L’atto presentato nell’interesse di Nisi, tuttavia, è da intendersi non come impugnazione dell’ordinanza del 23.1.2024 – che, del resto, sarebbe stata ampiamente tardiva – ma più semplicemente come richiesta di ripristino della misura dell’affidamento in prova. F i r m a t o D a : P A O L O V A L I A N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 2 6 e 8 8 f 1 4 1 a e 5 7 d - F i r m a t o D a : G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 F i r m a t o D a :

S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 Lo si comprende con chiarezza dal suo tenore, se è vero che si fa riferimento al buon comportamento che il condannato avrebbe tenuto durante il regime di detenzione domiciliare conseguente alla precedente revoca dell’affidamento in prova. Di conseguenza, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Bari affinché provveda sull’istanza presentata nell’interesse di Cosimo Nisi in data 26.9.2024.

P.Q.M.

Qualificato l'atto come istanza di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari per la relativa decisione. Così deciso il 1