Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17937/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible for requesting a general ban on holding computer files, outside surveillance magistrate's powers.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17937/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the detainee sought a general prohibition on holding paper copies of computer files, which falls outside the surveillance magistrate's statutory authority. The defense argued this violated constitutional rights and procedural codes regarding correspondence retention, but the prosecution noted the original complaint was about a specific delayed letter, not a systemic ban. The court ruled that since the requested preventive measure is not provided for in the prison order, the appeal lacks legal basis and must be dismissed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 69 Ord. Pen.; Art. 616 c.p.p.: The surveillance magistrate lacks competence to issue general preventive measures prohibiting the retention of electronic file copies, rendering appeals for such measures inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
surveillance magistrate competence general preventive measures electronic file retention inadmissible appeal prison order provisions diritto alla corrispondenza documenti soggetti a un trattamento particolare accesso ai documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 Ord. Pen.
Ma si tratta di un provvedimento che non rientra nelle competenze del Magistrato di Sorveglianza previste dall’art. 69 Ord. Pen. Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.
Art. 616 c.p.p.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Avverso tale provvedimento, il difensore di Attanasio ha proposto ricorso, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Artt. 15 Cost.
pen., la violazione degli artt. 15 Cost., 666, commi 2, 3 e 4, cod.
Artt. 666, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen.
18-ter Ord. Pen.
artt. 15 Cost
pen., la violazione degli artt. 15 Cost., 666, commi 2, 3 e 4, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ATTANASIO Alessio, nato a Siracusa il 16/7/1970 avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Novara del 10/3/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 10.3.2022, il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo con cui il detenuto Alessio ATTANASIO lamentava che una missiva da lui indirizzata alla madre era stata inoltrata all’autorità giudiziaria solo nove giorni dopo il trattenimento e, in particolare, che la missiva era stata trattenuta solo perché si trattava di uno scritto con il personal computer. Il decreto ha rilevato che, essendo la doglianza funzionale alla richiesta del detenuto di vietare ii trattenimento delle copie cartacee di file prodotti al personal computer disponendo la loro consegna al costo comunemente praticato all’esterno, F i r m a t o D a :

P A O L O V A L I A N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 2 6 e 8 8 f 1 4 1 a e 5 7 d - F i r m a t o D a : G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 la materia del contendere era stata risolta dal Tribunale di Sorveglianza, che già con ordinanza del 21.1.2022 aveva delimitato il perimetro entro cui il soggetto può chiedere a proprie spese i file prodotti al personale computer, non comprendente le missive ai familiari.

2. Avverso tale provvedimento, il difensore di Attanasio ha proposto ricorso, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 15 Cost., 666, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., 18-ter Ord. Pen. Lamenta che il trattenimento di corrispondenza del detenuto è consentito solo se contenga scritti pericolosi per la sicurezza e l’ordine interno dell’istituto e che la decisione di non inoltro deve essere basata su elementi concreti che facciano dubitare circa la corrispondenza tra il contenuto effettivo della missiva e quello apparente. Di conseguenza, non ricorrevano i presupposti per l’adozione di un decreto di inammissibilità de plano.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 20.1.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in quanto il Magistrato di sorveglianza ha correttamente pronunciato decreto di inammissibilità del reclamo che riproponeva una questione già decisa. In ogni caso, il reclamo non aveva per oggetto il trattenimento della missiva, che il ricorrente stesso riconosceva essere poi stata trasmessa, sia pure in ritardo, all’autorità giudiziaria; il detenuto richiedeva invece un provvedimento sostanzialmente preventivo e diretto alla direzione del carcere, contenente il divieto di trattenere copie cartacee di file prodotti dal computer: provvedimento, tuttavia, che non è previsto dall’ordinamento penitenziario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, si duole oggi del trattenimento della missiva, ma si tratta di profilo che non costituiva tuttavia l’oggetto del reclamo. In ogni caso, il ricorso non contesta che la missiva, sia pure con un ritardo di qualche giorno, sia stata inoltrata all’autorità giudiziaria, sicché non spiega in definitiva quale sarebbe l’attuale interesse ad impugnare del detenuto. Come bene evidenzia anche la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, in realtà, il reclamo del 3.1.2022 consisteva nella richiesta al Magistrato di Sorveglianza di adottare un provvedimento di carattere generale, con il quale si 2 F i r m a t o D a :

P A O L O V A L I A N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 2 6 e 8 8 f 1 4 1 a e 5 7 d - F i r m a t o D a : G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 vietasse per il futuro il trattenimento di copie cartacee di file prodotti al personal computer, disponendone la loro consegna.

Ma si tratta di un provvedimento che non rientra nelle competenze del Magistrato di Sorveglianza previste dall’art. 69 Ord. Pen. Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c