Sentenza — n. 17902/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa in data 4 luglio 2024 il Tribunale di Napoli ha affermato la penale responsabilità di D’Alterio Daniele in riferimento al reato di cui all’art. 75 d.lgs. n.159 del 2011, per fatto commesso in data 21 ottobre 2021, con condanna alla pena di mesi sei di arresto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 546 cod.proc.pen; Sentenza — n. 17902/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d.lgs. n.159 del 2011, per fatto commesso in data 21 ottobre 2021, con condanna alla pena di mesi sei di arresto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'alterio Daniele nato a NAPOLI il 19/08/1971 avverso la sentenza del 04/07/2024 del TRIBUNALE di Napoli; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 4 luglio 2024 il Tribunale di Napoli ha affermato la penale responsabilità di D’Alterio Daniele in riferimento al reato di cui all’art. 75 d.lgs. n.159 del 2011, per fatto commesso in data 21 ottobre 2021, con condanna alla pena di mesi sei di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione – nelle forme di legge – D’Alterio Daniele. Con il ricorso si deduce l’assenza grafica di motivazione della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Nel testo della decisione si afferma testualmente che «allo stato degli atti acquisiti emergono elementi probatori tali da consentire una previsione di condanna». Non vi è altro sviluppo argomentativo sul tema della responsabilità e della ricostruzione del fatto. Manca, pertanto, graficamente, la motivazione della sentenza, intesa – ai sensi dell’art. 546 cod.proc.pen. – come concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.
L’espressione utilizzata in sentenza non consente, infatti, in alcun modo di apprezzare l’avvenuto vaglio delle risultanze dimostrative poste a carico dell’imputato ed è al di sotto di qualsiasi standard minimo di chiarezza e precisione delle forme di rappresentazione del convincimento giudiziale. Sussiste il denunciato vizio ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c cod.proc.pen., dato che l’assenza grafica di motivazione determina la nullità della sentenza. Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio, come da dispositivo. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in divers