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Sentenza — n. 17806/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal and factual grounds compared to lower court reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17806/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated the appellate court's grounds without providing specific legal or factual arguments. The defense failed to critically engage with the lower court's detailed analysis of witness testimonies regarding the time taken to wake up and other factual elements. Consequently, the appeal was rejected as it did not fulfill the requirement of offering a specific, reasoned critique of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds of law and fact, failing to correlate its arguments with the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds cassation procedure critical analysis required correlation with lower court

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, si veda Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino
277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, n.m.).

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Testo completo

enzini, essendosi omesso di prendere in considerazione le distonie esistenti, fra tale versione e quella dell’altro militare presente ai fatti. Orbene, tenuto conto che il motivo si limita a reiterare la medesima doglianza posta in sede di gravame, senza tener conto dell'ampia e congrua motivazione resa dalla Corte territoriale, si rende opportuna una premessa. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce e tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, si veda Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, connotato da una duplice specificità, dovendo sia contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione, sia enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo analiticamente le ragioni della sua decisività, rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito, per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

La mancanza di specificità del motivo, allora, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; quest'ultima non può, infatti, ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, n.m.). Nel caso di specie, il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello e, per ciò solo, si connota come inammissibile, mancando in radice di assolvere alla funzione per la quale è previsto e ammesso; ciò in quanto, a mezzo di siffatta pedissequa riproduzione, l’avversata decisione - lungi dall'essere destinataria di specifica critica argomentata - risulta di fatto ignorata.

La difesa trascura, dunque, come la Corte di appello abbia ampiamente dialogato con l’analoga censura proposta in appello, così procedendo a una certosina comparazione delle testimonianze rese da Lorenzini e da Tornatore, in particolare quanto al profilo inerente all’indicazione del tempo impiegato dai due imputati per ridestarsi, una volta sorpresi nel sonno (tempo quantificato in tre o quattro minuti da Lorenzini e, invece, definito come un “immediato risveglio” da Tornatore). La sentenza impugnata ha ricondotto tale differente indicazione alla soggettiva percezione da parte dei due testi, determinata dalla distanza alla quale ciascuno si trovava, rispetto all’autovettura nella quale i due imputati si erano addormentati (precisa la Corte militare, sul punto, che Tornatore era restato a una certa distanza, avendo invece provveduto il solo Lorenzini ad avvicinarsi e a scuotere i due prevenuti, con l’intento di svegliarli).

Sono stati poi tra loro raffrontati – e, all’esito, giudicati esattamente collimanti – gli ulteriori profili fattuali emergenti dalle propalazioni operate dai testi, rappresentati dalle modalità di accostamento alla vettura, dal puntamento dei fari, dall’illuminazione dell’auto mediante la torcia del telefonino, dall’uso del clacson e dal fatto di bussare sul finestrino. Si è in presenza, in definitiva, di un apparato motivazionale ampio, congruente e privo del pur minimo spunto di contraddittorietà, sia essa logica o infratestuale; a fronte di ciò, la difesa non riesce a oltrepassare lo stadio della mera asserzione e della critica solo fattuale e confutativa.

5. Sono tra loro sovrapponibili - e, pertanto, possono essere trattati in maniera congiunta - il 6 F i r m a t o D a : S T E F A N O M O G I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 7 c f 5 0 a 5 f 5 8 a b 3 7 b - F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0