Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17541/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding execution order, stating probation period must be claimed before execution judge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17541/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Albert Markja's appeal against an execution order that excluded a probation period from his sentence calculation. Markja argued the period from November to January 2024 should have been deducted, but the Court held that the Tribunal of Surveillance, not the execution judge, must evaluate the probation's validity. Consequently, the execution judge correctly refused to account for the time because the probation was declared ineffective prior to its start due to procedural defects.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 lett. b) e e) c.p.p.; Art. 98 comma 4 d.P.R. n. 230/2000: The execution judge cannot review the substantive validity of a probation measure declared ineffective by the Tribunal of Surveillance; any claim for time deduction must be raised in the surveillance proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution order probation period Tribunal of Surveillance ineffective measure competence jurisdiction sentence deduction procedural defect proroga del periodo di prova

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. b) e) c.p.p.
Fabio Bellopede, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge ex art. 606 lett.
Art. 47 ord. pen.
Art. 97 d.P.R. n. 230 del 2000
Art. 98 comma 4 d.P.R. n. 230 del 2000
Invero, la stessa norma invocata dal ricorrente (ossia l’art. 98, comma 4, d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Markja Albert nato in ALBANIA il 11/07/1975 avverso l'ordinanza del 10/12/2024 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione del Consigliere Vincenzo Galati Lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione presentato nell’interesse di Albert Markja con il quale è stato impugnato l’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 10 gennaio 2024 dalla Procura Generale in sede. E’ stata respinta la tesi secondo cui nel computo della pena da eseguire avrebbe dovuto tenersi conto della pregressa ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova che ha avuto esecuzione dal 15 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 , con conseguente detrazione di tale periodo dalla pena.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Albert Markja, per mezzo del proprio difensore, avv. Fabio Bellopede, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge ex art. 606 lett.

b) ed e) in relazione agli artt. 666 cod proc. pen., 97, comma 1 e 98, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000. In particolare, è stata eccepita la violazione di legge in punto di mancata specificazione della sorte del periodo trascorso in affidamento, che avrebbe dovuto ritenersi utilmente espiato. In base alla ricostruzione del ricorrente, dagli artt. 47 ord. pen. e 97 d.P.R. n. 230 del 2000 discende che l’affidamento produce i propri effetti dal momento della sottoscrizione del verbale con il quale il condannato si impegna a rispettare le prescrizioni impostegli. Nel caso di specie, quindi, la prova ha avuto effettivo inizio dal 15 novembre 2023. Peraltro, con comunicazione del 4 giugno 2024, l’UEPE ha confermato il corretto svolgimento della prova sino alla data di arresto del 16 gennaio 2024, per cui il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto valutare tale periodo motivando quantomeno la mancata detrazione del periodo dalla pena complessiva.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Oggetto di impugnazione da parte del ricorrente è l’ordine di esecuzione del 10 gennaio 2024 con il quale la Procura generale presso la Corte di appello di Napoli ha fissato la decorrenza della pena da espiare dal 16 gennaio 2024 (cioè dalla data dell’arresto di Markja) fino al 5 aprile 2029. Non è stato detratto il periodo in cui il condannato è stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale che ha avuto concreta esecuzione dal 15 novembre 2023 al 16 gennaio 2024. L’ammissione alla predetta misura è stata disposta con ordinanza del 5 luglio 2023; la misura alternativa è stata concretamente eseguita a partire dal novembre 2023, venendo dichiarata inefficace con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona del 20 dicembre 2023 in conseguenza del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale in data 28 settembre 2023 per l’espiazione della pena detentiva di quattro anni e otto mesi di reclusione e sette giorni di arresto.

Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che competente a valutare l’esito della misura alternativa, in funzione della determinazione del quantum della pena da eseguire, fosse il solo Tribunale di sorveglianza e vertendosi, nella fattispecie, in un caso di dichiarazione di inefficacia ex tunc della misura alternativa, l’impugnazione non potesse trovare accoglimento.

3. Il ricorso avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione pone questioni che avrebbero dovuto essere sollevate davanti al Tribunale di sorveglianza. Invero, la stessa norma invocata dal ricorrente (ossia l’art. 98, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000) pone in capo al Tribunale di sorveglianza che dichiara l’inefficacia della misura alternativa per difetto delle condizioni originarie di ammissibilità della stessa e dispone che l’esecuzione della pena prosegue in regime detentivo, la deduzione del periodo di esecuzione della pena in regime di affidamento in prova.

Alcuna competenza spetta, a tale proposito, al giudice dell’esecuzione che non può che prendere atto della decisione, come avvenuto nel caso di specie, di ritenere non utilmente decorso il periodo di esecuzione della misura alternativa per difetto originario delle condizioni di ammissibilità della stessa. Infatti, le condizioni per l’accesso all’affidamento in prova e la conseguente inefficacia della misura si sono determinate ancor prima dell’inizio della stessa, ossia nel settembre 2023, a fronte di un’esecuzione che ha preso avvio il 15 novembre 2023.

In ogni caso, la mancata adozione del provvedimento (in tesi) doveroso del Tribunale di sorveglianza non può essere oggetto di un successivo recupero in sede esecutiva, dovendosi i vizi del provvedimento adottato in punto di misura alternativa essere fatti valere nella sede propria del procedimento di sorveglianza.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.