Sentenza — n. 17485/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, presentata nell'interesse di Alberto Giacalone, volta alla sostituzione della pena detentiva inflitta con la sentenza del Tribunale di Marsala del 19/5/2020, irrevocabile il 14/12/2023, per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero con altra pena sostitutiva prevista dall'art. 20-bis cod. pen. e 53 e sg. legge 24 novembre 1981, n. 689. A sostegno di tale decisione, il tribunale ha evidenziato la gravità della condotta di cessione di droga, con recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, compiuta mentre il Giacalone era già sottoposto a misura di prevenzione; peraltro, egli annovera plurimi precedenti penali, anche per evasione, con più carichi pendenti, infine, si esclude che le pene sostitutive siano più idonee alla rieducazione del condannato e assicurino la prevenzione dalla commissione di reati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 20-bis cod. pen; Sentenza — n. 17485/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Come correttamente ricordato dal Procuratore generale intervenuto, la differenza tra le pene sostitutive delle pene detentive brevi e le pene alternative non è solo nominalistica. Le pene sostitutive sono applicate dal giudice della cognizione, seguendo i criteri degli articoli 132 e 133 cod. pen., nell'ottica di evitare un pregiudizio da una carcerazione di breve durata. Le pene alternative, invece, sono applicate dalla magistratura di sorveglianza e rappresentano una modalità di esecuzione della pena finalizzata alla risocializzazione del condannato.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIACALONE ALBERTO nato a MARSALA il 29/01/1990 avverso l'ordinanza del 10/10/2024 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, presentata nell'interesse di Alberto Giacalone, volta alla sostituzione della pena detentiva inflitta con la sentenza del Tribunale di Marsala del 19/5/2020, irrevocabile il 14/12/2023, per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero con altra pena sostitutiva prevista dall'art. 20-bis cod. pen. e 53 e sg. legge 24 novembre 1981, n. 689. A sostegno di tale decisione, il tribunale ha evidenziato la gravità della condotta di cessione di droga, con recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, compiuta mentre il Giacalone era già sottoposto a misura di prevenzione; peraltro, egli annovera plurimi precedenti penali, anche per evasione, con più carichi pendenti, infine, si esclude che le pene sostitutive siano più idonee alla rieducazione del condannato e assicurino la prevenzione dalla commissione di reati.
2. Avverso tale ordinanza Alberto Giacalone ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico motivo. Con il primo motivo, il difensore dell'interessata denuncia l'erronea applicazione dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e, in concreto, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice dell'esecuzione aveva formulato una prognosi negativa con riferimento alla probabilità della futura astensione dal reato, essendovi fondato motivo di ritenere che le prescrizioni delle eventuale pena sostitutiva della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità non sarebbero adempiute dal condannato, con l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo del 23/5/2024 che aveva ammesso lo stesso al regime di affidamento in prova al servizio sociale con la prescrizione di frequenza del SERD di Oarsala e l'espletamento di attività lavorativa.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, pertanto, meritevole di un rigetto.
2. Come correttamente ricordato dal Procuratore generale intervenuto, la differenza tra le pene sostitutive delle pene detentive brevi e le pene alternative non è solo nominalistica. Le pene sostitutive sono applicate dal giudice della cognizione, seguendo i criteri degli articoli 132 e 133 cod. pen., nell'ottica di evitare un pregiudizio da una carcerazione di breve durata. Le pene alternative, invece, sono applicate dalla magistratura di sorveglianza e rappresentano una modalità di esecuzione della pena finalizzata alla risocializzazione del condannato.
Nulla impedisce che, una volta iniziata l'esecuzione della pena detentiva non sostituita, il condannato possa chiedere al giudice di sorveglianza l'applicazione di una pena alternativa, se riconosciuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. Nel caso specifico, va evidenziato come la valutazione prognostica dei due diversi giudici riguardi, in ogni caso, reati di diversa natura e che, pur potendosi confrontare le diverse valutazionill'una non vincola l'altra. Il Tribunale di Sorveglianza ha valutato un provvedimento di cumulo relativo ai reati di ricettazione e furto aggravato in concorso, mentre il giudice dell'esecuzione ha esaminato il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, cocaina e crack.
In relazione all'istanza presentata e rigettata, il giudice dell'esecuzione ha motivato sulla pena più idonea alla rieducazione del condannato e sul rischio di recidiva, esprimendo una prognosi negativa sulla capacità del condannato istante di rispettare le prescrizioni limitative della libera circolazione e gli obblighi di fare, nonché sulla prevenzione del rischio di reiterazione di ulteriori reati. Ha evidenziato, inoltre, la gravità della condotta, considerando il tipo e la diversità delle sostanze stupefacenti detenute, la recidiva qualificata e la presenza di persone pluripregiudicate nel domicilio durante l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, infine, ha sottolineato la natura dei precedenti penali, che includono reati contro la persona, la fede pubblica, la normativa sugli stupefacenti, l'evasione e la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, valorizzando le informazioni fornite dalle autorità locali di pubblica sicurezza.
3. Ciò detto, il provvedimento impugnato appare essere immune dai vizi rappresentati come denunciati in ricorso, quindi, dalle considerazioni sin qui espresse deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 28 gennaio 20