Cassation appeal dismissed due to lack of interest after prisoner's sentence was already expiated. The court ruled the appeal inadmissible because the prisoner was released before the appeal could provide any benefit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had already been released from prison on November 18, 2024, prior to the filing of the request. The appellant argued that a period of detention should be considered for early release, but the court found that the execution of the sentence had already concluded. Consequently, the legal interest required to challenge the lower court's decision was no longer present at the time of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 54 ord. pen.: The requirement of legal interest for a cassation appeal must exist at the time of the decision; if the sentence is already expiated, the appeal lacks any utility and is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fragala' Alessandro nato a CATANIA il 20/02/1958 avverso l'ordinanza del 17/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione del Consigliere Vincenzo Galati lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 ottobre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di Alessandro Fragalà avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma dell’8 agosto 2024 con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità della richiesta di concessione della liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54 ord. pen. in relazione al periodo 13 aprile 2019 – 13 aprile 2020 stante la sua non computabilità a titolo di fungibilità.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione Alessandro Fragalà, per mezzo del proprio difensore, avv. Giorgio Vianello Accorretti, articolando un unico motivo per violazione di legge. Il ricorrente sostiene la sussistenza dell’interesse al riconoscimento della liberazione anticipata in relazione al predetto periodo di carcerazione ai fini della relativa fruizione in fungibilità rispetto alla pena attualmente in esecuzione. In pratica, essendo quel periodo di carcerazione successivo alla commissione del fatto per il quale è in corso l’esecuzione, non sarebbe applicabile la preclusione di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. da ritenersi estesa anche alla liberazione anticipata inerente a quel periodo di detenzione.
Nel caso di specie, pur non essendo possibile portare in detrazione dalla pena in esecuzione il periodo di detenzione successivo (siccome riferito ad altro titolo esecutivo la cui validità non è in discussione), sarebbe configurabile un interesse del detenuto al riconoscimento della liberazione anticipata da detrarre (secondo l’analogo meccanismo della fungibilità) dal titolo in corso di esecuzione.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Depone in tal senso la circostanza che, come risulta dalla consultazione degli archivi informatici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, il ricorrente risulta essere stato scarcerato per espiazione pena in data 18 novembre 2024. La liberazione anticipata che dovrebbe essere riconosciuta, secondo quanto esposto dal ricorrente, riguarderebbe, pertanto, un beneficio da fruire su una pena non più attuale. Ciò determina la carenza di interesse sopravvenuta alla instaurazione del procedimento in sede di legittimità. L’interesse che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l’impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez.
U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell’interesse deve sussistere sial momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale proposito, è stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale è stato affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez.
U, n. 6624 del 2011 cit.). Con specifico riguardo a questione del tutto corrispondente a quella in esame, è stato affermato il principio per cui «non sussiste l'interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena» (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825).
3. Nel caso di specie, la documentazione acquisita attesta che è cessato il titolo esecutivo sul quale avrebbe dovuto operare l’invocata riduzione della pena (peraltro in fungibilità) e ciò giustifica la definizione del procedimento con decisione di natura processuale. Ne discende, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale non consegue, tuttavia, la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto la situazione descritta non configura una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (in termini, Sez. 1, n. 11302 del 2017, dep