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Sentenza — n. 17252/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding alternative sentence execution in illegally occupied home.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17252/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Ferrigno's cassation appeal against the lower court's refusal to grant probation in a home illegally occupied by him. Ferrigno argued that the law only requires legal possession of a residence, not that it be free from illegal occupation, and claimed he had declared a different address. The court held that executing alternative measures in an illegally occupied dwelling violates statutory prohibitions and undermines the legal framework required for successful reintegration.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter, comma 4 Ord. pen.; art. 284, comma 1-ter c.p.p.; Art. 656, comma 5 c.p.p.: Execution of alternative measures is strictly prohibited in illegally occupied dwellings, rendering such premises unsuitable for probation or home detention regardless of regularization proceedings.

Parole chiave

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alternative sentence execution illegally occupied dwelling probation service social home detention prohibition legal possession requirement reintegration framework Corte di Cassazione domicilio di una parte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47-ter, comma 4 Ord. pen.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n.
Art. 284, comma 1-ter c.p.p.
pen., e dell’art. 284, comma 1-ter, cod.
Art. 656, comma 5 c.p.p.
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da Emanuele Armando Ferrigno in relazione a titolo esecutivo sospeso a norma dell’art. 656, comma 5, cod.
Art. 616 c.p.p.
Segue la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Segue la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23550 del 01/12/2022, dep. 2023, Cipriani
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ferrigno Emanuele Armando, nato a Soave il 27/06/1998 avverso l’ordinanza dell’08/01/2025 del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; F i r m a t o D a : G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C E N T O F A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 5 7 9 9 c 5 b 1 c 2 e 8 4 4 c

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da Emanuele Armando Ferrigno in relazione a titolo esecutivo sospeso a norma dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sull’assorbente rilievo della inidoneità, ai fini dell’esecuzione della misura alternativa, del domicilio sito in Gela, via Bogotà, in quanto oggetto di abusiva occupazione.

2. Ricorre Ferrigno per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.), sostenendo che il Tribunale di sorveglianza avrebbe fatto riferimento, per negare il beneficio, ad un requisito (quello del domicilio legittimamente posseduto) non previsto dalla legge. La condizione giuridica dell’immobile rappresenterebbe un fattore non influente sul rispetto delle prescrizioni proprie della misura alternativa, che il condannato avrebbe comunque garantito. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il travisamento istruttorio, facendo rilevare di avere indicato come suo domicilio, nell’istanza di concessione della misura alternativa, l’immobile sito in Gela, piazza Aldo Moro, e non quello di Via Bogotà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 23550 del 01/12/2022, dep. 2023, Cipriani), da cui non vi è ragione per discostarsi, né la detenzione domiciliare, né l’affidamento in prova al servizio sociale possono essere concessi al condannato che abiti in un immobile occupato abusivamente (anche se fosse in corso una procedura di regolarizzazione dell’occupazione e vi fosse il regolare pagamento del canone di uso dell’appartamento). Tale principio discende espressamente, rispetto alla detenzione domiciliare, dal combinato disposto dell’art. 47-ter, comma 4, Ord. pen., e dell’art. 284, comma 1-ter, cod. proc. pen., che espressamente vieta l’esecuzione di tale tipo di misura presso un immobile di quel tipo.

Il divieto appare, tuttavia, ugualmente stringente riguardo all’affidamento in prova al servizio sociale, che presuppone la costante reperibilità del soggetto presso un luogo adeguato all’attuazione del progetto di reinserimento, ove il 2 F i r m a t o D a : G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a :

F R A N C E S C O C E N T O F A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 5 7 9 9 c 5 b 1 c 2 e 8 4 4 c servizio sociale possa effettuare, in un quadro di legalità, i previsti interventi ed effettuare i dovuti controlli. Sicché la disponibilità di un domicilio legittimante occupato rappresenta un prerequisito implicito, il cui difetto impedisce qualsiasi ulteriore valutazione di merito circa la condotta del condannato e la prognosi di buon esito della misura alternativa. Né si vede come una tale prognosi possa essere impostata, a partire da una situazione di illegalità conclamata avente oltretutto rilievo penale.

2. Il secondo motivo è parimenti infondato, giacché la decisione impugnata ha fatto corretto riferimento, nella valutazione, al domicilio ove, secondo le informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria, il condannato risulta abitare e del quale risulta effettivamente disporre. Non ha alcun rilievo in proposito l’eventuale diverso domicilio formalmente dichiarato in istanza.

3. Segue la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces