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Sentenza — n. 17188/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal rejecting substitute sentences due to insufficient prognostic assessment of criminal history.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17188/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Francesco Alcamo's cassation appeal against a second-instance judgment denying substitute sentences. Alcamo argued the lower court failed to conduct a proper prognostic evaluation, relying solely on his criminal record instead of considering other factors. The court ruled that the appellate court correctly assessed his persistent danger and likelihood of violating probation conditions based on a comprehensive review of his biography and pending charges.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; Art. 545-bis c.p.p.: The judge cannot base a negative prognosis solely on prior criminal records but must evaluate the nature, number, and timing of offenses alongside other biographical elements to determine the probability of violating probation conditions.

Parole chiave

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substitute sentences probation conditions prognostic assessment criminal history recidivism evaluation cassation appeal penal danger braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
pen., la riduzione della pena previa concessione delle attenuanti generiche e la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva a norma dell'art. 20- bis cod.
Art. 545-bis del codice di rito
Art. 53 e 58 1.689/81
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
In particolare, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ludovico Bisconti, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento con riferimento al diniego delle pene sostitutive.
Art. 616 del codice di rito
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
artt. 99 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
La Corte di appello di Palermo, investita del gravame proposto dall'imputato, con la sentenza riportata in epigrafe ha confermato la decisione di primo grado ritenendo infondate tutte le censure sollevate con l'impugnazione, che avevano riguardato la sussistenza del dolo, l'applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 20- bis cod. pen
pen., la riduzione della pena previa concessione delle attenuanti generiche e la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva a norma dell'art. 20- bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALCAMO FRANCESCO nato a Mazara del Vallo il 02/08/1981; avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 02/12/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, pronunciata (all'esito del rito abbreviato) il giorno 19 marzo 2024 Francesco Alcamo veniva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs 159/2011 (commesso in Mazara del Vallo in data 20 settembre 2022) e, ritenuta sussistente la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione. La Corte di appello di Palermo, investita del gravame proposto dall'imputato, con la sentenza riportata in epigrafe ha confermato la decisione di primo grado ritenendo infondate tutte le censure sollevate con l'impugnazione, che avevano riguardato la sussistenza del dolo, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la riduzione della pena previa concessione delle attenuanti generiche e la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva a norma dell'art. 20- bis cod. pen.

2. Avverso la predetta sentenza della Corte territoriale Francesco Alcamo, per mezzo dell'avv. Ludovico Bisconti, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento con riferimento al diniego delle pene sostitutive. In particolare, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis del codice di rito, 53 e 58 1.689/81 ed il vizio di motivazione ed osserva che la Corte di appello ha confermato il rigetto della richiesta di concessione delle pene sostitutive facendo riferimento unicamente ai precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, senza effettuare una reale valutazione di carattere prognostico ed omettendo di indicare concreti motivi in base ai quali ritenere che egli non avrebbe rispettato le relative prescrizioni.

3. Il procedimento, originariamente incardinato presso la VII Sezione, è stato poi assegnato a questa Sezione.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato tardivamente (vale a dire oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza) memoria contenente le conclusioni.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. È noto che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 - 01). 2.1. Orbene, la sentenza impugnata risulta rispettosa di tale condivisibile principio poiché - con motivazione adeguata e non contraddittoria - ha negato le pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. tenendo conto, non solo della biografia criminale dell'odierno ricorrente, ma anche dei carichi pendenti emergenti dal decreto applicativo della misura di sorveglianza, posti a base della ritenuta recidiva e del diniego delle attenuanti generiche.

Sulla base di tali elementi complessivamente valutati è stato quindi espresso, in modo coerente, un giudizio di persistente pericolosità dell'imputato e di non meritevolezza, con l'esclusione, nel contempo, che la condotta da lui posta in essere fosse di minimale disvalore, di talché è stato ritenuto probabile il mancato rispetto delle prescrizioni da parte sua. 2.2. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella svolta dalla Corte territoriale.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de