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Sentenza — n. 17187/2025 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court annuls surveillance court order for omitting examination of post-April 2021 detention period in compensation claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17187/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Venice surveillance court's order, which had rejected the prisoner's compensation claim without addressing detention periods after April 15, 2021. The defendant argued this constituted a procedural defect under Article 606 of the Code of Criminal Procedure due to the failure to examine the entire relevant timeframe. The court ruled that the lower tribunal's omission to evaluate the post-April 2021 period violated statutory requirements, mandating a remand for a complete review.

Regesto Legislator

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Art. 35-ter Ord. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: A surveillance court order is void if it fails to examine all periods of detention relevant to the compensation claim, constituting a vizio di omesso esame that requires annulment and remand.

Parole chiave

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omesso esame risarcimento danni carcerazione Tribunale di sorveglianza vizio procedurale annullamento ordinanza periodo detenzione indennità per detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 35-ter Ord. pen.
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto il reclamo proposto, nell'interesse di Ibnsarhir Noureddine, avverso il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza di Padova che aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria ex art. 35-ter Ord.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Giuseppina Facco, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Giuseppina Facco, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IBNSARHIR NOUREDDINE nato in Marocco il 04/04/1974; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 26/06/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria dell'avv. GIUSEPPINA FACCO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto il reclamo proposto, nell'interesse di Ibnsarhir Noureddine, avverso il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza di Padova che aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria ex art. 35-ter Ord. pen., relativa al periodo di carcerazione da lui sofferta sino al giorno 15 aprile 2021.

2. Avverso tale ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Giuseppina Facco, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di omesso esame poiché il Tribunale di sorveglianza non si è pronunciato sul reclamo proposto in relazione al periodo di carcerazione sofferto successivamente al 15 aprile 2021 presso il carcere di Padova, rispetto al quale il magistrato di sorveglianza aveva respinto la domanda di indennizzo. 2.2. Il difensore del ricorrente in data 17 febbraio 2025 ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

3. Il procedimento, originariamente incardinato presso la VII Sezione della Corte, è stato poi assegnato a questa Sezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Invero, come dedotto dal ricorrente, il reclamo aveva ad oggetto unicamente la carcerazione sofferta a decorrere dal giorno 15 aprile 2021 (respinto dal magistrato di sorveglianza), mentre il Tribunale di sorveglianza non ha valutato detto periodo avendo pronunciato soltanto rispetto a quello precedente, incorrendo in tal modo nel lamentato vizio di omesso esame.3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per esame del reclamo in relazione al periodo di detenzione successivo al giorno 15 aprile 2021.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Così deciso in Roma, il 1