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Sentenza — n. 17186/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls supervision magistrate's order due to insufficient reasoning regarding prior rulings and current interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17186/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the supervision magistrate's order dismissing the prisoner's appeal due to inadequate reasoning. The prisoner argued that his request for specific kitchen equipment remained relevant after developing a nickel allergy, while the magistrate cited two prior rulings without explaining why they were insufficient. The court found the decision logically incoherent because it failed to clarify whether the prior rulings satisfied the request or if the current interest was exhausted, necessitating a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis ord. pen.; Art. 35 ord. pen.; The supervision magistrate's order must provide sufficient reasoning to demonstrate the logical path taken, particularly when citing prior decisions, to establish whether the current request constitutes a new interest or a mere repetition.

Parole chiave

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supervision magistrate insufficient reasoning prior rulings current interest repetition of request annulment of order prisoner rights ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-bis ord. pen.
Art. 35 ord. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Turiano Francesco nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso il decreto del 31/01/2024 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di Perugia udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG, Fabio Picuti, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con decreto del 31 gennaio 2024 il magistrato di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo presentato il 16 ottobre 2023 dal condannato Francesco Turiano, in cui questi - dopo aver premesso che lo stesso è in attesa da circa sei mesi di ricevere dei tegami per cucinare, e, nonostante vari solleciti, continua a sentirsi dire di dover aspettare perché l'impresa fornitrice è in ritardo nelle consegne - chiede al magistrato di sorveglianza di intervenire. Il magistrato di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto che il Tribunale avesse già provveduto con separate precedenti ordinanze.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto reclamo il condannato, per il tramite del difensore, riqualificato in ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con ordinanza del 16 gennaio 2025. Con il primo motivo deduce che il magistrato di sorveglianza non poteva provvedere de plano in materia in cui erano in gioco diritti soggettivi. Con il secondo motivo deduce che la decisione del magistrato di sorveglianza è stata scritta a mano in calce al reclamo del detenuto, il che la rende non intellegibile. Con il terzo motivo deduce che sul medesimo oggetto sono già stati celebrati procedimenti innanzi al Tribunale di sorveglianza ma questo non è ostativo all'accoglimento anche di questa nuova richiesta, perché il bollilatte e la pentola da 24 cm oggetto dell'istanza si sono resi necessari perché il condannato è risultato, successivamente alle precedenti istanze, allergico al nichel.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Fabio Picuti, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è fondato. Il magistrato di sorveglianza ha respinto il reclamo ritenendo che sulle doglianze del detenuto si fossero pronunciate già due precedenti ordinanze del Tribunale, di cui ha citato gli estremi. Il magistrato di sorveglianza non ha indicato il contenuto delle due ordinanze, il che non consente di seguire adeguatamente il percorso logico del provvedimento impugnato e di comprendere, in particolare, perché esse siano state ritenute satisfattive, nonostante il ricorrente sostenesse, invece, di non essere per niente soddisfatto, e nonostante il difensore del detenuto avesse integrato il reclamo con la memoria del 10 gennaio 2025 in cui specificava che l'oggetto del precedente reclamo doveva ritenersi ancora attuale.

Il tipo di dispositivo del provvedimento impugnato ("rigetta il reclamo"), peraltro, sembra anche non coerente con il riferimento alle due precedenti ordinanze che avrebbero già deciso la questione, contenuto unico della motivazione del provvedimento impugnato, perché la valutazione del reclamo quale istanza meramente reiterativa avrebbe giustificato, invece, un non luogo a provvedere in ragione del ne bis in idem o per la insussistenza di ulteriori spazi di reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis ord. pen. In definitiva, dalla sintetica motivazione del provvedimento impugnato non si riesce a comprendere se il magistrato ha ritenuto che il reclamo del detenuto fosse sussumibile nel reclamo generico di cui all'art. 35 ord. pen., come sembra opinare il Tribunale di sorveglianza nel momento in cui trasmette gli atti in Corte di Cassazione riqualificando il reclamo proposto dal difensore, o se ha ritenuto che si trattasse di un reclamo giurisdizionale per il quale non vi era un interesse attuale alla decisione essendo stato già accolto un precedente reclamo avente il medesimo contenuto.

Di conseguenza, non si riesce a comprendere neanche con quale rito avrebbe dovuto essere trattato l'esame del reclamo dal magistrato e dal Tribunale. Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato, attesa la mancanza di una motivazione che permetta di comprendere il percorso logico seguito dal giudicante, con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglian