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Sentenza — n. 17179/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances due to insufficient post-crime conduct evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17179/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Alessio Capricci's cassation appeal against the Appellate Court of L'Aquila's confirmation of his conviction for violating a mandatory travel ban. The appellant argued that the trial court erred by refusing generic mitigating circumstances, claiming a violation of Constitutional Court jurisprudence regarding post-crime conduct. The Court held that the lower court correctly determined that merely resuming employment did not demonstrate a definitive change in lifestyle sufficient to warrant leniency under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133, comma 2, nn. 1) e 3) c.p.; The judge's assessment of generic mitigating circumstances is non-appealable in terms of legitimacy provided it is not contradictory, and a single element regarding the offender's personality or the crime's execution may suffice to exclude such mitigation.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances post-crime conduct mandatory travel ban penal code article 133 cassation appeal dismissal pericolo di reiterazione altri reati sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 133, comma 2, nn. 1) e 3) c.p.
Come noto ai sensi dell'art. 133, connma secondo, nn.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 611, comma 1 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Luca Pellegrini, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
art. 133 cod. pen
Come noto ai sensi dell'art. 133, connma secondo, nn.
art. 62-bis cod. pen
Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, sollecita una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte di appello per negare le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.3.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPRICCI ALESSIO nato a Pescara il 02/05/1990; avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 21/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il giorno 18 gennaio 2024 (all'esito del rito abbreviato) il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara dichiarava Alessio Capricci responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011 (commesso in Montesilvano il 4 febbraio 2023) e lo condannava alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto. 1.1. In particolare, l'imputazione era relativa al fatto che il predetto aveva contravvenuto al divieto impostogli con foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore di Pescara in data 25 settembre 2022 e notificato il 3 ottobre 2022, di fare ritorno nel comune di Montesilvano per la durata di anni tre. 1.2. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L' Aquila, investita del gravame proposto dall'imputato, ha confermato la decisione di primo grado escludendo, tra l'altro, la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche invocate dalla difesa.

2. Avverso la sopra indicata sentenza Alessio Capricci, per mezzo dell'avv. Luca Pellegrini, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche disposta, a suo dire, in violazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183/2011, non essendo stata valutata la sua condotta successiva al reato.

3. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare per la mancata presentazione, nei termini di legge, di richiesta di trattazione in presenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. Come noto ai sensi dell'art. 133, connma secondo, nn.

1) e 3), cod. pen., il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come - in caso affermativo - alla misura della riduzione di pena, deve tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere (Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019, Rv. 276354 - 01). Inoltre, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); deve poi ricordarsi che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 2.1. Ciò posto, la sentenza impugnata non appare censurabile sul punto considerato che la Corte territoriale - senza incorrere in evidenti vizi logici - ha ritenuto che l'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio, mediante il riconoscimento delle attenuanti innominate, non era possibile in considerazione dell'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine considerando insufficiente la sola circostanza che l'imputato - successivamente al reato - avesse intrapreso una attività lavorativa, dato che tale elemento di per sé non dimostra un definitivo cambio di vita. 2.2.

Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, sollecita una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte di appello per negare le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.3. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C