Sentenza — n. 17178/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 29/10/2024; nell'ambito del procedimento a carico di: FRATEPIETRO CARMINE nato a Andria il 29/03/1978; SOLDANO ANNA nata a Trinitapoli il 23/03/1980; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; letta la memoria dell'avv. FRANCESCO SANTANGELO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, comunque, il suo rigetto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240-bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, artt. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 17178/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2.Con riferimento al primo motivo deve ricordarsi che, ai fini dell'operatività della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull'accusa l'onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l'esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall'art. 240-bis cod. pen. solo nei confronti dell'imputato (Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023 Rv. 285028). 2.1.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 29/10/2024; nell'ambito del procedimento a carico di: FRATEPIETRO CARMINE nato a Andria il 29/03/1978; SOLDANO ANNA nata a Trinitapoli il 23/03/1980; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; letta la memoria dell'avv. FRANCESCO SANTANGELO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, comunque, il suo rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto le opposizioni proposte, ai sensi dell'art. 183-quater, disp. att. cod. proc. pen., nell'interesse di Carmine Fratepietro ed Anna Soldano (terza interessata) avverso i provvedimenti (resi dalla medesima Corte territoriale il 25 giugno, il 4 luglio ed il 2 agosto 2024) di confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. dei beni immobili e dei relativi arredi (intestati ad Anna Soldano) specificamente elencati in detto provvedimento e, per l'effetto, ha revocato la confisca di detti beni ordinandone la immediata restituzione in favore dell'avente diritto.
In sintesi, la Corte territoriale ha osservato che la pubblica accusa non aveva fornito la prova della interposizione fittizia dei beni in capo ad Anna Soldano, in realtà riferibili al condannato Carmine Fratepietro; con riferimento agli arredi (oggetto della confisca per equivalente del 2 agosto 2024), il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il relativo provvedimento ablatorio era illegittimo perché non erano stati prioritariamente identificati i beni del condannato astrattamente suscettibili di confisca ai sensi del primo comma dell' art. 240-bis cod. pen.
2. Avverso la sopra indicata ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 125 del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante, apparente, illogica e contraddittoria per essere stata ritenuta mancante o, comunque, insufficiente la prova della riferibilità dei beni oggetto del provvedimento ablatorio al condannato.
Al riguardo osserva che è circostanza pacifica il rapporto more uxorio ultraventennale esistente tra il Fratepietro e la Soldano (dal quale sono nati due figli) e che, come indicato nello stesso provvedimento, il comando provinciale dei Carabinieri di Bari con nota del 22 maggio 2024 aveva evidenziato la sproporzione „ tra i redditi della Saldano e gli investimenti patrimoniali effettuati nel periodo intercorrente dal 2006 al 2010 ed oggetto dei provvedimenti ablatori. 2.2. Con il secondo motivo la pubblica accusa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 125 del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante, apparente, illogica e contraddittoria per essere stata ritenuta necessaria - ai fini della confisca per equivalente - la previa identificazione dei beni acquisiti illecitamente per poi, qualora ceduti a terzi in buona fede oppure dispersi, recuperarne il relativo valore.
3. Il difensore di Carmine Fratepietro ed Anna Saldano, in data 18 marzo 2025, ha depositato articolata memoria difensiva (con allegati) concludendo per la inammissibilità del ricorso o, comunque, per il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2.Con riferimento al primo motivo deve ricordarsi che, ai fini dell'operatività della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull'accusa l'onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l'esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall'art. 240-bis cod. pen. solo nei confronti dell'imputato (Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023 Rv. 285028). 2.1.
Nel caso in esame, però, il terzo non è un estraneo, trattandosi - come evidenziato dal ricorrente (e risultante dallo stesso provvedimento impugnato) - della convivente more uxorio, da oltre un ventennio, del condannato per uno dei reati per cui vale la presunzione di illecito accumulo. 2.2. Orbene, la Corte territoriale - in modo contraddittorio - dopo avere dato atto della sproporzione esistente tra la capacità reddituale della Saldano rispetto agli investimenti oggetto di confisca, ha poi escluso la riferibilità dei beni al condannato, senza spiegare in modo adeguato la irrilevanza della (pacifica) convivenza more uxorio ultraventennale tra il predetto e la intestataria dei beni oggetto di confisca.
Quanto poi alla ritenuta esclusione della disponibilità fattuale dei beni in capo al Fratepietro, la Corte di appello non risulta avere preso in considerazione, anche al solo di ritenerla irrilevante, la pacifica convivenza ultraventennale sopra indicata.
3. Anche l'altro motivo risulta fondato poiché il secondo motivo del citato art. 240-bis non richiede - ai fini della confisca per equivalente - la previa identificazione dei beni illecitamente acquistati dal condannato con i proventi del reato, ma soltanto la oggettiva impossibilità della loro ablazione, da cui discende la possibilità della confisca di denaro e di beni di legittima provenienza del quale il soggetto ha la disponibilità anche per interposta persona.
4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione, per nuovo giudizio nel rispetto dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla C